In ordine agli Abusi edilizi, dopo la Consulta 56/2016, ai fini della qualificazione del reato del 181 bis del Dlgs 42/2004, l’analisi della volumetria deve prescindere dalla disciplina urbanistica e considerare impatto sul territorio

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 aprile 2018, n. 16697.

In ordine agli Abusi edilizi, dopo la Consulta 56/2016, ai fini della qualificazione del reato del 181 bis del Dlgs 42/2004, l’analisi della volumetria deve prescindere dalla disciplina urbanistica e considerare impatto sul territorio.

Sentenza 16 aprile 2018, n. 16697
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, Dr. Mazzotta Gabriele: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza del 16 gennaio 2017 ha cosi’ disposto: “qualificati come contravvenzioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2000, articolo 181, comma 1, gia’ estinte per prescrizione alla data delle sentenze di appello, i reati dei quali (OMISSIS) e’ stato dichiarato colpevole con le sentenze della Corte di appello di Cagliari in data 24/11/2014, n. 1512 e in data 28/11/2014, n. 1560, revoca tali sentenze nei confronti dello stesso (OMISSIS) ed elimina le relative pene; rigetta nel resto”.

Il procedimento di esecuzione e’ stato iniziato con l’istanza, del ricorrente (OMISSIS), per l’applicazione della continuazione fra i reati per i quali e’ stato condannato, con tre sentenze. (OMISSIS) era stato condannato per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, e in un solo caso per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 44, lettera C), (sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28 maggio 2014, n. 713). Per la condanna di cui alla sentenza del 28 maggio 2014, n. 713 e per quella del Tribunale di Cagliari del 27 ottobre 2011, n. 2276, la condanna e’ intervenuta per il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, e il provvedimento impugnato ha ritenuto di non riqualificare quale contravvenzione la fattispecie, perche’ non sussistevano i presupposti, in considerazione dell’entita’ (superamento dei limiti di volume, previsti) e della natura degli interventi edilizi (incrementi e non nuove costruzioni).

2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis.

L’abuso di cui alla sentenza 713 del 28 maggio 2014 realizza “sia sotto il profilo urbanistico quanto sotto il profilo paesaggistico, una nuova costruzione, e come tale deve essere considerata per verificare il superamento o meno dei limiti volumetrici indicati dal nuovo Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis”.

Il ricorrente infatti non ha realizzato un incremento volumetrico, bensi’ una nuova costruzione; a parlare di nuova costruzione e’ la stessa sentenza n. 713, citata, mentre l’ordinanza impugnata erroneamente parla di “rivisitazione”.

La totale demolizione del precedente fabbricato e la costruzione di un nuovo e distinto fabbricato (con sagoma e materiali diversi) ha determinato la realizzazione di un nuovo immobile, sia dal punto di vista urbanistico e sia sotto il profilo paesaggistico.

Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimita’.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. Deve rilevarsi che la Corte di appello, in sede di procedimento di esecuzione, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, con la corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa corte di Cassazione come il reato configurabile sia il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, come originariamente contestato, anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale, 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato incostituzionale parte del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, – (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 – dep. 14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695); l’articolo 181, comma 1 bis, dopo l’intervento della Corte Costituzionale risulta applicabile ora solo per i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

4. 1. L’ordinanza impugnata con motivazione completa e logica evidenziava come, nel caso in esame, il volume realizzato oltre al consentito, era superiore del 30 %, come richiede il nuovo assetto normativo, dopo la decisione della Corte Costituzionale.

Il ricorrente contesta la definizione del volume rilevante ai fini paesaggistici, contenuto nel provvedimento impugnato, ma del tutto genericamente. Inoltre il volume, e la stessa nozione di superficie, ai fini paesaggistici, come esattamente ritenuto nell’ordinanza della corte di appello impugnata, prescinde dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e si deve considerare l’impatto dell’intervento edilizio sull’assetto paesaggistico originario del territorio, e quindi qualsiasi volume, o superficie, viene certamente in rilievo: “Agli effetti della valutazione di compatibilita’ paesaggistica, il cui esito positivo determina la non applicabilita’ delle sanzioni penali previste per i reati paesaggistici dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, la nozione di superficie utile di cui al comma 1-ter, lettera a), della richiamata disposizione, dev’essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio. (In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa all’abusiva realizzazione in zona vincolata di una veranda, di due locali seminterrati e delle scale necessarie per raggiungerli, ha precisato che la “sanatoria” paesaggistica va esclusa in tutti i casi in cui la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una compromissione ambientale)” (Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011 – dep. 13/01/2012, Falconi e altri, Rv. 25164101).

Per il ricorrente la demolizione del fabbricato e la ricostruzione del nuovo corpo di fabbrica con sagome diverse e materiali diversi dovrebbe ritenersi nuova costruzione e non ampliamento, con l’applicazione del criterio valido per le nuove costruzioni (una volumetria superiore ai mille metri cubi).

L’impatto sul territorio precedente (con la demolizione del fabbricato) e quello successivo (con la costruzione di un organismo edilizio in luogo del vecchio fabbricato) sono diversi e deve valutarsi ai fini della considerazione del reato (delitto o contravvenzione) se i lavori abbiano comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, e non gia’ di mille metri cubi. I mille metri cubi sono esclusivamente per i nuovi (nuovi da zero) fabbricati, ovvero per le costruzioni non esistenti sul terreno in precedenza.

Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “Agli effetti della valutazione del reato, se contravvenzione o delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 bis, come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale, 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, l’analisi della volumetria deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio; ovvero se sul terreno era preesistente una costruzione (anche se demolita del tutto, come nel caso di specie) deve considerarsi se la superficie abbia comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi, mentre per le nuove costruzioni (nuove da zero, ovvero su terreni in precedenza senza nessuna costruzione) deve considerarsi se abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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