Rel. n. 2/12 Roma, 5 gennaio 2012
OGGETTO: NOTIFICAZIONI – ALL’IMPUTATO – IRREPERIBILE – Decreto di irreperibilità – Requisiti legittimanti – Ricerche – Numero di utenza cellulare dell’interessato – Utilizzazione – Necessità – Segnalazione di contrasto.
RIF. NORM.: cod. proc. pen., art. 159.
1. La II Sezione, con sentenza emessa all’udienza del 29 aprile 2011, e depositata in data 18 agosto 2011, n. 32331 (ric. Morari, rv. 250764), ha affermato il principio di diritto così massimato:
<<Non e’ illegittimo il decreto di irreperibilita’ preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell’autorita’ competente>>.
Il ricorrente lamentava, tra l’altro, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata omessa o comunque irritualmente eseguita la citazione a giudizio dell’imputato sia in 1° che in 2° grado: le notifiche, sia in 1° che in 2° grado, erano state effettuate con il rito degli irreperibili, ma gli organi di polizia giudiziaria investiti del compito di ricercare l’imputato, non avevano esperito il tentativo di contattarlo telefonicamente, pur risultando agli atti (in un referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Verona, ed in un verbale di denuncia resa ai Carabinieri) un numero telefonico mobile dell’indagato, e pur risultando l’indagato oggetto di intercettazione telefonica. Il ricorso è stato rigettato.
Premesso che <<la disciplina vigente in tema di decreto di irreperibilità è sicuramente più rigorosa di quella prevista dal codice del 1930 proprio in tema di ricerche prodromiche all’instaurazione del rito, al fine di evitare che il procedimento penale abbia corso all’insaputa dell’interessato>>, e che l’avverbio “particolarmente”, presente nell’art. 159 c.p.p., rende chiaro <<che l’indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l’eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati>>, il collegio ha ritenuto assolutamente esaurienti le ricerche effettuate non solo nel luogo dell’ultima residenza anagrafica in Italia indicata dall’imputato (di nazionalità armena o moldava) in diverso procedimento, ma anche nei luoghi solitamente frequentati, per quanto a conoscenza delle forze dell’ordine, da persone extracomunitarie pregiudicate.
E’ stata considerata assolutamente priva di rilievo, al fine di inficiare la correttezza delle ricerche volte al rintraccio del prevenuto, la circostanza che quest’ultimo avesse fornito (in sede di denuncia) anche un’utenza cellulare, e che avesse indicato altra utenza cellulare all’Azienda Ospedaliera, dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni, poiché <<le ricerche sono finalizzate ad acquisire notizie al fine di poter procedere alla notifica all’imputato non detenuto nelle forme di cui all’art. 157 c.p.p., che pone come regola base la consegna a mani proprie del destinatario. Se ciò non è possibile l’art. 157 individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell’imputato oppure, anche se tale modalità non è perseguibile si procede alla notificazione mediante deposito alla casa comunale>>.
L’utenza cellulare, <<in quanto utenza mobile, è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo. L’utilizzo di tale utenza non assicura il contatto con la persona ricercata, in particolare quando la stessa, come nel caso di specie non ha avuto alcun contatto con l’autorità procedente. Ma anche nel caso in cui si realizzi un effettivo contatto con la persona ricercata la stessa non può che essere invitata presso gli Uffici dell’Autorità procedente per ricevere la notificazione dell’atto. Evidenti esigenze di ordine garantistico hanno infatti indotto il legislatore ad escludere l’imputato dal novero dei soggetti che possono essere avvisati o convocati a mezzo telefono anche nei casi di urgenza. Non può neanche darsi corso alla procedura prevista dall’art. 161, che, prevede che la dichiarazione e l’elezione di domicilio deve essere compiuta non appena l’interessato venga a trovarsi in presenza dell’autorità giudiziaria o abbia a ricevere un atto da questa nella qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini>>. Diversa è invece la conoscenza di un’utenza fissa, <<che consente il collegamento con un luogo determinato e permette di allargare la ricerca anche in tale luogo con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l’attuale dimora del ricercato>>.
D’altro canto, l’avverbio “particolarmente” di cui all’art. 159 c.p.p., nella lettura data dalla Relazione al Codice e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399/98, <<ha lo scopo di non rendere esaustiva, e quindi limitativa, l’indicazione dei luoghi ove ricercare l’imputato ma non anche quello di allargare la ricerca con mezzi che non consentono non solo l’esatta individuazione del destinatario, ma anche alcun collegamento con luoghi specifici dove poter allargare le ricerche>>.
Si è concluso che nessuna negligente omissione fosse ravvisabile nel comportamento degli organi delegati alla ricerca, che non avevano preso contatto con un’utenza mobile indicata in atti come utilizzata dall’imputato: <<opinando diversamente si perverrebbe alle estreme conseguenze volute dal ricorrente che ha affermato la necessità di contattare tutte le utenze mobili, risultate utilizzate dal MORARI, durante l’attività captativa svolta nel processo>>.
2. Il principio di diritto affermato dalla II Sezione si pone inconsapevolmente in contrasto con quello affermato dalla I Sezione, con sentenza emessa all’udienza del 13 gennaio 2010, e depositata in data 11 febbraio 2010, n. 5476 (ric. Liberatore, rv. 245914), così massimata:
<<È illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell’autorità competente>>.
Il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’irritualità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale presso il difensore di ufficio nominato ex art. 159 c.p.p. a seguito dell’emissione del decreto di irreperibilità, in quanto, all’atto di una precedente scarcerazione, aveva, tra l’altro, fornito il suo numero cellulare, che non era stato contattato nel corso delle “vane ricerche”, ma era stato nondimeno utilizzato dalla Questura con successo solo in seguito, per la notificazione del provvedimento impugnato. La doglianza è stata ritenuta fondata.
Il collegio ha, infatti, osservato che <<per la ritualità del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 c.p.p., le ricerche ivi previste al fine di reperire il destinatario della notificazione processuale (imputato ovvero indagato ovvero possibile destinatario di provvedimento giudiziale a carico) devono svolgersi utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente, in assenza di indulgenti formalismi atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati con l’informazione processuale in esame>>: ne consegue che, <<qualora, come nel caso in esame, l’autorità amministrativa investita delle ricerche sia in possesso del numero cellulare del ricercato e provveda ad esse senza utilizzare detto moderno strumento di immediato contatto con la persona ricercata, si concretizza una negligente omissione idonea a rendere illegittime le operazioni ad essa autorità delegate, e ad inficiare, di conseguenza, irrimediabilmente il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale successivo a tale decreto connesso>>.
Nel caso di specie lo stesso giudice a quo aveva dato atto di siffatta circostanza, che, cioè, la Questura di Modena era in possesso del numero cellulare del ricorrente, il quale, attraverso questo mezzo, era stato contattato immediatamente allorché si era posta la necessità di notificargli il provvedimento impugnato, <<di guisa che palese appare la negligenza delle precedenti ricerche, negligenza che non può e non deve essere posta a carico dell’incolpevole ricorrente>>.
Redattore: Sergio Beltrani
Il Vice-direttore
(Domenico Carcano)
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