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Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.
1. Merita accoglimento il primo motivo limitatamente ai profili riguardanti il capo a) di imputazione (tentato furto in appartamento), in considerazione della intervenuta sentenza ex art. 530 c.p.p. (perchè il fatto non sussiste) nei confronti del coimputato maggiorenne C.D., atteso che l’assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell’altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015 ud., dep. 10/07/2015, rv. 264422).
Il motivo è, invece, infondato nella restante parte, atteso che l’asserita violazione di legge presuppone una ricostruzione del fatto diversa da quella offerta dal giudice di merito, che ha individuato atti di aggressione dell’imputato nei confronti dei militari coinvolti nella vicenda; diversa ricostruzione del fatto preclusa in sede di legittimità (v., per tutte, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482: in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito). Del resto, agli effetti del reato di cui all’art. 337 c.p., costituisce violenza qualsiasi energia fisica esercitata volutamente per impedire il compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale: integra, pertanto, il delitto di resistenza l’azione di colui che mediante spintoni riesce a sottrarsi, sia pure momentaneamente, alla presa dell’agente di polizia nel tentativo di disfarsi, con la fuga, della droga che reca con sè (così Sez. 6, n. 1464 del 14/12/1993 ud., dep. 08/02/1994, rv. 197184).
La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al capo a (artt. 110 e 56 c.p., art. 624 bis c.p., comma 1 e art. 625 c.p., n. 2) ed il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sul trattamento sanzionatorio, conseguente all’accertata o negata responsabilità, sicchè non sussiste interesse, allo stato, all’esame del secondo motivo di ricorso che verte su un capo della sentenza conseguente a quello annullato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentato furto di cui al capo a) e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Bari – Sezione per i minorenni in diversa composizione; rigetta nel resto il ricorso; in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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