Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 luglio 2022| n. 21219.
Contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui
La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce “ex se” un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 cod. civ.; il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione
Sentenza|5 luglio 2022| n. 21219. Contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui
Data udienza 24 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Deposito – Soggetto diverso dal proprietario del bene – Furto del bene – Contratto a favore di terzi – Assicurazione – Surrogazione – Articolo 1916 c.c. – Prescrizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26136/20 proposto da:
-) (OMISSIS) AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’
-) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso l’Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 6 luglio 2020 n. 1738;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 la societa’ (OMISSIS) A.G. (d’ora innanzi, per brevita’, la (OMISSIS)) convenne dinanzi al Tribunale di Verona la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo che:
-) aveva stipulato con la societa’ (OMISSIS) un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello “Mercedes 500” targato (OMISSIS), di proprieta’ della suddetta (OMISSIS);
-) il 18 aprile 2000 il suddetto veicolo era stato consegnato da un funzionario della societa’ (OMISSIS) al personale dell’albergo gestito dalla societa’ convenuta;
-) il suddetto veicolo era stato trafugato da ignoti;
-) la (OMISSIS) aveva indennizzato la (OMISSIS) col pagamento di un indennizzo di Euro 80.528,47.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della societa’ convenuta alla rifusione della suddetta somma, ai sensi dell’articolo 1916 c.c..
2. La (OMISSIS) s.p.a. si costitui’ negando la propria responsabilita’ e chiedendo, in subordine, di essere tenuta indenne da (OMISSIS), gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo, e dalla quale era stato trafugato.
3. (OMISSIS) si costitui’ regolarmente eccependo la prescrizione del credito e comunque negando la propria responsabilita’.
4. Con sentenza 10 aprile 2018 n. 839 il Tribunale di Verona accolse sia la domanda attorea formulata dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), sia la domanda di manleva formulata da quest’ultima nei confronti di (OMISSIS).
Il Tribunale ritenne:
-) che la societa’ proprietaria del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo, per il tramite del proprio funzionario (OMISSIS);
-) che la (OMISSIS) aveva stipulato a sua volta un contratto di subdeposito con (OMISSIS);
-) che la (OMISSIS), indennizzando la (OMISSIS), si era surrogata nei diritti da quest’ultima vantati tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario;
-) che la domanda dell’assicuratore aveva natura contrattuale, con conseguente rigetto dell’eccezione di prescrizione;
-) che (OMISSIS) aveva tenuto una condotta colposa, consegnando il veicolo a persona qualificatasi come incaricata dall’albergo, senza accertarne l’identita’.
La sentenza venne appellata da (OMISSIS) in via principale, e dalla (OMISSIS) in via incidentale.
5. Con sentenza 6 luglio 2020 n. 1738 la Corte d’appello di Venezia accolse le impugnazioni e rigetto’ la domanda di surrogazione proposta dalla (OMISSIS), condannandola alle spese.
A fondamento della propria decisione la Corte d’appello adotto’ la seguente motivazione:
-) il veicolo trafugato venne consegnato all’hotel Baglioni da una persona ( (OMISSIS)) che non era l’amministratore della societa’ proprietario del mezzo, ne’ un consigliere d’amministrazione, ne’ risultava avere poteri di rappresentanza della suddetta societa’;
-) di conseguenza la (OMISSIS) non poteva ritenersi avere stipulato alcun contratto di deposito con la (OMISSIS) s.p.a.;
-) ergo, il diritto di credito vantato dalla ClassiCon nei confronti della (OMISSIS) era un diritto al risarcimento del danno aquiliano, soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale ex articolo 2947 c.c.;
-) di conseguenza al momento della introduzione della domanda di surrogazione da parte della (OMISSIS) (2010) il diritto si era estinto per prescrizione, maturata ad aprile 2006.
Stabilito cio’, la Corte d’appello ha comunque esaminato la sussistenza di una condotta colposa in capo a (OMISSIS), ai fini della regolazione delle spese di lite, ed ha escluso che quest’ultima avesse tenuto una condotta negligente.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’autoveicolo venne consegnato dal personale dell’autorimessa a una persona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla (OMISSIS); che tale documento era sufficiente per la riconsegna del veicolo; che in base agli accordi intercorsi tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) quest’ultima non aveva alcun obbligo di identificare le generalita’ della persona che, munita del suddetto titolo, si presentava a ritirare i mezzi lasciati in deposito.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; (OMISSIS) ha notificato controricorso per resistere sia al ricorso principale, sia a quello incidentale.
Tutte le parti hanno deposito memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con tutti e due, infatti, la societa’ ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ed ha accolto di conseguenza la relativa eccezione.
Deduce la (OMISSIS) che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla Classicon (diritto nel quale essa (OMISSIS) si era surrogata ex articolo 1916 c.c.) aveva natura contrattuale, ed era percio’ soggetto alla prescrizione decennale, per le seguenti ragioni:
-) il veicolo trafugato aveva formato oggetto di un contratto di deposito;
-) il contratto di deposito era stato stipulato dall’amministratore e “proprietario” (sic) della societa’ (OMISSIS), e quindi con effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultima;
-) la societa’ (OMISSIS) aveva comunque ratificato l’operato del proprio funzionario;
-) in ogni caso, avendo il contratto di deposito ad oggetto un bene della societa’ (OMISSIS), i diritti da esso scaturenti “ricadono direttamente sulla societa’” suddetta.
1.1. Nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che Stephan Fisher fosse l’amministratore della (OMISSIS) il motivo e’ inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: inammissibilita’ del resto candidamente palesata dalla stessa societa’ ricorrente, la’ dove dichiara che la Corte d’appello e’ incorsa “in un palese errore di fatto nella valutazione delle prove e dei documenti” (cosi’ il ricorso, pagina 8).
1.2. Nella parte restante il ricorso e’ fondato.
La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
Il fine del contratto di deposito, infatti, e’ quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario e’, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010, Rv. 613171 – 01).
Non puo’ dunque condividersi l’osservazione del Procuratore Generale, secondo cui il motivo sarebbe inammissibile perche’ prospetta una questione di interpretazione del contratto. Nel caso di specie, infatti, la societa’ ricorrente non si duole dell’interpretazione, ma della qualificazione del contratto adottata dal giudice di merito, e della ricognizione degli effetti legali di esso (p. 13 del ricorso).
2. Il ricorso incidentale, col quale la (OMISSIS) censura la regolazione delle spese, resta assorbito, dal momento che il giudice di rinvio dovra’ provvedere ad una nuova regolazione di queste secundum eventum litis.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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