Contestazioni sollevate dalle parti sull’istanza di liquidazione

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 676.

La massima estrapolata:

Le contestazioni sollevate dalle parti sull’istanza di liquidazione del compenso del verificatore, in quanto riferite ad asserite incompletezze ed erroneità inficianti la relazione di verificazione, non influiscono sulla liquidazione del compenso per l’attività professionale espletata dal verificatore, il cui regime è correlato al riparto delle spese processuali.

Ordinanza 27 gennaio 2020, n. 676

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7078 del 2017, proposto da
Ma. D’O. e Te. Gi., rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. de No., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cl. Pa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Condominio Villette Paolitto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza T.A.R. Molise n. 43/2017 pubblicata il 10.2.2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Di Gi. Da., De No. Gi. Ca. Gi. in delega di Ma. An.;
Vista la nota del 1.8.2019 con cui il verificatore, arch. Em. Ga., nominato nell’ambito del giudizio di appello, rubricato al n. r.g. 7078 del 2017 e deciso con sentenza definitiva n. 4977 del Consiglio di Stato, sezione VI, pubblicata in data 15 luglio 2019, ha depositato la richiesta di liquidazione del compenso professionale spettante per l’opera prestata – già presentata in data 14.12.2018 unitamente alla relazione di verificazione -, producendo una notula per spettanze di complessivi Euro 3.447,36 (di cui Euro 3.315,42 a titolo di onorario ed Euro 131,94 per rimborso spese), comprensivi dell’anticipo di Euro 500,00 già corrisposto dalla parte appellante;
Rilevato che:
– le parti appellanti con memoria del 23.9.2019 si sono opposte al pagamento della prestazione professionale del verificatore, deducendo che la stessa risultava incompleta e fonte di errore di fatto, censurato dagli stessi appellanti con ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 4977/19 cit. e comunque oggetto di riserva di querela di falso civile ex artt. 221 e ss. c.p.c.;
– in particolare, con memoria del 23.9.2019 gli appellanti: a) hanno specificato gli asseriti errori di fatto ritenuti idonei ad inficiare la relazione peritale; b) hanno depositato documenti ritenuti idonei a comprovare la natura dell’intervento edilizio oggetto del giudizio di appello come di infisso apposto alla porta di un vano preesistente, non necessitante del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; c) hanno depositato copia del ricorso per revocazione, trascrivendone alcuni stralci; d) hanno chiesto di “ordinare al verificatore di acquisire e depositare il progetto originario con i relativi atti tecnici autorizzativi” (pag. 2 memoria del 23.9.2019) e di “ordinarsi al Verificatore e al Comune di acquisire e depositare copia integrale del progetto presentato dai proprietari dei terreni, sigg. Leonessi e dell’intera pratica di autorizzazione edilizia, presupposto indispensabile per accertare o negare la preesistenza del vano ingresso e tutti i dati inerenti la cubatura e superficie del fabbricato e dell’appartamento autorizzato” (pag. 8 memoria del 23.9.2019); nonché d) hanno chiesto la sospensione del procedimento di liquidazione del compenso al verificatore, tenuto conto che la causa di merito è tuttora pendente a seguito di impugnazione per revocazione e che il pagamento del compenso del verificatore esporrebbe le ricorrenti ad un rilevante ed ingiusto esborso per un lavoro ritenuto contraddittorio ed incompleto, in relazione al quale è stata formulata la riserva di presentazione di querela di falso nel corso del pendente giudizio di revocazione;
– con ordinanza n. 7983 del 25.11.2019 la Sezione, rilevato che alla camera di consiglio del 21 novembre 2019, il difensore delle ricorrenti appellanti aveva fatto presente di avere impugnato con ricorso per revocazione, iscritto al n. 7730/2019, la sentenza n. 4977/19, deducendo presunti errori da parte del verificatore, e di essere in attesa della fissazione della camera di consiglio per discutere la contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione, ha rinviato la causa alla camera di consiglio da fissare non anteriormente alla camera di consiglio per l’istanza cautelare proposta nel ricorso per revocazione n. 7730/2019 R.G;
– le parti appellanti con nota del 20.12.2019 hanno depositato documentazione ulteriore a quella già acquisita in atti successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 4977/19 cit., ritenuta idonea ad asseverare la erroneità della situazione di fatto rappresentata dal verificatore nei corrispondenti elaborati tecnici allegati alla verificazione;
– la richiesta di liquidazione del compenso del verificatore è stata chiamata alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019, fissata altresì per la discussione dell’istanza di sospensione della sentenza n. 4977/19 articolata nell’ambito del giudizio di revocazione rubricato al n. r.g. 7730/19 di questo Ufficio;
– alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019 sono state trattenute in decisione sia l’istanza di liquidazione del compenso del verificatore, sia l’istanza di sospensione della sentenza n. 4977/19 cit.;
Considerato che:
– la richiesta di liquidazione del compenso presentata dal verificatore, arch. Em. Ga., è fondata;
– in particolare, il verificatore chiede un rimborso spese coerente con l’attività di verificazione e un compenso a vacazione conforme ai criteri di cui al D.M. 30 maggio 2002; costituente parametro assumibile nel presente caso a fondamento della liquidazione, anche tenuto conto della misura e della ragionevolezza della domanda;
– il numero delle vacazioni indicate e la maggiorazione del venti percento richiesta (peraltro, inferiore al limite massimo del doppio previsto dall’art. 52 D.P.R. 30/05/2002, n. 115) sono, inoltre, congrui in relazione all’impegno richiesto per l’attività di verificazione;
– le contestazioni sollevate dalle parti appellanti, in quanto riferite ad asserite incompletezze ed erroneità inficianti la relazione di verificazione, non influiscono sulla liquidazione del compenso per l’attività professionale espletata dal verificatore, il cui regime è correlato al riparto delle spese processuali (in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5632);
– la sentenza di appello n. 4977/19 cit., in applicazione del principio di soccombenza, ha posto a carico delle parti appellanti le spese processuali del giudizio di appello, comprendendo espressamente anche le spese di verificazione, da liquidarsi con separato provvedimento;
– la sentenza n. 4977/19 cit. non risulta sospesa nella sua efficacia nell’ambito del giudizio di revocazione n. r.g. 7730/19 cit;
– conseguentemente, risultando irrilevanti le contestazioni svolte nella presente sede nei confronti dell’operato del verificatore, da remunerare per l’opera prestata alla stregua di quanto disposto con sentenza n. 4977/19 cit. non sospesa, le spese della verificazione espletata, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico delle Sig.re Ma. D’O. e Te. Gi.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, liquida al verificatore, arch. Em. Ga., a titolo di compenso per l’opera di verificazione prestata nell’ambito del giudizio di appello indicato in epigrafe, la somma complessiva di Euro 3.447,36, comprensiva dell’anticipo di Euro 500,00 già corrisposto dalle appellanti, ponendola a carico delle parti appellanti, signore Ma. D’O. e Te. Gi..
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza anche al verificatore, arch. Em. Ga..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere, Estensore

 

 

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