Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio 2018, n. 796. La corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto

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La proposizione di un separato ricorso avverso l’aggiudicazione giustifica, quanto meno nella prospettiva risarcitoria, il perdurante interesse a coltivare il presente ricorso avverso il provvedimento di ammissione alla gara della società poi risultata aggiudicataria.
2. – Il primo motivo dell’appello deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo alla S.I.T. s.r.l., medio tempore divenuta aggiudicataria dell’appalto con determinazione dell’Ar. BA/6 n. 691 in data 24 agosto 2017 (provvedimento fatto oggetto di separato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Bari), il requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti o relative all’oggetto dell’appalto (e dunque attinenti la fornitura di attrezzature per il potenziamento dell’attività di raccolta dei rifiuti), come prescritto dall’art. 14 del bando di gara e dall’art. 8 del disciplinare, risultando dalla visura camerale che (la S.I.T.) è iscritta prevalentemente per “attività di cartografia e aerofotogrammetria”.
Il motivo è infondato.
L’art. 14, lett. a), del bando di gara individua, quale requisito di idoneità professionale, necessario per partecipare alla gara, quello della “iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto”; l’art. 8 del disciplinare, con formulazione sovrapponibile, specifica che «per partecipare alla gara le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività relativa alla fornitura da appaltare, per i residenti in Italia».
Se ne inferisce che è richiesta dalla lex specialis l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività “inerente” o “relativa” all’oggetto dell’appalto, e non già per “attività identiche”.
Muovendo da tale presupposto, appare condivisibile la pronuncia appellata laddove ha ritenuto che il requisito richiesto risulti soddisfatto dalla S.I.T. s.r.l., dalla cui visura camerale emerge infatti un oggetto sociale includente, tra l’altro, “interventi di protezione, restauro e riqualificazione, in campo ambientale, territoriale, vegetazionale e faunistico”, il “monitoraggio ambientale e degli inquinanti del suolo, delle acque e dell’aria”, nonché le “forniture” (da intendersi in relazione ai vari elementi descritti nell’oggetto sociale, in quanto altrimenti il riferimento sarebbe privo di senso, ove letto con riguardo alla sola “supervisione e direzione lavori, project management, collaudo opere”), ed ancora, quale attività prevalente, quella di “realizzazione di sistemi per il controllo dei processi e di sistemi di monitoraggio e controllo nell’ambito della tutela e del governo del territorio, dell’ambiente, della mobilità, della sicurezza del cittadino, della gestione efficiente delle risorse (infrastrutture, energia, acqua, rifiuti, ecc.)”.
Appare difficilmente contestabile l’inerenza della fornitura a corpo di attrezzature per il “potenziamento della raccolta differenziata” alla materia ambientale, e, più specificamente, della gestione dei rifiuti, che rientra, sotto più profili, accomunati peraltro dalla finalità di tutela e di gestione efficiente delle risorse, nell’oggetto sociale della S.I.T.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182).
3. – Con il secondo motivo di appello si censura poi la statuizione di rigetto del motivo del ricorso di primo grado, volto a contestare il possesso, da parte di S.I.T., del requisito economico-finanziario previsto dal combinato disposto dell’art. 14, lett. b), del bando di gara e dell’art. 11, lett. b), del disciplinare, asseritamente consistente in un fatturato specifico, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad euro 300.000,00, nell’assunto che la controinteressata non ha mai eseguito forniture del tipo di quella oggetto dell’appalto, ma solo alcuni appalti di servizi (tra cui quello per il Comune di Rutigliano) in cui l’eventuale componente di fornitura è di gran lunga inferiore al minimo imposto dalla legge di gara.
Anche tale motivo è infondato.
Non trova riscontro documentale, anzitutto, l’allegazione secondo cui la S.I.T. non ha svolto forniture del tipo di quelle oggetto della gara controversa, come si evince dalla dichiarazione resa dall’amministratore della stessa società in data 13 dicembre 2016, dalla quale emergono prestazioni inequivoche di fornitura, in genere finalizzate alla realizzazione del progetto S.I.T.A.I.R., ma anche per la raccolta urbana nel Comune di Conversano, per la raccolta differenziata nel Comune di Rutigliano, nonché la fornitura dell’isola ecologica mobile informatizzata nel Comune di (omissis). In tutti i casi si tratta di forniture di software e hardware oltre che di piattaforme di pesatura finalizzate a potenziare la raccolta differenziata.
Inoltre non appare condivisibile la tesi secondo cui la lex specialis di gara richiede, quale requisito di carattere economico finanziario, un fatturato, negli anni 2013/2015, non inferiore ad euro 300.000,00 nel settore oggetto di gara.
Si evidenzia, in proposito, una possibile difformità tra quanto prevede il bando di gara, all’art. 14, lett. b), ove si fa riferimento al “fatturato globale complessivo”, e quanto indicato nel disciplinare all’art. 11, lett. b), nel quale si parla, in modo invero non perspicuo, di “fatturato globale d’impresa e relativo importo di forniture nel settore oggetto di gara”.
Applicando i canoni ermeneutici provenienti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, richiedenti l’interpretazione sistematica, è dubbio che il disciplinare abbia inteso cumulare, quale requisito dimostrativo della capacità economico-finanziaria del concorrente, il fatturato globale dell’impresa con quello specifico, riguardante cioè l’importo relativo a servizi e forniture del settore oggetto della gara. Peraltro, anche ad ammettere che tale sia il significato letterale del disciplinare, sarebbe allora netta la difformità tra quanto previsto dal bando e quanto prescritto dal disciplinare. In tale evenienza, dovrebbe comunque ritenersi che la previsione del disciplinare receda rispetto a quella del bando, in conformità del consolidato indirizzo giurisprudenziale che ravvisa tra gli atti costituenti la lex specialis di una gara (bando, disciplinare e capitolato speciale) una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura di gara (il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando il procedimento di gara, ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando con riferimento agli aspetti tecnici), ma al contempo delinea tra tali atti una gerarchia differenziata, con prevalenza per il contenuto del bando di gara (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 18 giugno 2015, n. 3104).

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