Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2016, n. 4132

La natura sussidiaria – rispetto a quella a mani proprie di cui all’art. 138 Cod. proc. civ. – della notificazione ex art. 139 Cod. proc. civ. richiede che l’ufficiale giudiziario certifichi che la consegna è stata eseguita nella residenza del destinatario a persona con lui convivente

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 6 ottobre 2016, n. 4132

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Di Lo. An. Pa., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ce., Da. Va., con domicilio eletto presso Da. Va. in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
nei confronti di
Sc. Nu., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 5941 del 2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di An. Pa. Di Lo.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Co. per delega di Ca., Ce. e Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 2 febbraio 2015 il comune di (omissis) ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5914 di accoglimento dell’appello di Di Lo. Lu. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per l’Abruzzo n. 823/2004, con la quale era stato respinto il ricorso avverso la deliberazione n. 134 della Giunta comunale di (omissis) del 15 dicembre 1995 avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di guardia comunale, approvazione graduatoria finale”.
Il ricorrente, classificatosi al secondo posto, aveva impugnato la graduatoria definitiva, lamentando la violazione del Regolamento disciplinante i concorsi e le procedure d’assunzione.
2. Con atto d’appello del 27 giugno 2005, il sig. Di Lo. ha appellato la sentenza del Tribunale amministrativo.
3. Si è costituito in giudizio il solo controinteressato sig. Schiappa, il quale ha eccepito in limine l’inammissibilità dell’appello per difetto di notifica in quanto la copia dell’atto non è stata notificata al Comune resistente nel domicilio eletto.
4. Con sentenza 1 dicembre 2014, n. 5941 il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto l’appello annullando gli atti impugnati.
Avverso questa sentenza il comune di (omissis) ha proposto ricorso per revocazione, accolto con sentenza interlocutoria del Consiglio di Stato, sez. V, 20 gennaio 2016, n. 229 che ha onerato il ricorrente sig. Di Lo. dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
All’esito dell’incombente, nel giudizio rescissorio il sig. Di Lo. ha riproposto l’appello.
Resiste il comune di (omissis).
5. Alla pubblica udienza del 22 settembre 2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Comune ha riprodotto l’eccezione in rito, accolta dal Tribunale amministrativo, della nullità della notifica del ricorso introduttivo al controinteressato, perché notificato mediante copia a mani del padre convivente senza l’avvenuta attestazione dell’ufficiale giudiziario di cui all’art. 139 Cod. proc. civ. che l’atto è stato consegnato nella residenza del destinatario.
6. L’eccezione è fondata.
7. Si rileva per tabulas chela relata di notifica del ricorso riporta la sola circostanza della consegna a persona (auto qualificatasi come) convivente, ma senza la necessaria certificazione dell’avvenuta consegna nella residenza del destinatario della notifica.
7.1 La natura sussidiaria – rispetto a quella a mani proprie di cui all’art. 138 Cod. proc. civ. – della notificazione ex art. 139 Cod. proc. civ. richiede che l’ufficiale giudiziario certifichi che la consegna è stata eseguita nella residenza del destinatario a persona con lui convivente (in termini, relativamente alla presunzione circoscritta alla sola convivenza della persona che riceve la consegna e non anche della residenza o abituale dimora del destinatario che deve essere invece attestata, Cons. Stato, V, 9 novembre 2011 n. 5907; Cass., 30 luglio 2010 n. 17903).
7.2 La mera indicazione della consegna della copia del ricorso al convivente, senza una contestuale certificazione della residenza del destinatario, contrasta la lettera e la ratio dell’art. 139 Cod. proc. civ. e inficia la validità della notifica (cfr., sulla ratio della notifica ex art. 139, secondo comma, Cod. proc. civ., v. Corte cost., 13 aprile 2011, n. 130). Il che è stato ritualmente eccepito dal contro interessato, senza che si sia stata prodotta alcuna sanatoria ex tunc della nullità della notifica: bene dunque il Tribunale amministrativo questo ha rilevato con la sentenza qui appellata.
8. L’appello deve dunque essere respinto.
9. La complessità e la tortuosa dinamica processuale giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere

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