Per la sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare, poiché l’esercizio del potere sanzionatorio ha i presupposti su tali circostanze, non potendosi ammettere dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare: per cui la giurisdizione si radica avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione. Le dimissioni volontarie dalle cariche sportive e dal tesseramento del destinatario di sanzioni sportive sono atto di libera scelta, di suo inidoneo a determinare la «reviviscenza» della giurisdizione statale, attesa l’indisponibilità dei presupposti di operatività dei criteri di riparto tra giurisdizione settoriale sportiva e giurisdizione generale statale
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 15 marzo 2017, n. 1173
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9953 del 2016, proposto da:
Mo. Lu., rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. Te., ed altri, con domicilio eletto presso l’avvocato Fe. Te. in Roma, largo (…);
contro
CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. An. con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Me., ed altri, con domicilio eletto presso l’avvocato Lu. Me. in Roma, via (…);
Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, non costituito in giudizio;
Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituito in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Me., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio Lu. Me. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter n. 10304/2016, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione – sanzione della preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Lubrano, Angeletti, Medugno e Mazzarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Vista la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 9 del 2012, pubblicata l’11 maggio 2012, recante confermadella sentenza con cui la Corte di Giustizia Federale della FIGC aveva irrogato a Lu. Mo. la sanzione della preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
Vista la sentenza 14 ottobre 2016, n. 10304 con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio dichiarava il ricorso proposto da Lu. Mo. inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice statale, affermando sulla controversia la giurisdizione del giudice sportivo, ai sensi dell’art. 2 (Autonomia dell’ordinamento sportivo), comma 1, d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, per cuil’atto impugnato aveva natura disciplinare e i rapporti tra ordinamento statale (e giustizia statale) e ordinamento sportivo (e giustizia sportiva) sono, giusta Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, definiti dalle norme dell’ordinamento sportivo: in particolare dall’art. 2, comma 1, cit., che riserva «all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», così come ribadito dal successivo comma 2, mentre l’art. 3 stessa l. n. 280 del 2003 riserva allo stesso giudice amministrativo una tutela residuale attinente domande risarcitorie non sussistenti nel caso di specie e ciò anche per i soggetti divenuti estranei all’ordinamento sportivo, come nel caso di specie a seguito delle dimissioni rassegnate dall’interessato nel 2006;
Vistol’appello in Consiglio di Stato notificato il 28 dicembre 2016 con il quale il Mo. impugnava la sentenza in questione, chiedendo che venisse affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa quanto meno riguardo alla sanzione sportiva della radiazione, insistendo sul punto dell’irrogazione della sanzione in parola nei confronti di un soggetto non più tesserato al momento dell’inizio del procedimento di giustizia sportiva con conseguente assoluta estraneità di questa al giudizio, sull’incisione da parte della sanzione di diritti costituzionalmente garantiti, sulla naturale impugnabilità delle sanzioni sportive davanti al giudice statale amministrativo, superando l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale o eventualmente rimettendo di nuovo la questione a tale Organo;
Vista la costituzione in giudizio del CONI e della FIGC, i quali hanno eccepito l’irretrattabilità della questione poiché già esaminata dal giudice amministrativo e dalle SS.UU. della Corte di cassazione ed hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenza VI, 24 settembre 2012, n. 5065, si è pronunciato (affermando che è inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, il ricorso per l’annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva a fronte della commissione di un illecito sportivo) sulla vicenda in riferimento alla pronuncia resa in altro grado della giustizia sportiva, ossia relativamente alla decisione della Corte federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. del 25 luglio 2006, nella parte in cui era stata confermata al Mo. la sanzione inflittagli dalla Commissione d’Appello Federale il 14 luglio 2006, dell’inibizione per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente federale di preclusione della permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e dell’ammenda di euro 50.000,00, per aver commesso l’illecito sportivo di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportivaquale direttore generale della società calcistica Juventus; e che detta sentenza n. 5065 del 2012, preceduta da altra pronuncia relativa ad altra vicenda concernente illeciti sportivi, relativo procedimento disciplinare e rapporti di giudizio amministrativo – Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302 -discendeva dalla motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, che ricostruisce il rapporto tra l’ordinamento settoriale sportivo e l’ordinamento generale statale, in materia di sanzioni disciplinari e correlative impugnazioni;
Considerato che la sentenza della Corte costituzionale ha confermato la legittimità del quadro derivante dall’art. 1, d.-l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, sul principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico generale, così garantendo due esigenze costituzionalmente rilevanti, quella dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, cui ampia tutela è riconosciuta in riferimento agli artt. 2 e 18 Cost. e dall’altro quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell’ordinamento, siano rilevanti per l’ordinamento giuridico generale, grazie alle disposizioni dell’art. 2 del detto decreto legge che dispone che «[…] è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; »;
Considerato altresì che non può trovare accoglimento il rilievo dell’appellante di assenza di vincolatività della sentenza costituzionale perché sentenza interpretativa di rigetto: infatti,, pur se vi sono limiti intrinseci a una sentenza costituzionale interpretativa di rigetto, non si può dedurne che questo pone nel nulla la sentenza stessa;
Rilevato che la ricordata sentenza Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302 secondo la quale per la sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell’ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all’interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l’inizio del procedimento disciplinare, poiché l’esercizio del potere sanzionatorio ha i presupposti su tali circostanze, non potendosi ammettere dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare: per cui la giurisdizione si radica avendo riguardo alla sola natura (“disciplinare”) del provvedimento in contestazione; e che la ricordata sentenza Cons. Stato, VI, 24 settembre 2012, n. 5065, afferma che le dimissioni volontarie dalle cariche sportive e dal tesseramento del destinatario di sanzioni sportive sono atto di libera scelta, di suo inidoneo a determinare la «reviviscenza» della giurisdizione statale, attesa l’indisponibilità dei presupposti di operatività dei criteri di riparto tra giurisdizione settoriale sportiva e giurisdizione generale statale.
Visto perciò che l’impugnazione della sentenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 9 del 2012 non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non resta qui che rigettare l’appello e confermarela sentenza di inammissibilità impugnata;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe propostolo respinge, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge da dividersi tra i due Enti intimati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Paolo Troiano – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore
Valerio Perotti
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