Ove si voglia sostenere che si sia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero si sia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, siffatta doglianza si risolve in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione
Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 10 gennaio 2017, n. 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8145 del 2014, proposto da:
So. Fi. Po. pe. la Co. e L’A. – So. Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Co., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Cons. Di Stato in Roma, p.za (…);
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 00885/2014, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso per revocazione introdotto con il ricorso in epigrafe riguarda la sopra riportata sentenza di questa Sezione con la quale è stato respinto l’appello sulla sentenza del T.A.R. Campania -Napoli, Sezione IV n. 785 del 2001, riguardante provvedimenti sostanzialmente negativi del Sindaco del Comune (omissis) adottati in relazione ad immobili che la Società ricorrente aveva realizzato sulla base delle concessioni rilasciate nel quadro della convenzione stipulata con il Comune, con la quale aveva ottenuto l’assegnazione in proprietà di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 35 della legge 865/1071.
Nel giudizio d’appello parte ricorrente aveva dedotto; che il termine di scadenza del PEEP non decorreva dal 9 marzo 1976 bensì dal 28 febbraio 2008; che la proroga dei termini della concessione edilizia n. 148 del 1990, richiesta nel novembre del 1993 ed anche nell’aprile 1994, non poteva essere negata opponendo la scadenza del PEEP, poiché il ritardo nell’esecuzione dei lavori edilizi era imputabile a cause indipendenti dalla società richiedente, con la conseguenza il Comune avrebbe potuto prorogare non solo la durata del PEEP ma anche i termini della detta concessione edilizia; che il diniego di sanatoria era stato erroneamente ritenuto legittimo dal primo giudice non avendo considerato che la costruzione interessata era stata realizzata ed ultimata alla data della domanda in modo rispondente alla destinazione d’uso oggetto della richiesta di sanatoria.
L’appello è stato respinto e la società ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione che a tale esito è pervenuta deducendo in relazione a tutti i motivi da essi esaminati la violazione dell’art. 395 co. 1° n. 4.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La società ricorrente ha depositato memoria di replica.
All’udienza del 24.10.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Sezione condivide invero l’assunto del Comune resistente secondo il quale tutti gli argomenti esposti da parte ricorrente in realtà trattano questioni controverse nel giudizio d’appello e mirano quindi ad ottenere l’inammissibile esito di rimetterne in discussione il rigetto a cui la sentenza revocanda ha assoggettato tutte le censure proposte in tale sede.
Il ricorso per revocazione è quindi rivolto non a porre in evidenza errori di fatto ma a contestare ritenuti errores in judicando della sentenza di questa Sezione.
Vale al riguardo quanto segue.
Il primo motivo del ricorso per revocazione riguarda la data di scadenza del PEEP che parte ricorrente individua nel decreto regionale n. 1622 del 12 giugno 1978, e che invece il giudice dell’appello ha ritenuto essere il decreto regionale n. 1478 del 9 marzo 1976.
Scadenza diversa che è stata argomentata rilevando che “Gli atti ai quali fa riferimento l’appellante, risalenti al 1978, altro non sono che una mera revisione di adeguamento plano-volumetrica del piano” e non ” varianti cd. di aggiornamento” e pertanto la loro approvazione è del tutto ininfluente ai fini della decorrenza dei diciotto anni di validità del piano medesimo”.
In proposito, anche ai fini della disamina che seguirà, è appena il caso di rammentare, in relazione alla rilevanza nel giudizio di revocazione degli errori del giudice l’orientamento di questo Consiglio per il quale ” Ove si voglia sostenere che quest’ultimo abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione tra le parti, le prove documentali esibite o acquisite d’ufficio, ovvero abbia proceduto a una erronea e incompleta valutazione delle medesime, siffatta doglianza si risolve in una censura di errore di giudizio rientrante nella valutazione complessiva delle produzioni documentali, esorbitante in quanto tale dall’ambito della revocazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, nr. 460; id., 12 giugno 2012, nr. 3420).
Sul rigetto del secondo motivo d’appello l’errore di fatto del giudice verrebbe ad evidenza per aver quest’ultimo, errando nella ricostruzione dei fatti, qualificato come nuova la domanda della società ricorrente presentata, quando il PEEP era ormai scaduto, per ottenere la proroga dei termini della concessione edilizia n. 5677 del 26.4.1994.
Il giudice della sentenza revocanda in relazione a tale motivo ha però escluso, poiché ritenuta del tutto indimostrata, la condizione alla cui stregua la proroga del PEEP ormai scaduto avrebbe potuto essere concessa, vale a dire ” la non imputabilità al richiedente delle ragioni del ritardo” nel completamento dei lavori, ed al riguardo ha diffusamente argomentato, esaminando anche profili non essenziali ai fini del decidere.
Non sussiste quindi alcun errore di fatto essendo stata la questione affrontata nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda né giova a parte ricorrente rimarcare che alcuni degli argomenti esposti a supporto del motivo già esposti in primo grado e ribaditi in appello, non sono stati valutati, non essendo ciò necessario quando emerge dalla decisione impugnata, come nel caso in esame, che il motivo dedotto è stato comunque esaminato. (v.Ad Plen Cons. Stato n. 21/2016).
Con il terzo motivo d’appello, la sentenza di questa Sezione ha respinto l’argomento che parte appellante ha svolto per sostenere l’illegittimità del diniego di sanatoria (straordinaria; c.d. condono edilizio) richiesta per cambio della destinazione d’uso dei locali in origine non residenziali che avrebbero dovuto essere destinati secondo l’istanza ad attività commerciali.
Secondo parte ricorrente nella sentenza è presente un errore di fatto.
Tale errore consisterebbe nell’aver il giudice d’appello ritenuto, al pari del primo giudice, che i locali non erano stati completati per poter essere considerati volumi edilizi.
Sennonché non di tale incompletezza la sentenza impugnata ha negato l’esistenza bensì del fatto che nei detti locali non era stato realizzato, alla data di presentazione della domanda, anche un assetto funzionale coerente con locali da adibire ad attività commerciale.
Anche in questo caso l’errore di fatto non sussiste.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Sandro Aureli – Consigliere, Estensore
Claudio Contessa – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Stefano Fantini –
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