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1.5. Nonostante una richiesta di proroga, inoltrata alla Regione dall’ATS e dal Comune di (omissis), la Regione Puglia, con l’atto dirigenziale n. 18 del 18 febbraio 2016, ha disposto la revoca del contributo finanziario concesso per l’inosservanza dei termini convenuti e in considerazione della chiusura del PO FESR al 31 dicembre 2015.
1.6. Le cooperative, odierne appellanti, con la nota di rinuncia del 17 marzo 2016 hanno tuttavia comunicato alla Regione di volere rinunciare al finanziamento, ma Casa Protetta Villa On. s.r.l., che aveva già percepito parte di questo finanziamento, ha rifiutato di restituirlo alla Regione, ritenendo a sé non imputabile il ritardo nella realizzazione dell’intervento.
1.7. Ne è scaturito un contrasto interno all’ATS tra le odierne appellanti e Casa Protetta Villa On. s.r.l., sfociato in un contenzioso civile, incardinato dalle prime nei confronti della seconda, che ha a sua volta spiegato domanda riconvenzionale, giudizio pendente avanti al Tribunale di Bari (R.G. n. 15049/2016) e relativo all’obbligo di restituzione del finanziamento alla Regione Puglia, ma anche, come si dirà, alla legittimità della revoca qui contestata, che Casa Protetta Villa On. s.r.l. ha contestato nella propria domanda riconvenzionale.
1.8. Parallelamente al giudizio civile frattanto, con la determina dirigenziale n. 453 del 17 ottobre 2016, la Regione Puglia ha disposto la revoca del contributo per l’asserito inadempimento dell’ATS beneficiaria.
2. Avverso tale revoca le odierne appellanti hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, deducendone diversi profili di illegittimità, a tutela della propria asserita incensuratezza in vista della partecipazione a successive selezioni per finanziamenti e, in particolare, a difesa dell’interesse a non veder pregiudicata la loro partecipazione ai procedimenti di concessione delle provvidenze e dei finanziamenti pubblici per effetto della contestata revoca.
2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita Casa Protetta Villa On. s.r.l. per opporsi all’accoglimento del ricorso, di cui ha eccepito, in via preliminare, anche l’inammissibilità per il difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
2.2. Con la sentenza n. 338 del 5 aprile 2017 il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
2.3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le ricorrenti, deducendone l’erroneità, e ne hanno chiesto la riforma, riproponendo, altresì, i motivi dedotti in primo grado, di cui hanno domandato l’accoglimento in questa sede.
2.4. Si è costituita Casa Protetta Villa On. s.r.l. per resistere all’appello, di cui ha chiesto la reiezione.
3. Nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato e deve essere respinto.
4.1. Il primo giudice ha correttamente ritenuto che in ordine alla presente controversia difetti la giurisdizione del giudice amministrativo perché, in base alla consolidata giurisprudenza anche di questo Consiglio, qualora la controversia, come nel caso di specie, attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario (o dell’acclarato sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se siano impugnati atti di revoca o di decadenza (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6 e, da ultimo, Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2017, n. 4323).
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