Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5042.  In tema di contributi pubblici qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario la giurisdizione spetta al giudice ordinario

In tema di contributi pubblici qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se siano impugnati atti di revoca o di decadenza.

Sentenza 31 ottobre 2017, n. 5042
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2017, proposto da Occupazione e Solidarietà Cooperativa Sociale Ti. A, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ta. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Si. Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato Gi. Va., dall’Avvocato Li. Va. e dall’Avvocato Gi. Co., domiciliati ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Casa Protetta Villa On. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Ca. Ta., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Al. Pl. in Roma, via (…);

per l’annullamento

della sentenza breve n. 338 del 5 aprile 2017 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensiva:

dell’atto dirigenziale n. 453 del 17 ottobre 2016 – notificato solo alla prima delle ricorrenti in data 7 dicembre 2016 – che ha disposto la revoca del contributo per il progetto “Villa On.”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Casa Protetta Villa On. s.r.l.;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 87, comma, 3, e 105, comma 2, c.p.a.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le odierne appellanti l’Avvocato Gi. Va. e l’Avvocato Gi. Co. e per la odierna appellata l’Avvocato Ca. Ta.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le odierne appellanti, Occupazione e Solidarietà Sociale “Ti. A”, Ta. Società Cooperativa Sociale e Si. Società Cooperativa Sociale, hanno partecipato, riunite in associazione temporanea di scopo (di qui in avanti, per brevità, ATS) con l’odierna appellata, Casa Protetta Villa On. s.r.l., al procedimento selettivo bandito dalla Regione Puglia, con l’avviso pubblico del 7 giugno 2011, per il finanziamento di strutture ed interventi sociali e sociosanitari nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013.

1.1. Il progetto candidato al finanziamento riguardava la realizzazione e la successiva gestione della struttura residenziale sociosanitaria ed assistenziale per anziani ed un annesso centro sociale polivalente per anziani su un suolo sito in (omissis) ed assegnato in diritto di superficie dal Comune di (omissis) a Casa Protetta Villa On. s.r.l. per un periodo di quaranta anni.

1.2. Una volta costituita l’ATS, con atto pubblico del 22 gennaio 2013, e una volta sottoscritto il disciplinare per regolamentare la concessione del finanziamento, con il successivo atto del 24 ottobre 2013, la Regione Puglia, con la determina dirigenziale n. 639 del 16 dicembre 2013, ha liquidato all’ATS la somma di ? 1.500.000,00, quale prima quota del finanziamento a titolo di anticipazione.

1.3. La Cooperativa Occupazione e Solidarietà, rappresentante dell’ATS, con il bonifico del 30 dicembre 2013, ha quindi girato la somma di ? 1.490.000,00, a Casa Protetta Villa On. s.r.l., titolare del permesso di costruire e del diritto di superficie sul suolo.

1.4. È tuttavia accaduto che, per difficoltà insorte nella realizzazione dei lavori, l’ATS non si sia riuscita a rispettare il cronoprogramma stabilito nel disciplinare e, infine, il termine massimo fissato al 24 ottobre 2015.

[…segue pagina successiva]

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