La valutazione sulla capacità di abuso delle armi può legittimamente basarsi su considerazioni probabilistiche, fondate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus” e che “la legittimità di dette considerazioni va valutata al momento in cui vengono operate e non ex post. L’insussistenza dei fatti, verificata a posteriori, potrebbe, semmai, giustificare – fermo l’originario provvedimento di revoca – l’adozione di un successivo atto di rilascio di una nuova autorizzazione di polizia.
Sentenza 16 ottobre 2017, n. 4778
Data udienza 5 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Ba., con domicilio eletto presso lo studio Lo. Fi. in Roma, via (…);
contro
Ufficio Territoriale del Governo Perugia e altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
nei confronti di
Vi. Um. Mo. Spa, non costituita in giudizio;
Ministero della Difesa, Carabinieri Comando Provinciale di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
per la riforma
previa sospensione, della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-avente per oggetto il divieto per il sig. -OMISSIS-di detenere armi e munizioni in suo possesso, con revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale a guardia particolare giurata, a lui rilasciata in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Perugia e di Questura Perugia e di Ministero dell’Interno e di Ministero della Difesa e di Carabinieri Comando Provinciale di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati Fa. Ba. e l’Avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
1. Pur tenendo conto che il percorso processuale di primo grado dinanzi al Tar Umbria, per come articolato nelle sue varie fasi (istruttoria, cautelare, di merito), non si presenta lineare, la sentenza conclusiva del medesimo primo grado di giudizio si sottrae alle censure in contrario svolte nel presente atto di appello, in quanto coerente con il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione in materia di revoca di licenza porto d’armi per difesa personale e secondo cui:
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