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Con memorie per l’udienza di discussione l’appellante principale ha ribadito le proprie difese, sottolineando, peraltro, l’irrilevanza della discussione on line sul forum, che non supplirebbe alla formalità della notifica.
L’A.T.S. ha evidenziato l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 105 c.p.a. che disciplina l’annullamento con rinvio al primo giudice, in quanto nel caso che occupa non si avrebbe una notificazione per pubblici proclami nei termini disposti dal giudice, sicché dovrebbe trovare applicazione l’art. 35 co. 1 c.p.a. con conseguente pronunzia di improcedibilità.
I terzi chiedono di accogliere l’intervento in appello in tutte le domande, contestando che la diffusione della notizia in ordine alla proposizione del ricorso su facebook possa in alcun modo sostituire gli oneri di notificazione posti a carico delle parti.
All’udienza di discussione del 22 marzo la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Ritiene il Collegio che deve essere anzitutto esaminata la questione attinente alla validità della notifica per pubblici proclami, come intervenuta nel giudizio di primo grado.
Tuttavia, deve, sin d’ora precisarsi – per quanto si dirà in proseguo – che l’appello risulta fondato nel merito, di tal ché, l’accoglimento delle censure di merito risulta di per sé pienamente satisfattivo per gli appellanti, non essendo necessario dilungarsi eccessivamente sull’eccezione di rito al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale.
II – Come già evidenziato in sede cautelare, deve rilevarsi che con l’ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna non ha fissato le modalità per la notifica per pubblici proclami specificamente con riferimento all’indicazione dei nominativi dei controinteressati.
A seguito della intervenuta pubblicazione, ai fini della notifica, sul B.U.R.A.S. parte III, n. 53 del 24 novembre 2016, ove non sono indicati i controinteressati, facendosi generico riferimento alla graduatoria, il Tribunale di prime cure ha inteso proseguire il giudizio tra le parti costituite.
Ne consegue che seppure non è riscontrabile, nella specie, un inadempimento all’ordine del giudice, a causa della mancata indicazione dei nominativi non risultano rispettate le garanzie di partecipazione di tutti gli interessati nel giudizio.
Infatti, l’orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la notificazione per pubblici proclami è pur sempre una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all’elevato numero dei destinatari stessi (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi); tanto diversamente dall’ipotesi nella quale la notificazione per pubblici proclami debba essere eseguita nei confronti di persone non identificate nominativamente ma identificabili solo sulla base di un identico rapporto o situazione di fatto comune (cfr. Cass., Sez. I, 3 luglio 1998 n. 6507; Cons. St., Sez. V, n. 4711/07). Del resto la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41 e 49 c.p.a. è evidentemente quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale (art. 24) del contraddittorio. Ne consegue che la notifica per pubblici proclami, per sua natura eccezionale, in relazione alle minori garanzie che essa presenta rispetto alla notifica in forma ordinaria deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile e meno disagevole la conoscenza effettiva dell’atto così notificato da parte dei destinatari; sicché il relativo annuncio deve contenere l’indicazione – oltre che degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell’Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame – dei nominativi dei controinteressati (ovviamente ove siano individuabili).
Né può trovare ingresso l’argomento utilizzato dagli originari ricorrenti con riguardo all’avvenuto perseguimento dell’effetto utile, a seguito della comunicazione (e conoscenza conseguente) attraverso i social network.
Vale brevemente richiamare, a riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiaramente distinto la conoscenza legale dalla conoscenza occasionale (sentenze n. 3938/2014; n. 15359/2008; n. 7962/2009). Pertanto, nessun rilievo può riconoscersi alla conoscenza “occasionale”, che coincide con quelle situazioni – quali quella verificatasi nella fattispecie – in cui la conoscenza deriva non dallo svolgimento di un’attività processuale ad essa direttamente collegata, ma da un fatto meramente accidentale.
III – Come già in precisato, non si appalesa necessario il rinvio al primo giudice poiché l’appello principale è fondato nel merito.
IV – Innanzitutto non possono condividersi le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine all’illegittimità della sostituzione della Commissione.
A riguardo la sentenza appellata, premesso che “la normativa di settore non impone la necessità di nominare due distinte commissioni esaminatrici, di cui una preposta alla eventuale fase preselettiva e l’altra deputata a presiedete le ulteriori fasi della procedura concorsuale”, ritiene che la nomina della nuova commissione sia priva di idonea motivazione e che debba pertanto condividersi al tesi degli originari ricorrenti.
Tale conclusione contiene un salto logico.
In primo luogo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questo Consiglio – peraltro richiamata dal giudice di prime cure – non ha affermato il principio di immodificabilità della Commissione sopra richiamato, ma ha precisato l’ammissibilità della “sostituzione dei suoi componenti (totale o parziale)” ove “si imponga in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell’organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini prefissati di legge o prorogati dal rettore) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale” (Sez. VI, n. 703/2015).
La sentenza ha del tutto omesso di valutare come la decisione dell’Amministrazione di procedere alla nomina della nuova Commissione sia stato opportunamente motivato con la “necessità di garantire massima trasparenza ed imparzialità al procedimento”.
Non può prescindersi nel rilevare che il Presidente della precedente Commissione dott. -OMISSIS-(unitamente ad altri) per una serie di reati per i quali risulta ammessa la sospensione del procedimento e messa alla prova ex art. 168 bis c.p. (come documentato in atti).
Di tal ché, da quanto allegato in atti, l’insediamento della nuova Commissione non solo non risulta influente sull’esito negativo delle prove degli originari ricorrenti (circostanza, peraltro non verificabile e non supportata da alcun elemento probatorio), ma, per di più, appare opportunamente effettuata dall’Amministrazione in funzione proprio di quei canoni di trasparenza e par condicio e buona amministrativa che devono reggere l’azione dell’amministrazione ed, in particolare, l’iter delle selezioni pubbliche.
Nella specie in esame, la scelta dell’Amministrazione di procedere alla sostituzione della Commissione, ad esito delle prove preselettive, è stata, dunque, effettivamente motivata in riscontro alle predette “disfunziona” (cfr. allegati 5 seguenti al ricorso incidentale dell’A.T.S.) al fine di non compromettere la corretta prosecuzione del procedimento selettivo. La deliberazione del commissario straordinario n. 1197 del 24 settembre 2015, infatti, evidenzia “che la scelta a suo tempo operata, di attribuire le attività di preselezione a una Società esterna coadiuvata dalla suddetta commissione” era “da ricondurre alla dovuta esigenza di assicurare all’intero procedimento massima garanzia di imparzialità e trasparenza” e che “conclusa la fase preselettiva ed in ragione della stessa necessità di garantire massima trasparenza ed imparzialità al procedimento” si rendeva opportuno procedere “alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che, conformemente all’art. 44 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220, sia esclusivamente preposta alle operazioni inerenti la residuata fase concorsuale, totalmente rinnovata rispetto a quella già investita della fase preconcorsuale”.
V – Ciò posto, risulta inficiata anche l’ulteriore conclusione raggiunta dal primo giudice con riferimento alla nomina della nuova Commissione.
Proprio dalla lettura del verbale del Collegio di Direzione del 4 agosto 2015 (allegato in atti), peraltro richiamato nella sentenza di prime cure, si evince che il Commissario straordinario si è limitato a formulare una proposta di nominativi che il Collegio di direzione ha fatto propria, votandola all’unanimità. Ad esito della discussione, sulla necessità di rinnovare la commissione “al fine di garantire la massima imparzialità e trasparenza”, il Commissario proponeva – su richiesta del collegio di Direzione, due nominativi (infermieri della AOU di Sassari). Il Collegio di Direzione, dunque, condivideva e faceva propria la proposta, deliberando di nominare all’unanimità i nuovi componenti.
Ne discende che risulta rispettata la competenza nella designazione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e dagli originari ricorrenti, dovendosi individuare una separazione tra la determinazione da parte del Collegio di Direzione e la mera proposta da parte del Commissario.
VI – Per le ragioni di qui esposte, l’appello principale, l’appello incidentale e gli interventi devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullata la sentenza n. -OMISSIS-appellata e conseguentemente, devono essere respinti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti introdotti in primo grado con il n. R.G. -OMISSIS-.
In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, sull’appello incidentale, sugli interventi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza n. -OMISSIS-e, conseguentemente, respinge il ricorso ed i successivi motivi aggiunti introdotti in primo grado con il n. R.G. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il soggetto sottoposto a procedimento penale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
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