Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 1 dicembre 2017, n. 5632. È legittima l’ordinanza del Comune che ha ordinato al proprietario di un’area lo sgombero di gomme in disuso per veicoli

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FATTO
1. Con l’ordinanza sindacale n. 88 del 10 giugno 2000, il Comune di (omissis) ha intimato alla appellante la rimozione di rifiuti dal fondo di sua proprietà sito in località Ceresole di (omissis) (PR), in via Lance n. 7.
Il provvedimento fa riferimento all’area adiacente il fabbricato posto al civico n. 7, che in precedenza era stata concessa in comodato al signor Gio. Ben. e da questi, nel corso del rapporto di comodato, indebitamente occupata con un notevole accumulo di gomme per veicoli in disuso.
Con due raccomandate del 16 aprile 1990 e del 21 luglio 1990, l’interessata aveva sollecitato formalmente al signor Gio. Ben. lo sgombero dei pneumatici e il rilascio dei locali.
Contemporaneamente si era attivata l’amministrazione comunale, attraverso l’emissione di un’ordinanza di sgombero dei pneumatici a carico del comodatario.
La stessa proprietaria dell’area aveva instaurato una controversia civilistica volta alla risoluzione del contratto di comodato, conseguendo (con la sentenza n. 455/91 del Pretore di Parma) la condanna del signor Ben. alla restituzione dell’immobile e alla rimozione dei pneumatici.
L’obbligo statuito in sentenza, a seguito del decesso dell’ex comodatario (avvenuto in data 21 luglio 1991), è tuttavia rimasto inattuato.
Sono seguite due ulteriori ordinanze comunali di sgombero, emesse a carico della appellante rispettivamente in data 13 febbraio 1995 e 2 settembre 1999, la seconda delle quali è stata revocata con la successiva ordinanza n. 111 del 30 ottobre 1999, a fronte delle osservazioni presentate dall’interessata.
La vicenda è giunta a conclusione con l’emissione, in data 10 giugno 2000, di un’ultima ordinanza di rimozione, oggetto del giudizio definito dalla sentenza di primo grado qui impugnata.
2. La pronuncia di primo grado – nel respingere il ricorso n. 476 del 2000 – ha ritenuto legittimo l’atto impugnato, per avere questo opportunamente disposto lo sgombero dell’area a carico della ricorrente, con richiamo all’articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sul presupposto di una situazione di grave incuria ambientale, a lei addebitabile a titolo colposo.
A tal fine il Tar ha valorizzato:
– il protrarsi, a distanza di molti anni dall’emanazione della prima ordinanza (risalente al 7 giugno 1991) e sino ancora alla data di emissione del provvedimento impugnato, delle circostanze che avevano dato luogo alle precedenti ordinanze a carico sia del comodatario, sia della proprietaria;
– la consapevolezza da parte della ricorrente della problematica situazione ambientale, il cui progressivo deterioramento è emerso dagli approfondimenti istruttori condotti dall’A.R.P.A. e dai Vigili del Fuoco successivamente al rilascio dell’area da parte del comodatario;
– il fatto che la proprietaria non si fosse in alcun modo attivata per effettuare in proprio la rimozione, con eventuale azione di rivalsa nei confronti degli eredi del comodatario.
3. I motivi di appello, ripetitivi di analoghe censure svolte in primo grado, si appuntano sui seguenti profili:
I) innanzitutto l’appellante censura la perplessa qualificazione giuridica dell’ordine di rimozione contenuto nel provvedimento comunale, non essendo chiaro, a suo dire, se lo stesso sia stato adottato quale ordinanza contingibile e urgente ovvero ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997;
II) a volersi dare seguito alla prima ipotesi, risulterebbero comunque mancanti i presupposti per l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente, atteso che il provvedimento comunale è stato emanato a distanza di molti anni dall’abbandono dei pneumatici sul fondo di proprietà della appellante, allorché non poteva più configurarsi una situazione di pericolo per la salute pubblica, ovvero una condizione di stretta necessità e urgenza non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento giuridico, di cui peraltro l’ordinanza non dà conto;
III) lo scenario alternativo, configurabile qualificando l’atto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, è comunque viziato dalla considerazione che la responsabilità solidale del proprietario dell’area sussiste solo quando la violazione dei divieti di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa. Tale situazione difetterebbe nel caso di specie, essendo stata accertata (con sentenza del Pretore di Parma n. 445/91) l’estraneità della ricorrente all’abbandono dei rifiuti.
In aggiunta a ciò, si fa rilevare nell’atto di appello che qualsiasi comportamento tenuto dal proprietario dell’area – dopo che i rifiuti siano stati abbandonati o depositati da un altro soggetto – risulterebbe irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 14 d.lgs. 22/1997, dovendo evidentemente la colpa riferirsi al deposito o all’abbandono dei rifiuti, e non certo alla loro successiva permanenza. Nel caso di specie, la sentenza civile rende conto delle iniziative diligentemente attivate dalla appellante per porre rimedio alla situazione di degrado determinatasi sul suo fondo, sicché anche sotto questo profilo nessun concreto addebito potrebbe esserle rivolto.
4. Il Comune di (omissis) si è costituito ritualmente in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell’atto di appello, in quanto avvenuta nei confronti del sindaco e non del Comune, e, nel merito, chiedendo la reiezione del mezzo di impugnazione, in quanto infondato per le ragioni già esaustivamente esposte nella pronuncia di primo grado.
Si è altresì costituito il Ministero della Salute, che ha chiesto il rigetto dell’appello.
5. Espletato lo scambio di memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa ed è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 novembre 2017.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre dare atto della ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello, in quanto avvenuta in persona del sindaco pro tempore, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente comunale che, quindi, è da intendersi correttamente evocato in giudizio.

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