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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 20 del 22 settembre 1999, ha chiarito che sussiste l’obbligo di acquisire il parere da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui sia dvenuto efficace l’atto che ha imposto il regime di tutela, in quanto la compatibilità dell’opera da condonare con il regime di salvaguardia garantito dal vincolo deve essere comunque valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria.
In tal senso si è costantemente affermato in giurisprudenza, successivamente a tale sentenza dell’Adunanza plenaria, che ai fini delle procedure di condono sono da ritenere rilevanti tutti i vincoli apposti alla data in cui viene valutata l’istanza di sanatoria, a prescindere dalla data di esecuzione delle opere e di imposizione dei vincoli medesimi (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2111, e 12 novembre 2014, n. 5549).
Nel caso di specie, peraltro, già al momento della presentazione della prima istanza di sanatoria (del 1986) sussisteva il vincolo imposto nel 1957, tanto che nei confronti del dante causa dell’appellato era stato avviato un procedimento penale per la realizzazione di opere edilizie senza il necessario titolo autorizzativo, e a maggior ragione egli era perfettamente a conoscenza della inedificabilità dell’area disposta dal D.M. 18 febbraio 1991 al momento della presentazione delle domanda di condono nel 1995.
6. – Deriva da quanto sopra la fondatezza dei motivi di appello, di talché il ricorso n. R.g. 8694/2011 va accolto, con riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. VI, 23 marzo 2011, n. 2252, e con conseguente reiezione dei ricorsi riuniti, nn. R.g. 5742/2010 e 6279/2010, proposti in primo grado dal Signor An. Fl..
Stima il Collegio che, in ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. le spese del grado di appello e del primo grado debbono porsi a carico del ricorrente Signor An. Fl., per come meglio indicato in dispositivo, riformandosi altresì la decisione di prime cure con riferimento alle spese della disposta verificazione, liquidate nella misura complessiva di E. 710,72 (euro settecentodieci/72), pari a 84 vacazioni, che vanno rimborsate al verificatore, all’opposto di quanto deciso dal Tribunale amministrativo regionale, dal ricorrente in primo grado Signor An. Fl..
Spese del doppio grado compensate con le altre parti intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 8694/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado (T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. VI, 23 marzo 2011, n. 2252,), respinge i ricorsi riuniti, nn. R.g. 5742/2010 e 6279/2010, proposti in primo grado dal Signor An. Fl..
Condanna la parte appellata, Signor An. Fl., a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, in persona del Ministro pro tempore, che liquida nella misura complessiva di E. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), di cui euro 1.500 (millecinquecento) quanto al primo grado ed euro 3.000,00 (tremila) quanto al secondo grado.
Condanna altresì il Signor An. Fl. al pagamento delle spese della verificazione disposta in primo grado, liquidate nella misura complessiva di E. 710,72 (euro settecentodieci/72).
Spese del doppio grado di giudizio compensate con le altre parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Marco Buricelli – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

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