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8. In ragione di quanto sopra rilevato, il secondo motivo di appello risulta irricevibile per difetto di interesse. solo per completezza la Sezione osserva che comunque esso è infondato.
In relazione alla presunta illegittimità (p.to II.1) dell’ammissione alla gara di Mu. s.r.l. per mancanza del requisito di ordine speciale attestante la capacità tecnica professionale (nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, p.to B.4 del disciplinare di gara e dell’art. 42 del d.lgs. n. 163 del 2006), va rilevato che effettivamente (come eccepito dalla controinteressata) il bando di gara stabiliva all’art. 3.2.3. (“Capacità tecnica”) che il concorrente dovesse attestare di “aver raggiunto nell’esecuzione di servizi identici o analoghi presso almeno un Comune con una popolazione residente non inferiore a 3.000 abitanti percentuale pari ad almeno il 40% di raccolta differenziata”, laddove il disciplinare di gara (art. B.4) richiedeva di “aver raggiunto negli appalti eseguiti nell’ultimo triennio alla data di pubblicazione del presente bando di gara in almeno un Comune con almeno n. 3.000 residenti una percentuale pari ad almeno il 40% di raccolta differenziata”.
Al fine di attestare tali requisiti Mu. s.r.l. aveva prodotto le attestazioni di svolgimento di servizi analoghi presso i Comuni di (omissis) e di (omissis).
Parte appellante eccepisce che il primo servizio non sarebbe stato dello stesso tipo di quello oggetto della gara, laddove il secondo sarebbe stato invece svolto per un lasso di tempo inferiore (undici mesi) rispetto ad un periodo pari all’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando. Inoltre, avendo Mu. s.r.l. svolto tale servizio non da sola, ma riunita in Ati con un’altra società, la stessa non avrebbe potuto validamente intestarsi l’intera quota del 40% del requisito di ammissione alla gara, dovendo questo essere proporzionalmente ridotto “entro il limite della quota di partecipazione all’a.t.i. e di esecuzione del servizio”.
Circa il primo rilievo, si rileva che il bando di gara non richiedeva tassativamente lo svolgimento di servizi identici, ma anche di analoghi, di talché trovava applicazione il principio (ex multis, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3220; III, 7 luglio 2015, n. 3390; V, 14 aprile 2016, n. 1506) secondo cui il requisito tecnico in esame poteva dirsi soddisfatto anche a fronte di prestazioni che, pur non coincidendo totalmente con i servizi oggetto dell’appalto, afferiscano a questi ultimi, presentando elementi di similitudine tali da risultare loro accomunati ratione materiae (il servizio di noleggio e trasporto dei cassoni utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti rientrando evidentemente nell’ambito del servizio di raccolta differenziata).
Circa il secondo profilo, è condivisibile l’eccezione di parte appellata, secondo cui la lex specialis di gara non richiederebbe alle ditte partecipanti di aver svolto un servizio analogo o identico per trentasei mesi continuativi (ossia, per l’intero triennio antecedente alla data di gara), bensì che tra gli appalti svolti complessivamente nell’ultimo triennio ve ne sia almeno uno afferente ad un servizio in cui sia stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata del 40% per un Comune di almeno 3000 abitanti.
La stessa lex specialis, nell’indicare una soglia (minima) del 40% di raccolta differenziata, intendeva evidentemente introdurre un requisito oggettivo ed empirico da cui desumere una sufficiente capacità di organizzare un servizio di tale natura, capacità certo non suscettibile del frazionamento teorizzato dall’appellante (che in tal modo presuppone la possibilità di imputazione parziale di tale requisito – tra l’altro non prevista neppure dalla lex specialis – o perlomeno la sua “misurabilità” in termini percentuali).
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