Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 19 febbraio 2018, n. 1031. La modifica in senso riduttivo di un R.T.P., causata dalla morte di uno dei mandanti, non comporta l’esclusione automatica del Raggruppamento

La modifica in senso riduttivo di un R.T.P., causata dalla morte di uno dei mandanti, non comporta l’esclusione automatica del Raggruppamento

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 1031
Data udienza 25 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3462 del 2017, proposto da:
ing. Po. Gi. in proprio e quale mandatario del Costituendo Rtp con l’arch. Za. Ca., l’arch. St. Sa., il geom. Ro. Mi. e l’ing. Ba. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Li., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ri. in Roma, p.zza (…);
contro
In. e Sv. S.r.l., in proprio quale capogruppo del costituendo Rtp cpn la Hm. S.r.l. e gli ingegneri Ma. Gr., Bi. De. Ri., Ca. Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ca. Le. Mi. e Fr. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Na. in Roma, via (…);
Rtp – Hm. Srl non costituito in giudizio;
nei confronti di
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00211/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di In. e Sv. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli; udito per le parti gli avvocati Fe. Li.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dal costituendo R.T.P. con capofila In. e Sv. s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento del Comune di (omissis) recante l’aggiudicazione definitiva del R.T.P. con capogruppo l’ing Gi. Ba. dell’appalto avente ad oggetto la “direzione esecutiva relativamente al progetto POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione del patrimonio attrattivo comunale: un paese ed un territorio accessibile”.
2. Il T.a.r., in particolare, ha accolto i primi due motivi del ricorso introduttivo, ritenendo fondate le seguenti censure: 1) in ragione del decesso d uno dei mandanti (l’ing. Ta.), il raggruppamento aggiudicatario doveva essere escluso perché aveva illegittimamente modificato la propria composizione; 2) il decesso dell’ing. Ta., inoltre, non era stato tempestivamente comunicato alla stazione appaltante.
3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello il R.T.P. avente come capofila l’ing. Gi. Po. (di seguito anche solo R.T.P. Po.).
4. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello l’originario ricorrente, che ha riproposto i motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
5. Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. L’appello merita accoglimento.

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