L’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 riguarda la necessaria indicazione nell’offerta delle generalità dei singoli progettisti e prevede i requisiti e le capacità generali indispensabili per l’affidamento degli incarichi di progettazione (vale a dire le condizioni legali per l’affidamento dell’incarico a ciascuno dei professionisti nominativamente indicati), ma non involge i requisiti minimi di capacità tecnica richiesti all’impresa concorrente per l’ammissione alla procedura concorsuale. L’indicazione del professionista incaricato della progettazione è funzionale all’assunzione della responsabilità personale, in sede civile, penale e disciplinare; pertanto, le previsioni dell’art. 24, comma 5, cit. sono riferite al progettista indicato come tale nell’offerta, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di professionista concorrente e comunque, come detto nel testo di legge, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario. I requisiti di capacità tecnica invece vanno riferiti ai concorrenti partecipanti alla gara e sono dettati, oltre che dagli artt. 92 e seg. e 252 e seg. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalle apposite prescrizioni della lex specialis.
Sentenza 12 marzo 2018, n. 1539
Data udienza 11 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6721 del 2017, proposto da:
Impresa Ba. S.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI; Gruppo Ps. S.p.A. in proprio e quale mandante del costituendo RTI; Se. S.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo RTI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Ci. e Al. Al., con domicilio eletto presso lo studio Al. Al. in Roma, via (…);
contro
Tr. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Re. e Fr. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Ve. in Roma, via (…);
nei confronti di
Sa.S.p.A. e Ir. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avvocato Fa. Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
In. Ri. Spa, Ai Studio – Associazione Professionale, Ig&P Ingegneri Gu. & Partners, Id. En. Srl, Al. Ingegneri Associati, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I, n. 1190/2017, resa tra le parti, concernente annullamento previa sospensione dell’efficacia, e con espressa riserva di motivi aggiunti:
– della nota di Tr. S.p.A. prot. n. TRNIT-DACQ\P\2016\0047952 del 13 settembre 2016 relativa alla comunicazione alle imprese ricorrenti, offerenti in raggruppamento temporaneo costituendo, dell’aggiudicazione definitiva della gara inerente procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Nuovo Capannone ETR 1000 Milano Martesana;
– della aggiudicazione provvisoria e della aggiudicazione definitiva, quest’ultima disposta con delibera di Tr. n. 162 del 13 settembre 2016;
– del verbale di gara del 9 settembre 2016 in cui viene proposta l’aggiudicazione dell’appalto al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sa. S.p.A. / Ir. S.p.A., nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i precedenti verbali di gara, nessuno escluso, delle sedute del 21 aprile, 5 maggio, 23 maggio, 26 maggio, 23 giugno, 25 luglio e 5 settembre 2016;
– della nota del 4 ottobre 2016 di Tr., con la quale la Stazione appaltante negava l’accesso agli atti richiesto dalle imprese ricorrenti in data 30 settembre 2016;
– sempre per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, dei relativi allegati, nessuno escluso, recanti la lex specialis della suddetta gara a procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Nuovo Capannone ETR 1000 Milano Martesana;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tr. S.p.A. e di Sa.S.p.A. e di Ir. S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Al. Al., Ma. Re. e Fa. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Tar per la Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’Impresa Ba. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società Gruppo Ps. S.p.A. e Se. S.r.l., per l’annullamento dell’aggiudicazione, in favore della costituenda ATI Sa. S.p.A./Ir. S.p.A., da parte di Tr. S.p.A., per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Nuovo Capannone ETR 1000 Milano Martesana.
Il Tar ha respinto le doglianze della ricorrente, riguardanti la mancanza dei requisiti minimi richiesti dalla legge di gara in capo ai progettisti indicati dal raggruppamento aggiudicatario, in forza di quanto disposto dal bando di gara -al pari del disciplinare- al paragrafo III.2, punto 3, che prevedeva quale condizione di partecipazione, relativamente alla capacità tecnica, che <>.
Secondo il Tar, entrambe le società partecipanti al costituendo raggruppamento aggiudicatario, le quali hanno prodotto in sede di gara l’attestazione SOA relativa alla progettazione, disponevano, esse stesse, del requisito di capacità tecnica richiesto dalla lex specialis per la partecipazione alla gara e quindi, malgrado avessero indicato dei progettisti, pur senza esservi tenute, non sarebbe stata necessaria la dimostrazione del possesso dei requisiti in capo a questi ultimi.
Respinto perciò il ricorso principale, integrato con i motivi aggiunti, il Tar ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2. L’Impresa Ba. S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con le società Gruppo Ps. S.p.A.- So. S.r.l., nonché queste ultime società in proprio hanno proposto appello per ottenere la riforma della sentenza.
Tr. S.p.A. e Sa.S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con Ir. S.p.A., nonché quest’ultima, in proprio, si sono costituite per resistere al gravame, depositando anche memorie difensive.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con l’unico motivo, l’appellante, deducendo <>, sostiene che l’indicazione da parte dell’A.T.I. Sa.di progettisti esterni, proprio in quanto non dovuta ai sensi del bando, poiché avrebbe dimostrato l’intenzione del raggruppamento di fare svolgere la progettazione esecutiva ai progettisti indicati, dovrebbe comportare il necessario riferimento a questi ultimi -quali soggetti qualificati indicati nell’offerta- del possesso dei requisiti di capacità tecnica.
3.1. La censura è fondata per la parte in cui denuncia la violazione dei principi sottesi alla presentazione e valutazione dell’offerta in sede di gara, quali desumibili dal bando, pur se non sono pertinenti i riferimenti che la parte appellante fa all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (già art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006).
Queste norme, infatti, riguardano la necessaria indicazione nell’offerta delle generalità dei singoli progettisti e prevedono i requisiti e le capacità generali indispensabili per l’affidamento degli incarichi di progettazione (vale a dire le condizioni legali per l’affidamento dell’incarico a ciascuno dei professionisti nominativamente indicati), ma non involgono i requisiti minimi di capacità tecnica richiesti all’impresa concorrente per l’ammissione alla procedura concorsuale. L’indicazione del professionista incaricato della progettazione è funzionale all’assunzione della responsabilità personale, in sede civile, penale e disciplinare; pertanto, le previsioni, attualmente, dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (già art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006) sono riferite al progettista indicato come tale nell’offerta, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di professionista concorrente e comunque, come detto nel testo di legge, <>.
I requisiti di capacità tecnica invece vanno riferiti ai concorrenti partecipanti alla gara e sono dettati, oltre che dagli artt. 92 e seg. e 252 e seg. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalle apposite prescrizioni della lex specialis.
Nel caso di specie, rilevano quindi le prescrizioni di cui ai commi 7 e 8 del paragrafo III.2 (“Condizioni di partecipazione”), punto 3, del bando (“Capacità tecnica”) sopra testualmente riportati.
Letteralmente esse sono interpretabili nel senso ritenuto dal Tribunale, poiché pongono l’alternativa tra le seguenti due situazioni di fatto:
a) assenza in capo all’impresa concorrente della qualificazione per progettazione;
b) possesso da parte dell’impresa concorrente della qualificazione per progettazione.
Attenendosi rigorosamente a questa distinzione letterale, si desume dalla prescrizione che soltanto nella prima ipotesi devono essere indicati o associati per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti qualificati, i quali devono perciò possedere i requisiti minimi di partecipazione precisati nel comma successivo.
Il bando di gara non prevede espressamente l’ipotesi verificatasi nel caso di specie:
c) possesso da parte dell’impresa concorrente (anzi, di entrambe le imprese della costituenda ATI) della qualificazione per progettazione, e, malgrado ciò, indicazione in sede di offerta di progettisti esterni qualificati.
L’interpretazione preferita dal Tribunale riconduce quest’ultimo caso a quello di cui al precedente punto b), ma essa, fermandosi al dato letterale, trascura la ratio dell’imposizione dei requisiti di capacità tecnica nei termini fissati dalla stazione appaltante e mal coordina le due parti della disposizione.
I requisiti di capacità tecnica previsti dal bando, consistenti nell’avvenuto espletamento nell’ultimo decennio da parte del/i progettista/i di almeno due servizi di ingegneria in ciascuna delle categorie e per l’importo dei lavori specificati nella stessa previsione del bando di gara, risponde alla necessità della stazione appaltante di garantirsi che la progettazione esecutiva fosse svolta da soggetti in possesso di adeguata capacità progettuale. Trattandosi di appalto integrato, per l’affidamento, tra l’altro, della progettazione esecutiva, l’autonoma rilevanza del possesso dell’attestato SOA per la progettazione in capo alla concorrente -ritenuta nella sentenza impugnata- sarebbe coerente con la finalità perseguita dalla stazione appaltante soltanto se l’impresa concorrente avesse scelto di avvalersi (ed avesse nominativamente indicato ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis) un progettista interno, componente del proprio staff di progettazione.
Nel momento in cui, invece, la scelta delle imprese concorrenti è stata nel senso di avvalersi di progettisti esterni, la situazione di fatto che si è venuta a creare è piuttosto equiparabile a quella di cui al precedente punto a): in sostanza, le imprese concorrenti, pur essendo in possesso di attestato SOA per la progettazione, non se ne sono avvalse, preferendo fare ricorso per la progettazione esecutiva a cinque progettisti, costituiti da società ed associazioni professionali, indicati nell’offerta come qualificati (Ingegneri riuniti S.p.a.; Ai Studio Associazione Professionale; IG&P Ingegneri Gu. & Partners S.r.l.; Id. En. S.r.l..; Al. Ingegneri Associati), i quali avrebbero dovuto costituire un RTP, con la ripartizione dei ruoli pure indicata nell’offerta. Non essendo a questi ultimi riferibile la qualificazione per la progettazione posseduta dalle impese concorrenti, essi avrebbero dovuto dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando.
In sostanza, la prima parte della previsione del bando sopra riportata (comma 7) imponeva l’obbligo per le imprese concorrenti non attestate per prestazioni di progettazione di garantirsi il possesso del requisito attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista qualificato, ma lasciava ferma la facoltà delle imprese concorrenti attestate per prestazioni di progettazione di non provvedere esse stesse alla progettazione con la propria struttura tecnica, ma di indicare progettisti esterni qualificati.
L’incipit (<>) della seconda parte della prescrizione del bando sopra riportata, che forma un apposito comma, va perciò va riferito all’ipotesi in cui l’impresa concorrente -per obbligo o per scelta- avesse indicato o associato per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti qualificati.
Questa interpretazione, consentita dal testo del bando (che perciò l’appellante non avrebbe avuto necessità di impugnare, come sostenuto dalle appellate), è coerente, non solo con quanto previsto dall’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma anche dall’art. 92, comma 6, del d.P.R. n. 2017/2010 (che al secondo inciso precisa <>).
D’altronde, sia l’ATI aggiudicataria che la stazione appaltante hanno interpretato la lex specialis nel senso sopra esposto, tanto è vero che la prima -oltre ad avere indicati i progettisti qualificati componenti del costituendo RTP- ha presentato (utilizzando l’apposita modulistica), e la seconda ha valutato, le dichiarazioni dei progettisti aventi ad oggetto il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica richiesti dall’indicata disposizione del bando.
In senso contrario non è possibile nemmeno avvalersi del precedente costituito dalla sentenza del CGARS n. 50 del 21 gennaio 2015, citata dal Tar, poiché, nel caso ivi esaminato, l’impresa concorrente aveva utilizzato, con avvalimento, l’attestato SOA messo a disposizione dall’impresa ausiliaria, ma aveva indicato quale progettista un <> alla stessa impresa concorrente: all’evidenza, pur essendo analoghe le previsioni della lex specialis (riportate nella motivazione di detta sentenza), l’offerta della concorrente, a differenza di quella dell’odierna aggiudicataria, conteneva l’indicazione -ai soli fini di cui all’art. 90, comma 7- di un progettista interno, la dimostrazione dei cui requisiti era validamente sostituita dalla qualificazione per progettazione posseduta dall’impresa concorrente (sia pure per il tramite, consentito dal bando di gara, dell’avvalimento).
In conclusione, va ritenuto che nel caso in cui la lex specialis di una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera, consenta all’impresa concorrente che non sia in possesso di qualificazione per la progettazione, di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare od associare, imponendo il possesso di requisiti minimi di capacità tecnica in capo a questi ultimi, la stessa previsione della legge di gara -ove non vi sia apposita diversa prescrizione- vada applicata nel caso in cui l’impresa concorrente, pur attestata per prestazioni di progettazione, indichi nell’offerta per la redazione del progetto esecutivo dei progettisti esterni qualificati, così dimostrando di non avvalersi della propria qualificazione e rendendone perciò irrilevante il possesso.
La sentenza di primo grado va riformata sul punto.
4. Devono perciò essere delibati i motivi del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, nei limiti in cui sono stati riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.
4.1. Col primo, si deduce la mancanza in capo alla progettista Id. En. S.r.l. del possesso del requisito per la categoria E 04/Id. (dichiarato con riguardo alla <>) perché -a detta dell’appellante con i motivi aggiunti (non essendo stata riproposta la censura originaria contenuta nel ricorso introduttivo relativa alla diversa denominazione della Id.)- avrebbe conseguito l’importo indicato (€ 12.653.586,67) per un’attività di mera consulenza alla progettazione, non utilizzabile ai fini del bando di gara, che richiedeva il ruolo di progettista.
Il motivo è infondato.
Non è decisivo, nel senso preteso dall’appellante, il contenuto del contratto stipulato tra la Id. In. S.r.l. (poi Id. En. S.r.l.) e la Sa. En. S.r.l. (prodotto, così come tutta la documentazione di cui si dirà, con la memoria di costituzione in primo grado della controinteressata, in data 5 gennaio 2017), in quanto, pur essendo genericamente riferito ad un’attività di “consulenza”, tuttavia specifica quest’ultima contemplando o presupponendo una serie di attività riconducibili più propriamente alla “progettazione”. Il contenuto delle clausole contrattuali (in particolare, l’art. 3, letto nella sua interezza, e non limitatamente alla parte trascritta nel ricorso, ma anche gli articoli successivi, tra cui in particolare l’art. 7) induce a ritenere che la Id. dovesse, in concreto, collaborare all’attività di vera e propria progettazione. In particolare, malgrado il Responsabile di progetto fosse nominato da Save, il suo compito, nei rapporti con il <>, è delineato mediante l’attribuzione di competenze da supervisore, mentre risulta affidato alla Id. lo svolgimento del <> (prevalentemente consistente in attività di progettazione specialistica: cfr. art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006), come dimostrato anche dagli elaborati che avrebbero dovuto essere firmati dai tecnici della società (ai sensi dell’art. 5 del contratto).
La circostanza che la Id. abbia effettivamente collaborato alla progettazione e quindi abbia, in concreto, maturato l’esperienza richiesta dal bando di gara risulta altresì dall’attestato dell’Amministratore delegato della controparte contrattuale (rilasciato ai sensi dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), depositato unitamente al contratto, da cui si evince che la società ha svolto assistenza alle numerose attività ivi specificate, attinenti alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una parte specifica del progetto dell’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Poiché il bando di gara non richiedeva lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi ad opere pubbliche o in favore di committenti pubblici e poiché trova applicazione il disposto dell’art. 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (quanto alla valutabilità di servizi svolti per committenti privati documentati nei modi previsti dalla norma, ricorrenti nel caso di specie), non rileva che nei confronti della committente dell’opera il ruolo di progettista fosse della Sa. En.. E’ invece decisivo che si sia svolto nei termini sopra detti il rapporto intrattenuto tra quest’ultima e la Id. In. S.r.l., poi Id. En. S.r.l., in forza del contratto stipulato tra le società.
4.2. Col secondo motivo, si deduce la mancanza in capo alla progettista IG&P Ingegneri Gu. & Parteners S.r.l. del possesso del requisito per la stessa categoria E 04/Id perché (indicando l’importo di € 5.142.946,37) avrebbe, secondo l’appellante, inammissibilmente aumentato i valori dei servizi svolti, che sarebbe stato inferiore a detto importo.
L’assunto è infondato.
La società si è limitata ad applicare a valori monetari non più attuali gli indici ISTAT di rivalutazione (del costo di costruzione di un edificio residenziale), con operazione quindi di mero aggiornamento dei detti valori monetari, esplicitata nella dichiarazione (prodotta agli atti). Si tratta di operazione consentita, a prescindere dalla mancanza di un espresso riferimento, nel bando di gara, all’art. 82 del d.P.R. n. 207 del 2010: poiché la norma è applicabile in caso di attestazione SOA per prestazione di progettazione, ne è consentita l’applicazione analogica nel caso di dimostrazione dei requisiti richiesta in mancanza di detta attestazione.
4.3. Col terzo motivo, si deduce la mancanza in capo alla progettista Al. Ingegneri Associati del possesso del requisito per la categoria IB 09 perché l’importo indicato (€ 4.441.000,00) risulterebbe essere stato conseguito prima della fondazione dell’associazione professionale (avvenuta nel 2008) e comunque perchè: il precedente incarico di progettazione era stato affidato alla Et. S.r.l. e non all’ing. Gi. Fl., che poi aveva fondato la Al. Associazione Professionale; il periodo della progettazione esecutiva era limitato al 2006, e quindi non si era svolto dal 2006 al 2009, come indicato dal “legale rappresentate” dell’Associazione Al., ing. Fl.; era errata, ancora, la dichiarazione di quest’ultimo nella parte in cui aveva indicato come esecutore del progetto l’<>, dato che questa era stata fondata nel 2008, mentre il progetto esecutivo e la redazione del Ps. ricadevano nel 2006; non erano veritiere le dichiarazioni rese dagli ingg. An. Ma. e Em. Bo., relativamente a servizi asseritamente resi per la costruzione dell’impianto idroelettrico di Garzeno (CO), in quanto il primo non aveva avuto alcun rapporto con la committente Ec. Energie Rinnovabili S.r.l. e il secondo era stato indicato dalla committente quale semplice Direttore operativo successivamente al febbraio 2008.
Il motivo è infondato quanto alle prime censure; carente di interesse quanto a quest’ultima.
La dichiarazione originariamente resa da Al. Ingegneri Associati riguardava <>, con attività iniziata dal 2003 ed ancora in corso.
A fronte della contestazione della ricorrente basata sulla circostanza di fatto che la Al. si era costituita soltanto nel 2008, l’ATI aggiudicataria ha dato prova di avere depositato (a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante) le dichiarazioni attestanti che il servizio di progettazione esecutiva e Ps. è stato reso nell’anno 2006 e comunque nel periodo 2006-2009 (auto-certificazione dell’ing. Fl. del 4 novembre 2016 e successive dichiarazioni di precisazione, prodotte in atti) e che servizi e lavori, distinti per singolo livelli, si erano svolti nell’arco temporale 2003-2009 (secondo quanto precisato nel certificato rilasciato dalla committente Ec. Energie Rinnovabili il 27 ottobre 2016, a completamento del certificato rilasciato dalla stessa committente il 16 aprile 2009, entrambi prodotti in atti). La documentazione prodotta contiene la specificazione che l’incarico in origine era stato conferito alla <>, a cui era subentrata l’associazione professionale Al. Ingegneri Associati, <> (come si legge nel citato certificato del 16 aprile 2009).
Date tali risultanze documentali, si ritiene che:
– nel costituire l’associazione professionale, il professionista abbia apportato a quest’ultima l’esperienza maturata nell’esercizio della propria pregressa attività professionale;
– l’incarico relativo all’impianto idroelettrico di Garzeno (CO), pur formalmente conferito alla società Et. s.r.l., contemplava come progettista incaricato l’ing. Gi. Fl., tanto è vero che, quando questi fuoriuscì dalla compagine societaria, nell’incarico subentrò la neo-costituita associazione professionale Al., con attribuzione dei compiti allo stesso ing. Fl.; l’esperienza costituente requisito di capacità tecnica è da intendersi maturata in capo al professionista che in concreto ha svolto il servizio; peraltro dalla successione avutasi tra la società e l’associazione professionale si evince che, in occasione dello scioglimento del rapporto sociale tra la Et. s.r.l. e il socio ing. Fl., non venne diversamente convenuto quanto alla possibilità di quest’ultimo di continuare ad espletare l’incarico professionale dopo la fuoriuscita dalla compagine societaria;
– la dichiarazione resa dall’ing. Fl., relativamente ai requisiti posseduti dall’associazione professionale, quanto alla durata del servizio indicata dal 2006 al 2009, non è mendace: anche a voler individuare -senza contestazioni- nel solo 2006 il periodo di realizzazione della progettazione esecutiva, il dato è comunque sufficiente all’ammissione alla gara, dal momento che l’anno 2006 è compreso nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, secondo il criterio di computo del periodo rilevante per la qualificazione, come specificato nella lex specialis;
– parimenti, non è mendace, ma tutt’al più imprecisa, la dichiarazione anzidetta, quanto al soggetto che aveva svolto l’attività di progettazione dell’impianto idroelettrico di Garzeno (CO): una volta chiarito che il progetto esecutivo era stato redatto dall’ing. Gi. Fl., l’indicazione di quest’ultimo come componente della Al. Ingegneri Associati (qualifica attuale), in luogo di quella di socio della Et. S.r.l. (qualifica rivestita all’epoca), non vizia affatto la dichiarazione, come preteso dall’appellante.
Respinti tutti i motivi di censura dell’operato della stazione appaltante con riferimento al requisito dichiarato da Al. Ingegneri Associati quanto alla posizione dell’ing. Fl., è carente di interesse la censura riguardante le posizioni degli ingg. Maconi e Bottazzi, poiché irrilevanti ai fini della sussistenza del requisito, assicurato all’associazione professionale dall’incarico svolto dall’associato Fl..
Tutti i motivi riproposti dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. vanno rigettati.
Pertanto, l’appello va respinto e va confermato il rigetto del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal Tar.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado, considerato che la censura mossa alla sentenza impugnata con l’unico motivo d’appello (relativo a questione dirimente connotata da novità) non era infondata e che il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, è stato respinto soltanto a seguito della delibazione dei motivi non esaminati dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Roberto Giovagnoli – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore
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