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5.2. In conclusione, il T.A.R. ha ordinato a Eq. Su. di provvedere entro trenta giorni, consegnando la documentazione richiesta o quella disponibile, attestando se del caso con atto fidefaciente che la cartella, notificata per posta, non è nella disponibilità né propria né di altra Amministrazione e rilasciando, semmai, copia conforme all’originale della cartella di pagamento.
6. Eq. se. di ri. s.p.a. – nel frattempo subentrata alle tre società del gruppo: Eq. No. e altri – ha interposto appello avverso la sentenza n. 1058/2015, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva sul rilievo del rischio obiettivo di non poter dare seguito alle richieste dell’istante.
7. Nel merito, l’agente della riscossione ha svolto quattro motivi di ricorso sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado che:
a) avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta in giudizio dall’appellante attestante che: I) Eq. non sarebbe in possesso degli originali delle cartelle di pagamento notificate né di copia conforme; II) l’ente provvederebbe alla notifica dell’unico esemplare in originale non conservando negli archivi una copia cartacea; III) il modello formato secondo la normativa regolamentare prevedrebbe che la cartella di pagamento abbia una parte principale e una matrice, cioè il lembo esterno della busta contenente la relata di notifica e destinato a essere staccato all’atto della consegna al destinatario; IV) tali modalità di formazione e notificazione della cartella esattoriale sarebbero state ritenute corrette dalla giurisprudenza di legittimità; V) nel caso di notifica a mezzo del servizio postale l’agente della riscossione conserverebbe l’avviso di ricevimento; VI) l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1983 imporrebbe al concessionario il solo obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o l’avviso di ricevimento; VII) gli estratti di ruolo conterrebbero una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali della cartella esattoriale, idonei a identificare la pretesa dell’Amministrazione e a consentire al privato le difese del caso; VIII) la Corte di Cassazione avrebbe affermato che “la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificato alla parte”, sicché l’Amministrazione non sarebbe in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale sarebbe in possesso della parte debitrice; IX) l’originale, dopo la notifica, non sarebbe in possesso di alcun altra Amministrazione, mentre Eq. avrebbe tempestivamente esibito la documentazione in suo possesso. Non essendo più esistente la documentazione richiesta e redigendo e depositando l’atto formale ora richiamato, Eq. avrebbe assolto ai suoi obblighi, nei termini delineati dalle ricordate decisioni del Consiglio di Stato;
b) sarebbe affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà sia in quanto, dopo avere ricordato l’obbligo del concessionario, privo della disponibilità della documentazione richiesta, di rilasciare un apposito atto fidefaciente, avrebbe trascurato la dichiarazione prodotta in giudizio da Eq., sia perché avrebbe incongruamente imposto all’ente l’obbligo di consegna di copia conforme a un originale non più disponibile;
c) avrebbe violato l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 che, con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale – a fronte della possibilità di notificare le cartelle esattoriali con diverse modalità – farebbe solo obbligo di conservare la matrice attestante l’avvenuta notifica; non esisterebbe una copia cartacea dell’originale e sarebbe perciò impossibile produrre copia integrale della cartella di pagamento o copia conforme all’originale;
d) avrebbe implicitamente accolto il ricorso per l’accesso anche nella parte concernente le generalità del messo notificatore, l’atto di nomina e l’autorizzazione a esercitare nel territorio comunale, mentre rispetto ai tali dati l’istante non potrebbe vantare alcun concreto interesse. La relativa pretesa si risolverebbe dunque in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di un concessionario della P.A. in una vicenda in cui, oltretutto, la notifica sarebbe avvenuta non tramite messi notificatori, ma attraverso l’ordinario servizio postale.
8. Benché ritualmente chiamata in giudizio, l’originaria ricorrente non si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
9. Con ordinanza 10 marzo 2017, n. 1004, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da Eq..
10. Non sono state successivamente depositate memorie.
11. Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2017, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
12. Le principali questioni in diritto da risolvere, ordinate logicamente, sono le seguenti:
a) se sia configurabile il diritto di accesso alle cartelle di pagamento;
b) in caso di risposta affermativa, se Eq. possa liberarsi dall’onere dichiarando con determinate formalità che non è in possesso delle cartelle di pagamento;
c) se sia ammesso l’accesso ai ruoli ed alle relate di notificazione (e la loro equipollenza rispetto all’ostensione delle cartelle esattoriali);
d) se sia ammesso l’accesso agli avvisi di debito, ad alcune informazioni sulle generalità dei messi comunali o agenti impiegati per la notificazione.
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