Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5108. Sono da considerare interventi di nuova costruzione anche le installazioni di prefabbricati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e)/5, sono da considerare interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentita mediante il permesso di costruire, anche le installazioni di prefabbricati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Sentenza 6 novembre 2017, n. 5108
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 10133 del 2006, proposto dalla signora Gu. Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr. Ac. e Ca. Ri., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Ma. e Fu. Lo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Ma. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, n. 226 del 30 gennaio 2006, resa tra le parti, concernente la sospensione di lavori edili e la demolizione di opere abusive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per la parte appellante, l’avvocato Gi., per delega dell’avvocato Ac., e, per il comune di (omissis), l’avvocato Re. D’A., per delega dell’avvocato Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora Ma. Gu. ha impugnato, anche con motivi aggiunti, al T.a.r. per il Veneto, sede di Venezia, i provvedimenti del comune di (omissis) del 14 giugno 2004 n. 12/2004 di sospensione di lavori edili e del 28 ottobre 2005 n. 9574 di demolizione di opere abusive.

2. I provvedimenti comunali hanno, in particolare, riguardato un prefabbricato in legno di 122 mq su un basamento di calcestruzzo realizzato abusivamente dalla signora Gu. su un terreno di sua proprietà e destinato ad alloggio provvisorio, ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di rispetto fluviale.

3. Il T.a.r. per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo che dovesse essere esclusa la natura temporanea e precaria del manufatto in quanto realizzato su un basamento costituito da una platea in calcestruzzo con una dimensione ed una articolazione interna indicativa di un uso residenziale costante ed indefinito nel tempo (122 mq articolati in sei locali) e con una tettoia tamponata lungo i lati. Lo stesso Tribunale ha rilevato che le opere risultavano, oltre che prive di titolo edilizio, anche realizzate in violazione del vincolo di rispetto fluviale del fiume Br.

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