Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5108. Sono da considerare interventi di nuova costruzione anche le installazioni di prefabbricati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

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10. Ciò premesso, l’appello non è fondato.

11. La sentenza impugnata ha avuto ad oggetto i provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione di un prefabbricato realizzato dall’appellante in assenza di titolo edilizio su un terreno di sua proprietà in una zona classificata dal PRG del comune di (omissis) come “Area di Rispetto fluviale – Zona Rurale – Sottozona E3”, all’interno della fascia di terreno di 150 metri dal fiume Br., vincolata ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il manufatto, consistente in una struttura lignea di 122 mq poggiata su un basamento in calcestruzzo, è stato quindi realizzato, oltre che in assenza di un titolo idoneo, in contrasto con le previsioni urbanistiche ed ambientali relative all’area.

12. Il T.a.r., nel respingere il ricorso di primo grado, ha correttamente rilevato che l’opera di cui è causa non poteva essere considerata, alla luce delle sue caratteristiche strutturali, un manufatto precario, né poteva rilevare in senso diverso l’intenzione dichiarata dalla signora Gu. del suo uso provvisorio, ai fini di escluderne l’uso residenziale, o la presentazione di un’osservazione alla Variante al PRG adottata con deliberazione del Consiglio comunale di (omissis) il 24 aprile 2004 per renderlo successivamente conforme alle prescrizioni urbanistiche.

13. Con riferimento a quanto dedotto nei primi tre motivi di appello, non può infatti essere condiviso il rilievo centrale dell’appellante in ordine alla sua volontà di un utilizzo temporaneo del manufatto, dimostrato a suo parere dalla presentazione di una istanza di sanatoria per un altro fabbricato vicino, già residenza della famiglia di origine.

14. E’ del tutto evidente che l’intenzione dell’interessata circa la precarietà del manufatto e della sua destinazione non possa rilevare ai fini della abusiva realizzazione, posto che anche le strutture provvisorie, soprattutto delle dimensioni di quella realizzata, necessitano di un idoneo titolo autorizzatorio (cfr. Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2014, n. 41720).

15. In ogni caso, ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e)/5, sono da considerare interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentita mediante il permesso di costruire, anche le installazioni di prefabbricati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2864 del 2016; Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2013, n. 26952), circostanza che va esclusa nel caso di specie alla luce non solo della rilevanza strutturale del fabbricato (ampio ben 122 mq, costruito su una piazzola in cemento e diviso in 6 stanze), ma soprattutto dell’uso protratto dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2017 n. 3435).

16. D’altra parte, la presentazione di una istanza di sanatoria per il condono e l’ampliamento di un altro immobile, che l’appellante richiama come circostanza decisiva ai fini dell’uso precario, può assumere rilievo anche in senso diverso, posto che il rilascio della stessa sanatoria non è di per se un fatto scontato. Peraltro, come risulta dal sopralluogo effettuato dal Comune il 13 gennaio 2006, cioè successivamente ai provvedimenti impugnati, sono intervenute ulteriori opere sulla stessa struttura.

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