Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5108. Sono da considerare interventi di nuova costruzione anche le installazioni di prefabbricati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

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4. La signora Gu. ha quindi impugnato la predetta sentenza, prospettando i seguenti motivi di appello.

4.1. Erroneità della sentenza in relazione all’insussistenza del carattere di precarietà e temporaneità del prefabbricato. Il giudice di primo grado ha fondato la sua decisone esclusivamente sulle caratteristiche strutturali del manufatto senza tener conto di quelle funzionali. L’intervento è stato infatti realizzato in via provvisoria per far fronte al contingente sovraffollamento dell’abitazione di residenza dell’appellante.

4.2. Erroneità della sentenza in relazione alla asserita irrilevanza della volontà dichiarata e delle intenzioni della ricorrente. Il T.a.r ha ritenuto non rilevante la volontà dell’appellante di un uso precario delle opere. Tale precarietà è stata giustificata in ragione di un successivo trasferimento in un vicino immobile, un tempo abitazione della famiglia di origine della signora Gu., trasferimento condizionato al rilascio di una sanatoria già richiesta per l’ampliamento dello stesso.

4.3. Erroneità della sentenza in relazione alla asserita insussistenza di prova della precarietà funzionale del bene. Erroneità della sentenza in relazione all’illegittima inversione dell’onere della prova sulla precarietà del bene. Il T.a.r ha ritenuto irrilevante la presentazione dell’istanza di condono per l’immobile attiguo, residenza della famiglia di origine. Inoltre, lo stesso Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova. L’Amministrazione infatti avrebbe dovuto dimostrare la non precarietà del manufatto mediante idonei accertamenti.

4.4. Erroneità della sentenza in relazione all’assenza di contestazioni in ordine al mancato rispetto dei limiti fluviali. Irrilevanza. La violazione dei limiti di rispetto fluviale sarebbe irrilevante posta la precarietà del manufatto.

4.5. Risarcimento del danno sofferto successivamente alla sentenza. Pur discendendo dai provvedimenti impugnati, il danno, secondo l’appellante, si sarebbe attualizzato dopo la sentenza del T.a.r. per il Veneto. Evidenzia quindi di aver presentato una istanza respinta dal Comune per un permesso temporaneo finalizzato a proteggere e completare la copertura del prefabbricato mediante un manto di impermeabilizzazione. Ciò al fine di evitare danni alla salute dei suoi congiunti.

5. La signora Gu. ha poi depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 5 settembre 2017.

6. Il comune di (omissis) si è costituito in giudizio il 9 gennaio 2008, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha depositato una memoria di replica il 7 settembre 2017.

7. Con decreto decisorio del Presidente di questa Sezione n. 752 del 18 giugno 2013 il ricorso in appello è stato dichiarato estinto per perenzione. Successivamente, con ordinanza collegiale n. 1396 del 28 marzo 2017, è stata accolta l’opposizione alla dichiarata perenzione.

8. La causa è stata quindi rimessa in ruolo e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 settembre 2017.

9. Preliminarmente, il Collegio rileva che la parte appellante nella memoria depositata il 28 luglio 2017 ha formulato nuovi rilievi e rappresentato nuove circostanze di fatto rispetto a quelle che hanno formato oggetto dei provvedimenti impugnati (l’intervenuto rilascio del provvedimento di sanatoria per l’immobile già residenza della sua famiglia di origine, la richiesta di sospensione del termine di demolizione del prefabbricato, l’incendio dello stesso, rappresentati per consolidare l’affermazione della natura provvisoria del manufatto oggetto di causa). Tali prospettazioni tuttavia non possono essere esaminate in quanto nuove rispetto al thema decidendum di primo grado, pena la violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a. e lo snaturamento della natura illustrativa delle memorie difensive (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3824).

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