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[…]
– Rilevato, in particolare, che alla luce dei principi indicati nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso e tenendo conto del generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei (principio che può risultare recessivo solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso);
– Considerato, che nel caso in esame, l’Amministrazione della Difesa non ha fornito motivazioni nel decreto impugnato circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 19 agosto 2014;
Rilevato, inoltre, che le minime modifiche tra i due bandi di concorso di cui è causa (per il 2014 – 2017 e per il triennio 2015-2018) sono tali da ritenersi ininfluenti sul piano dell’identità delle due procedure di selezione;
– Considerato tuttavia che il ricorrente Ta. Pa., per la sua posizione nella graduatoria degli idonei (140° posto sui 65 messi a concorso nel 2014), anche in caso di scorrimento della stessa, non potrebbe rientrare tra i 72 posti messi invece a concorso con il bando impugnato perciò nei sui confronti il ricorso è inammissibile”.
3.) A seguito della notificazione della sentenza avvenuta l’11 agosto 2015, con appello notificato il 30 settembre 2015 e depositato l’8 ottobre 2015, il Ministero della Difesa ha impugnato la predetta sentenza, deducendone, senza rubricazione di motivi, l’erroneità e ingiustizia, in relazione alla “inesatta ricognizione ed interpretazione della normativa in materia”.
3.1) In sintesi, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato come l’art. 643 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 circoscriva validità delle graduatorie concorsuali e loro scorrimento a specifici presupposti, in analogia con quanto previsto dall’art. 5 comma 4 del d.lgs. 690/2001 per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza.
3.2) Per altro aspetto, la conferma dell’inapplicabilità delle disposizioni generali sulla validità delle graduatorie e l’assunzione preferenziale mediante scorrimento delle medesime si ricava sia dall’art. 666 comma 2 del d.lgs. n. 66/2010, che stabilisce la cadenza annuale dei concorsi per le immissioni nei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri (mentre l’art. 678 comma 6 riserva una aliquota dei posti a concorso per gli ufficiali in ferma prefissata ai fini dell’accesso al ruolo speciale dell’Arma), sia dall’art. 688 comma 6 e dall’art. 708 comma 2 successivi che, sempre per l’Arma dei Carabinieri, demandano a specifiche determinazioni amministrative l’eventuale proroga della validità delle graduatorie, rispettivamente per l’ammissione ai corsi biennali e annuali per ispettori e il reclutamento degli appuntati.
3.3) In sostanza tali disposizioni, coordinate con quelle di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (che riserva ai rispettivi ordinamenti la disciplina del rapporto del personale militare e delle forze di polizia), all’art. 51 comma 8 della legge n. 288/2000 (che rinvia alla disciplina di settore la disciplina della validità delle graduatorie), all’art. 625 comma 1 del d.lgs. n. 66/2010 (che richiama l’art. 19 della legge n. 183/2010, che valorizza la specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), disegnano un corpus normativo che invera l’eccezione enucleata dall’Adunanza Plenaria n. 14/2011.
3.4) Con la memoria di costituzione in giudizio depositata il 3 dicembre 2015 Fe. Mu., An. De. Fe., Ma. Co., uniche tra le originarie ricorrenti che abbiano resistito all’appello, hanno dedotto l’inammissibilità dell’appello in quanto fondato esclusivamente su generici motivi, scevri di qualsiasi supporto giuridico, in violazione del principio di specificità.
3.5) Con ordinanza n. 4882 del 28 ottobre 2015 è stata accolta l’istanza cautelare incidentale “Viste le recenti pronunce, rese dalla Sezione, in ordine ad analoghe controversie (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. nn. 4330, 4331 e 4332 del 15/9/2015 e ord. n. 4259 del 18/9/2015)”.
3.6) All’udienza pubblica del 5 ottobre 2017 l’appello è stato deciso e riservato per la decisione.
4.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.
4.1) Giova premettere che il richiamo alla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2911 deve essere inteso nei limiti in cui è stato statuito il principio di diritto ex art. 99 comma 5 c.p.a.
E’ infatti incontestabile che esso sia stato enunciato nei seguenti termini:
“In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”.
Nondimeno la portata generale della riconosciuta prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuovo concorso, e il cogente obbligo di puntuale motivazione per la scelta di quest’ultima modalità di reclutamento in presenza di graduatoria in corso di validità, è stata circoscritta dall’Adunanza Plenaria, individuando in modo puntuale la deroga al principio enunciato.
Al capo 51 della sentenza, infatti, è stato affermato, in modo lineare e chiaro, che:
“La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata.
Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione.
In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie”.
4.2) E’ evidente che in tali ipotesi, ossia quando la cadenza periodica del concorso si ricolleghi a peculiari esigenze di temporalizzazione del “reclutamento”, ossia della provvista di nuovo personale a copertura dei posti vacanti, si riafferma la regola generale dell’indizione di nuovo concorso, rispetto alla quale lo scorrimento della graduatoria di precedente concorso ritorna a essere eccezione e dunque estrinsecazione di discrezionalità che richiede essa, all’opposto, una precipua motivazione, sia pure entro ambiti di ampia latitudine nell’apprezzamento delle ragioni organizzative, tecniche, finanziarie, che la supportano.
4.3) Il giudice amministrativo capitolino ha quindi inteso in modo erroneo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, poiché nel caso di specie si è in presenza appunto di un ordinamento settoriale che stabilisce una cadenza periodica dei concorsi e corsi per il reclutamento e/o l’accesso a gradi superiori, la cui specialità di disciplina, secondo il principio generale del rapporto tra fonti normative (lex specialis derogat legi generali) esclude il rilievo dell’art. 4 comma 3 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”).
4.4) In tal senso colgono pienamente nel segno i puntuali, e non certo generici, rilievi svolti dall’Avvocatura dello Stato, che peraltro si inseriscono nel contesto di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, nn. 4330, 4331 e 4332, 21 dicembre 2015 n. 5792, 30 dicembre 2016, n. 5543, 24 agosto 2017, n. 4057) tra le tante.
5.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere accolto, e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.
6.) La relativa incertezza degli orientamenti giurisprudenziali all’epoca della proposizione del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. r. 8338 del 2015, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 10076 del 22 luglio 2015, rigetta il ricorso proposto in primo grado;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
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