Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 14 marzo 2018, n. 1613. Quando la cadenza periodica del concorso si ricolleghi a peculiari esigenze di temporalizzazione del “reclutamento”

Quando la cadenza periodica del concorso si ricolleghi a peculiari esigenze di temporalizzazione del “reclutamento”, ossia della provvista di nuovo personale a copertura dei posti vacanti, si riafferma la regola generale dell’indizione di nuovo concorso, rispetto alla quale lo scorrimento della graduatoria di precedente concorso ritorna a essere eccezione e dunque estrinsecazione di discrezionalità che richiede essa, all’opposto, una precipua motivazione, sia pure entro ambiti di ampia latitudine nell’apprezzamento delle ragioni organizzative, tecniche, finanziarie, che la supportano.

Sentenza 14 marzo 2018, n. 1613
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8338 del 2015, proposto da:

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via (…);

contro

Fe. Mu., An. De. Fe., Ma. Co., rappresentate e difese dagli avv.ti Or. Ab. e Mi. Du. Co., e presso gli stessi elettivamente domiciliate in Roma, alla via (…), per mandato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello;

Ma. La. Ma., Gi. Da. Ri., An. Da. Uv., Cl. Ce., Pa. So., non costituiti nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^ bis, n. 10076 del 22 luglio 2015, notificata l’11 agosto 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n. r. 5009/2015, è stato annullato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al 18° corso biennale (2015-2017) di 171 allievi marescialli dell’Esercito, 34 allievi marescialli della Marina Militare e 72 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria in quanto idonei non vincitori del precedente concorso pubblico per l’ammissione al 17° corso biennale /2014-2016) di 65 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fe. Mu., An. De. Fe. e Ma. Co.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avvocato dello Stato G. Na. per il Ministero della Difesa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Ma. La. Ma., Pa. Ta., Fe. Mu., An. De. Fe., Gi. Da. Ri., Ma. Co., An. Da. Uv., Cl. Ce., Pa. So., candidati dichiarati idonei non vincitori del concorso pubblico per l’ammissione al 17° corso biennale (2014-2016) di 65 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, con ricorso in primo grado n. r. 5009/2015 hanno impugnato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al successivo 18° corso biennale (2015-2017) di 171 allievi marescialli dell’Esercito, 34 allievi marescialli della Marina Militare e 72 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.

Con ricorso n. r. 5009/2015 sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2197 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell’art. 4 d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, nonché dell’art. 97 Cost., perché avrebbe dovuto farsi luogo allo scorrimento della graduatoria del precedente concorso biennale.

2) Eccesso di potere sotto molteplici aspetti – Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 – Mancanza assoluta di motivazione – Legittimo affidamento, perché la scelta d’indire il concorso, in luogo dello scorrimento della graduatoria, avrebbe dovuto essere assistita da specifica motivazione.

2.) Con sentenza in forma semplificata n. 10076 del 22 luglio 2015, emanata all’esito della camera di consiglio del 10 giugno 2015, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso in base alla seguente motivazione:

– “Considerato che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci (caso di specie), questa Sezione si è già espressa con diverse sentenze (ex multis n. 2801/2014 e n. 10318/2014), alle quali quindi fa riferimento;

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