Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 giugno 2018, n. 3311
Le massime estrapolate
La potestà pianificatoria il cui concreto esercizio è rimesso al comune, e che si esprime ed attualizza attraverso l’adozione dello strumento generale di governo del territorio, ovvero attraverso le varianti “generali” a quest’ultimo- è assistita da latissima discrezionalità.
Costituisce ambito di ampia discrezionalità il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, secondo giurisprudenza univoca, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione; al contrario la pregressa destinazione di piano, in se e per se, non comporta alcun obbligo motivazionale specifico, dovendosi rinvenire il fondamento della nuova proprio nel disegno generale delineato dal nuovo strumento generale o dalla variante di quello precedente;
La destinazione impressa ad un’area deve essere coerente con le caratteristiche intrinseche delle medesime.Ai sensi dell’art. 11, d.lg. 16 gennaio 2008, n. 4, la procedura di VAS – quale passaggio endoprocedimentale – non deve avvenire al momento dell’adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell’approvazione, affinché la verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, sì da rendere compatibile l’attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell’approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.
Sentenza 1 giugno 2018, n. 3311
Data udienza 10 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3376 del 2017, proposto dalla Fondazione Co. D’A. per le Sordomute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ma., domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza (…);
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Au. Do. Ma., Ga. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Ga. Pa. in Roma, viale (…);
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mi. So., Em. Ro., con domicilio eletto presso lo studio Em. Ro. in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1102/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Ca. Bi. su delega di Fr. Ma., Em. Ro. e Ga. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe appellata, n. 1102 dell’8 novembre 2016 il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria- sede di Genova – ha esaminato e respinto il ricorso proposto dalla Fondazione Co. D’A. per le Sordomute volto ad ottenere l’annullamento degli atti di approvazione del PUC di Genova, della determinazione 27.11.2015, n. 2015/118.0.0/18 del comune di Genova, della deliberazione 92/2011 del consiglio comunale di Genova, della deliberazione 6/2014 del consiglio comunale di Genova, della deliberazione 8/2015 del consiglio comunale di Genova della deliberazione 30.7.2015, n. 42 del consiglio comunale di Genova, della deliberazione 3.11.2015, n. 1201 della giunta della regione Liguria, del verbale 4.11.2015 della conferenza dei servizi decisoria, della deliberazione 24.11.2015, n. 57 del consiglio comunale di Genova.
2. La fondazione originaria ricorrente aveva proposto articolate censure di violazione di legge, ed eccesso di potere.
3. Il comune di Genova e la regione Liguria si erano costituiti in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, ovvero la reiezione, del ricorso.
4. Il Ta.r. con la predetta sentenza n. 1102 ha innanzitutto fatto presente, in punto di fatto, che:
a) la fondazione originaria ricorrente era proprietaria di un’area sulla quale era stata prevista la realizzazione di un’autorimessa interrata (convenzione urbanistica 27.11.2011); con una norma transitoria introdotta dall’art. 24 delle norme generali dello strumento era stata ammessa la possibilità di dar corso all’intervento convenzionato;
b) in sede di approvazione del nuovo PUC il comune aveva però imposto la destinazione a verde strutturato al compendio di proprietà in via Amarena 11 rendendo impossibile la realizzazione dell’intervento.
4.1. Il T.a.r. ha quindi partitamente esaminato censure di merito e le ha respinte, sui seguenti rilievi:
a) non sussisteva l’affermata illegittimità della qualificazione dell’area in questione come AC-VU, aree di conservazione a verde strutturato (in quanto lo stato dei luoghi non sarebbe stato corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni comunali e regionali), in quanto:
I) l’area di che si trattasi era stata equiparata a quelle di maggior rilievo ambientale;
II) la norma del piano contestata era assai articolata e a differenza di quanto sostenuto dalla originaria ricorrente, non si limitava a disporre che i distretti AC-VU dovevano essere quelli un tempo destinati a ville e parchi di pregio storico, posto che il livello di protezione assicurato dal piano riguardava anche le aree urbane a forte connotazione di verde da conservare, in quanto capaci di caratterizzare l’ambiente urbano del sito;
III) nel caso di specie, l’area era effettivamente contraddistinta da numerose essenze di non rilevante pregio, ma era altresì inserita in un contesto di forte urbanizzazione a palazzi, per cui non appariva illogico che l’amministrazione comunale avesse ritenuto di salvaguardare assai strettamente lo stato di fatto (prima censura);
b) potevano avere militato a sostegno di tale “scelta” anche considerazioni lato sensu “politiche”, ma la causa della determinazione era conforme alle norme applicabili (terza censura);
c) rientrava nella discrezionalità amministrativa considerare una serie di alberi ubicati in prossimità gli uni degli altri alla stregua di un verde pubblico (con carattere strutturato) e non appariva pertanto illogica né contrastante con le norme denunciate la previsione introdotta dal consiglio comunale di sottoporre a rigorosa tutela il fondo, anche al di là di quanto imposto dagli strumenti sovraordinati (PTC provinciale): ciò in quanto la giurisprudenza condivisibilmente riteneva che il piano comunale non potesse derogare al piano provinciale od a quello regionale quanto al livello minimo di protezione ambientale, ma potesse invece determinarsi in senso più restrittivo, sulla base di motivate ragioni ambientali (seconda censura);
d) neppure appariva fondato il quarto motivo incentrato sull’assenza di un corretto procedimento di VAS a fondamento dell’elaborazione del progetto di PUC, in quanto non appariva condivisibile la radicale tesi secondo cui la valutazione ambientale strategica dovesse essere condotta e conclusa prima dell’inizio dell’elaborazione dello strumento urbanistico;
e) né era stato provato che il PUC era incompleto (nel senso che la valutazione ambientale sarebbe stata rinviata alla fase attuativa, contravvenendo con ciò alle disposizioni che imponevano che il PUC derivasse anche dalle compatibilità ambientali delle scelte urbanistiche della maggioranza politica comunale) non essendo stato neppure allegato che l’assenza di una valida e conclusa procedura di VAS riguardasse anche il distretto in esame, sì che la censura, (comunque tardivamente dedotta) era infondata;
f) la determinazione conclusiva del procedimento di approvazione (deliberazione dirigenziale 27.11.2015, n. 118.0.0 pagina 32) aveva chiarito che il progetto definitivo dello strumento comunale aveva tenuto conto degli apporti degli enti abilitati a fornirli (e tra questi la città metropolitana), per cui non sussisteva la denunciata violazione dell’art. 79 della legge regione Liguria 11 del 2015 in ragione della (soltanto asserita e non provata) approvazione del Puc senza che fossero depositati i documenti contenenti il testo del PUC nella stesura che teneva conto dell’accoglimento dei rilievi mossi allo strumento dalla regione e dalla città metropolitana.
5. La fondazione originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente ha proposto un articolato appello avverso la suindicata sentenza, nell’ambito del quale, dopo avere riepilogato quali fossero state le principali tappe del complesso iter infraprocedimentale e del giudizio di primo grado, (pagg. 1-9 dell’atto di appello) ha riproposto -attualizzandole rispetto alla motivazione reiettiva – le censure prospettate in primo grado, sostenendo che:
a) il T.a.r. aveva errato nel non cogliere la erroneità della classificazione come verde strutturato dell’area di propria pertinenza;
b) il primo motivo era stato travisato, in quanto ivi si era contestato non già il Puc, ma la disciplina paesistica di livello puntuale, nella parte in cui aveva qualificato l’area come verde strutturato;
c) anche la seconda censura era stata in parte travisata, non essendosi colto che la disciplina del PUC era del tutto illogica perché non vi era alcuna relazione tra l’esigenza generale di salvaguardare le aree verdi all’interno del centro abitato e la specifica disciplina paesistica dettata per l’area de quo che vietava la realizzazione di un parcheggio interrato.
c) nè si comprendeva, per quale ragione in zona SIS-S fosse possibile realizzare nuove opere e nuove volumetrie anche nei parchi e nelle aree verdi strutturate e non anche costruire parcheggi interrati;
d) la propria area non era stata inserita in ambito AC-VU ma in SIS-S;
e) nella seconda parte dell’appello ha riproposto i motivi già dedotti nei confronti degli atti di approvazione del Piano, e relativi alla sostanziale carenza della Vas (sostenendo che seppure la Vas non doveva necessariamente essere conclusa prima dell’inizio dell’elaborazione dello strumento urbanistico, essa non poteva nemmeno essere esitata contestualmente alla approvazione di quest’ultimo o nella immediata prossimità della conclusione del procedimento di approvazione del piano in quanto sarebbe stata inutile) ed alla incompletezza del Puc facendo presente, a tale ultimo proposito, che la censura era stata tempestivamente proposta in primo grado (al contrario di quanto inesattamente sostenuto dal T.a.r.).
6. In data 20.6.2017 il comune di Genova si è costituito con atto di stile chiedendo che il ricorso in appello venisse dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.
7. In data 26.9.2017 la regione Liguria si è costituita con atto di stile chiedendo che il ricorso in appello venisse dichiarato inammissibile ovvero respinto nel merito.
8. In data 9.4.2018 la regione Liguria ha depositato una articolata memoria, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi e sostenendo che tutte le doglianze incentrate sullo svolgimento della Vas erano inaccoglibili.
9. In data 9.4.2018 il comune di Genova ha depositato una articolata memoria, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi ed ha fatto presente l’inaccoglibilità della critica dell’appellante secondo cui la realizzazione di un parcheggio interrato di cinque piani sull’area verde prossima al compendio immobiliare, non avesse potuto aver seguito a causa di ritardi del comune; l’appellata amministrazione comunale ha inoltre sostenuto che:
a) il Puc di Genova si era posto tra gli obiettivi fondanti quello di garantire la riqualificazione del territorio, evitando il consumo di suolo e, soprattutto, la salvaguardia del verde esistente, ed inoltre la funzione del Piano era soltanto quella di limitarsi alla ricognizione della situazione in atto (comunque effettuata in coerenza con la disciplina di piano sovraordinata), bensì di procedere alla posizione di una disciplina diretta ad assicurare un ordinato assetto urbanistico del territorio;
b) era priva di fondamento la tesi, secondo cui la mancata inclusione dell’area nell’ambito AC-VU – di Conservazione del Verde Strutturato – costituiva la prova della mancanza dei caratteri del verde strutturato: ciò in ragione della disciplina del PTCP – Sistema del Verde – ma anche del fatto che il compendio di proprietà della Fondazione era destinato alla erogazione di servizi pubblici (scuola e casa di riposo) e come tale doveva essere considerato (SIS -S);
c) la tutela del verde esistente, che non poteva essere assicurata operando una completa consumazione del suolo mediante realizzazione di parcheggio in struttura con aree verdi sulla copertura;
d) né poteva essere valorizzato il richiamo alla disciplina SIS-S, rilevando il fatto che la disciplina puntuale al livello paesistico dettata dal PUC inibisse la realizzazione di parcheggi tanto nei parchi che nei giardini che nelle aree verdi strutturate;
e) gli asseriti vizi della procedura Vas non avevano comunque riguardato il compendio di proprietà della fondazione e la contestata destinazione di verde strutturato a livello paesistico puntuale né l’appellante aveva legittimazione a dolersi del procedimento approvativo della Vas medesima;
f) in ogni caso, la procedura era stata corretta: prima dell’adozione del progetto preliminare, l’Amministrazione aveva curato la fase di consultazione preventiva con l’autorità competente in materia di Vas (la regione Liguria), con i soggetti competenti in materia ambientale, nonché con gli altri enti interessati sulla base del rapporto preliminare: in seguito alla fase in argomento (c.d. scoping), il comune aveva redatto il Rapporto Ambientale, armonicamente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), del d.Lgs. n. 152/2006;
g) con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 26 ottobre 2012 era stato approvato il parere ai fini Vas, dal quale era emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto di PUC ai fini della sua sostenibilità ambientale, ma la tesi secondo cui i rilievi sollevati dal parere avrebbero imposto la rielaborazione del piano erano inammissibili ed infondati, tanto che a seguito della successiva interlocuzione la delibera della Giunta Regionale n. 1201 del 3 novembre 2015, espresse il parere regionale favorevole sul progetto definitivo (la qualificazione del parere n. 1280/2012, era quello di pronuncia favorevole relativamente alla sostenibilità ambientale del Piano ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni ivi indicate);
h) non sussisteva, infine, l’incompletezza della valutazione ambientale strategica avuto riguardo ai distretti di trasformazione ed agli ambiti con disciplina urbanistica speciale.
10. In data 17.4.2018 l’appellante ha depositato una memoria di replica, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi.
11. Alla odierna pubblica udienza del 10 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto alla stregua delle assorbenti considerazioni che seguono.
1.1. In via preliminare, al fine di perimetrare il materiale cognitivo e le censure esaminabili, osserva il Collegio che:
a) a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a.,il Collegio farà esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno dei ricorsi in appello e già proposte in primo grado (senza tenere conto di motivi “nuovi” e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali- cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015);
b) non v’è contrasto sulla ricostruzione fattuale, anche cronologica -e giuridica- della vicenda processuale, e posto che il Collegio condivide in via di principio la ricostruzione normativa e giurisprudenziale contenuta nella sentenza impugnata, il Collegio farà integrale riferimento in parte qua alle affermazioni del primo Giudice, in ossequio al principio di cui all’art. 64 comma 2 del cpa, ed al principio di sinteticità dei provvedimenti giurisdizionali.
2. La tesi principale della odierna appellante, contenuta nella prima censura, è chiara e semplice: sarebbe riscontrabile una incoerenza dell’azione amministrativa, in quanto nel progetto preliminare del nuovo PUC assunto con deliberazione consiliare 7 dicembre 2011 n. 92, l’area era stata inclusa nell’ambito SIS-S “servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici”, nel quale sarebbe stato astrattamente possibile realizzare un progetto (ana a quello a suo tempo presentato dalla Fondazione) riposante in una autorimessa; con la deliberazione di approvazione del progetto definitivo di PUC, era stata modificata la disciplina paesaggistica, inserendo il compendio di proprietà della Fondazione “nel piano paesaggistico puntuale come verde strutturato” pur mantenendo l’area nell’ambito urbanistico SIS-S.
Ed anche il T.a.r. avrebbe travisato la censura, non cogliendo che ci si doleva della disciplina paesistica di livello puntuale, nella parte in cui aveva qualificato l’area come verde strutturato giammai era stata censurata: “l’illegittimità della qualificazione dell’area in questione come AC-VU”: la disciplina da ultimo citata era stata menzionata solo a dimostrazione dell’incoerenza della disciplina paesaggistica censurata rispetto a quella urbanistica, posto che i terreni caratterizzati da verde strutturato secondo la disciplina paesistica erano inclusi -diversamente da quello di proprietà della Fondazione appellante- in ambito AC-VU (Aree di Conservazione del Verde Strutturato) secondo la disciplina urbanistica.
2.1. Osserva in proposito il Collegio che:
a) per la costante giurisprudenza amministrativa la potestà pianificatoria – il cui concreto esercizio è rimesso al comune, e che si esprime ed attualizza attraverso l’adozione dello strumento generale di governo del territorio, ovvero attraverso le varianti “generali” a quest’ultimo- è assistita da latissima discrezionalità (ex aliis di recente Consiglio di Stato, sez. IV, 26/10/2017, n. 4941 “costituisce ambito di ampia discrezionalità il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, secondo giurisprudenza univoca, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione; al contrario la pregressa destinazione di piano, in se e per se, non comporta alcun obbligo motivazionale specifico, dovendosi rinvenire il fondamento della nuova proprio nel disegno generale delineato dal nuovo strumento generale o dalla variante di quello precedente.”);
b) sin da tempo risalente (Consiglio di Stato, sez. V, 10/10/1983, n. 424) è rimasto chiarito, poi, che la destinazione impressa ad un’area deve essere coerente con le caratteristiche intrinseche delle medesime;
c) nel caso di specie, l’appellante tenta di sostenere una specifica incoerenza della destinazione in ultimo impressa all’area, trascurando che:
I) essa è attualmente non edificata ed ivi si rinviene (seppur non pregiata) vegetazione;
II) la destinazione impressa è quella SIS-S tenuto conto dell’attività espletata dalla Fondazione, e quindi non si può ritenere indizio di incoerenza la circostanza che al fondo non sia stata impressa quella AC-VU (Aree di Conservazione del Verde Strutturato);
III) non è contestato che la impostazione complessiva del Puc sia quella di conservare il più possibile le aree verdi e prevenire il consumo ulteriore del suolo;
IV) le aree rientranti negli ambiti di caratterizzazione sono caratterizzate dal Puc nel seguente modo: esse appartengono ad un “…ambito di conservazione del verde urbano strutturato AC-VU Aree appartenenti alla struttura urbana a forte connotazione del verde da sottoporre ad una rigorosa conservazione, poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l’immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, comprendente aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario da conservare…”.
2.2. La sentenza di primo grado, quindi, non ha travisato la censura, ma, proprio tenendo conto del motivo siccome formulato in primo grado, ha sinteticamente espresso il seguente concetto:
a) anche le aree AC-VU (Aree di Conservazione del Verde Strutturato) possono essere così destinate in forza di una tensione a conservare il verde urbano: quest’ultimo “comprende” le “aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale” ma l’indicazione ivi contenuta non è esaustiva né possiede carattere preclusivo o limitativo;
b) nell’ambito della propria discrezionalità il comune ha ritenuto che la “macchia verde” – seppur non “pregiata”- andasse conservata;
c) trattavasi di manifestazione di discrezionalità non affetta da manifesta illogicità od arbitrarietà – per il vero neppure dedotta-.
2.3. Il Collegio condivide tale approdo: una volta rimasto chiarito che l’area deve rimanere nell’ambito urbanistico SIS-S a cagione dell’attività svolta dalla Fondazione (erogazione di servizi pubblici, non apparendo rilevante la distinzione in ultimo introdotta dall’appellante nella memoria depositata il 17.4. 2018 secondo cui, posto che i servizi offerti dalla Fondazione appellante sarebbero “privati al Pubblico”, non sarebbe corretto l’inserimento dell’area nell’ambito urbanistico SIS-S) l’unico profilo di censura che rileva è quello incentrato sulla asserita incoerenza della destinazione a verde impressa dalla “parte” paesistica del Puc.
2.3.1. In contrario senso, rispetto a quanto sostenuto dall’appellante, ritiene in proposito il Collegio che in conformità alle previsioni del PTCP regionale e come previsto dall’art. 14, punto 7, delle Norme generali del PUC, (“La disciplina paesistica di livello puntuale prevista nel PUC costituisce specificazione delle indicazioni di livello locale del PTCP, con particolare riguardo agli aspetti qualitativi, nonché specificazione del Sistema del Verde del PTC provinciale”) detta destinazione, per le già chiarite ragioni non soltanto non appare macroscopicamente illogica (unico parametro di sindacato rimesso al Collegio) e pertanto la censura andrebbe già per ciò solo disattesa.
Si aggiunge, inoltre, che detta disciplina appare anche coerente con il sistema sovraordinato non essendo contestato che la disciplina del PTCP – Sistema del Verde a livello provinciale – (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2012) rechi una puntuale classificazione dell’area verde in argomento, classificandola tra le Aree verdi strutturate nell’ambito dei sistemi insediativi urbani: ciò che è accaduto è quindi che le aree verdi limitrofe oggetto di tutela, sono state inserite nel livello paesistico puntuale, e tale inserimento non appare né illogico, né arbitrario; infine, il termine “comprende” utilizzato dalla previsione di piano che si è prima riportata per esteso costituisce chiara indicazione circa la non esaustività della elencazione ivi contenuta, per cui la insistita critica dell’appellante in proposito, incentrata sulla circostanza che non v’erano essenze di pregio non può trovare favorevole delibazione.
3. Non migliore sorte merita la seconda censura (che, in realtà, costituisce una specificazione della prima) secondo cui non vi sarebbe alcuna relazione tra l’esigenza di tutelare il verde ed il divieto di realizzare un parcheggio interrato e neppure in proposito rileverebbe l’obiettivo di evitare il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione del medesimo.
3.1. Anche in questo caso, sembra al Collegio che la parte appellante voglia sostituire i propri convincimenti a quelli dell’Amministrazione: è sufficiente in proposito notare che la disciplina puntuale al livello paesistico dettata dal PUC inibisce la realizzazione di parcheggi tanto nei parchi che nei giardini che nelle aree verdi strutturate, per rilevare che neppure in questo caso si rinvengono macroscopiche illogicità ovvero elementi di irragionevolezza.
4. Il Collegio, poi, non può certamente seguire l’appellante nel percorso critico delineato con la terza doglianza, secondo cui la disciplina “vincolistica” impressa all’area deriverebbe da “valutazioni politiche”.
Invero, delle due l’una: o una prescrizione urbanistica rientra nella lata discrezionalità dell’Amministrazione (e ciò ritiene il Collegio) ovvero ne fuoriesce, ed allora è illegittima.
Ma una volta accertatane la legittimità, non ha luogo indugiare sulle “ragioni” sottese alla scelta: se anche fosse vero che le “pressioni” dei cittadini contrari al progetto presentato dall’appellante fondazione abbiano in qualche modo indotto la maggioranza consiliare a propendere per la disciplina del suolo avversata dalla odierna appellante, ciò non depone nel senso della sussistenza di alcun vizio, una volta accertato che non vi sono elementi che militino per la illegittimità della medesima a cagione della irragionevolezza od arbitrarietà della scelta effettuata dall’amministrazione comunale medesima.
5. Quanto alla doglianza incentrata su asseriti vizi della procedura VAS essa è:
I) in via assorbente, inammissibile atteso che non è contestato che gli asseriti vizi della procedura VAS non hanno comunque riguardato il compendio di proprietà della fondazione e la contestata destinazione di verde strutturato a livello paesistico puntuale: una volta accertato che la vas è stata effettuata e che quindi non si verte in una fattispecie di assoluta mancanza della stessa, la parte appellante non ha legittimazione a contestare il quomodo di effettuazione della stessa in quanto dal procedimento suddetto non ne è disceso alcun pregiudizio a suo carico (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2013, n. 4248 “le censure inerenti il procedimento di v.a.s. sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante specifichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall’inosservanza delle norme sul procedimento; in altri termini non deve trattarsi di una doglianza meramente strumentale ma sostanziale, visto che il generico interesse ad un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell’Amministrazione è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del “quisque de populo”);
II) per scrupolo di completezza, si evidenzia comunque che l’impianto della predetta censura non appare neppure condivisibile in quanto, con riferimento al momento della effettuazione di tale indagine ambientale in quanto il d.Lgs. 152/2006 si limita a disporre che la VAS sia effettuata anteriormente all’approvazione del piano cui la stessa afferisce e non esclude che ciò possa avere luogo in prossimità dell’approvazione del piano medesimo e non in un momento coevo all’adozione dello stesso; si rammenta peraltro che,, di recente, la giurisprudenza si è spinta a prospettare una tesi specularmente contraria a quella sostenuta dalla odierna appellante (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2017, n. 4471, ma si veda pure sez. IV 2014 n. 3645) affermando il principio per cui “ai sensi dell’art. 11, d.lg. 16 gennaio 2008, n. 4, la procedura di VAS – quale passaggio endoprocedimentale – non deve avvenire al momento dell’adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell’approvazione, affinché la verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, sì da rendere compatibile l’attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell’approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive”.
6. Infine, anche l’ultima doglianza non è persuasiva, in quanto ritiene il Collegio che l’obbligo di allegazione degli atti al Puc contenuto nell’art. 79 della legge regionale della Liguria 2 aprile 2015, n. 11 vada inteso in senso conforme alla consolidata giurisprudenza che consente che la legittimità della motivazione degli atti si tragga per relationem, (Consiglio di Stato sez. V 21 aprile 2015 n. 2011) purchè vi sia la indicazione dell’atto istruttorio cui si fa riferimento, e quest’ultimo contenga i relativi dati esplicativi: non è contestato che gli atti comunali menzionassero sistematicamente gli allegati; e non è contestato che questi fossero esplicativi delle scelte amministrative; neppure la parte appellante ha chiarito quale danno le sarebbe disceso dalla violazione in tesi perpetrata dal comune (ed anzi, sembra al Collegio che la stessa si sia potuta adeguatamente difendere in fase infraprocedimentale, come dimostrato dalla circostanza che la stessa ha prodotto le osservazioni a corredo delle proprie pretese) e, pertanto, in assenza di vulnus alcuno alle ragioni dell’appellante, comunque la censura non avrebbe possibilità di accoglimento.
7. Conclusivamente, l’appello va respinto.
8. Quanto alle spese processuali del grado, esse seguono la soccombenza, e pertanto l’appellante fondazione deve essere condannata a corrisponderle al comune di Genova, nella misura che appare equo determinare in Euro tremila (Euro 3000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione, tenuto conto dell’attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna l’appellante fondazione al pagamento delle spese processuali del grado in favore del comune di Genova, nella misura di Euro cinquemila (Euro 5000//00) oltre oneri accessori, se dovuti, e le compensa nei confronti della regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
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