Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745.

La massima estrapolata:

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745

Data udienza 5 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6384 del 2012, proposto da
An. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Ca., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
Di. Du., Mi. Pe., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima n. 00292/2012.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Mi. Gu. (su delega dell’avvocato Fr. Ca.) e An. Vi. (per l’Avvocatura dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante partecipava, quale ufficiale in ferma prefissata, al concorso per la nomina di 19 tenenti in servizio permanente effettivo – “ruolo tecnico – logistico” Arma CC – specialità “amministrazione”, collocandosi, con il punteggio complessivo di 73,150 all’undicesimo posto della graduatoria generale ed al sesto posto della graduatoria dei riservatari, risultando così idoneo non vincitore.
2. Egli impugnava innanzi alla Sezione staccata di Latina del T.a.r. Lazio, il procedimento di concorso, chiedendo l’annullamento in parte qua della graduatoria e deducendo:
I. Violazione del bando di concorso – eccesso di potere per violazione del principio di coerenza e per contraddittorietà .
La commissione esaminatrice avrebbe violato l’art. 9, comma 4, lett. c) del bando riconoscendogli appena un punto a fronte di uno soltanto dei tre titoli posseduti lasciando fuori dalla valutazione il diploma di specializzazione in professioni legali nonostante la sua (asserita) equipollenza al dottorato di ricerca. Essa, altresì, avrebbe omesso di valutare il master in diritto civile, penale e amministrativo, violando il bando che non distingue tra quelli conseguiti presso istituti pubblici ovvero privati (si tratta, in particolare, di un “master” rilasciato da un istituto privato in esito alla partecipazione ad un corso di preparazione al concorso in magistratura, valutato dal consiglio dell’ordine per l’attribuzione di crediti formativi);
II. Violazione dell’autovincolo – eccesso di potere per perplessità .
La commissione avrebbe altresì violato l’autovincolo da essa stessa fissato nel verbale n. 1 relativo ai criteri di valutazione delle prove scritte.
Nella scheda valutativa concernente la prova di diritto amministrativo appare barrata, quanto al contenuto dell’elaborato, la casella recante il giudizio “completo e pienamente esauriente” piuttosto che “più che sufficiente” e, quanto agli “approfondimenti”, la casella “particolari e dettagliati” piuttosto che “alcuni” con la conseguenza che avrebbe dovuto essergli riconosciuto un punteggio superiore o uguale a 24/30 e non di soli 22/30;
III. Eccesso di potere per contraddittorietà – Violazione del principio di consequenzialità .
La Commissione sarebbe incorsa in grave e manifesta contraddittorietà allorquando, nel valutare la prova di diritto amministrativo sotto il profilo della “conoscenza della materia” ha barrato nella scheda valutativa la casella “apprezzabile” ma facendola precedere dal segno “+ che”, senza tuttavia tenere conto che, in tale modo, il coefficiente di valutazione era omologabile a quello superiore (conoscenza “ampia e articolata”) con la conseguenza che avrebbe dovuto essergli attribuito un punteggio uguale o superiore a 24/30.
Inoltre, la collocazione dell’aggiunta non è contenuta sopra la casella “apprezzabile” riferita alla voce “conoscenza della materia” ma sopra la stessa, sulla linea verticale che la unisce alla voce “capacità di esposizione”, lasciando trasparire l’intenzione della Commissione esaminatrice di enfatizzare sia l’uno che l’altro giudizio;
IV. Violazione dei principi di affidamento, di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 241/90.
L’avere conseguito il giudizio analitico di “+ che apprezzabile” per quanto attiene alla “conoscenza della materia” del diritto amministrativo, ha provocato nel ricorrente, che concorreva per la specialità amministrazione, il legittimo affidamento di un punteggio pari almeno a 24/30;
V. Violazione del principio di par condicio – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del principio di imparzialità – Eccesso di potere per contraddittorietà e disomogeneità del metro valutativo.
La non obiettività dei giudizi attribuiti dalla commissione esaminatrice trasparirebbe dal confronto con le valutazioni, ben più generose, che sarebbero state riservate agli altri concorrenti per quanto riguarda la prova di diritto amministrativo (ad esempio, la candidata Pe. Mi. che ha ottenuto lo stesso voto del Ca. ma sulla base di giudizi inferiori: contenuto “sufficiente”, approfondimenti “generici”, conoscenza della materia “accettabile”, capacità di espressione “sufficiente”; ed ancora Di Ti. St. che ha ottenuto un punto in più (23/30) ma sulla base di giudizi inferiori: contenuto “sufficiente”, approfondimenti “generici”, conoscenza della materia non si capisce se “apprezzabile” o “accettabile”, capacità di esposizione non si capisce se “più che sufficiente” o “sufficiente”; il candidato Bu. Da. ha ottenuto 26/30 con gli stessi giudizi del ricorrente. Egli ritiene infatti di avere ottenuto i giudizi di contenuto “completo e pienamente esauriente”, approfondimenti “particolari e dettagliati” (la crocetta è stata apposta a metà tra due caselle, più vicino alla valutazione superiore, anche se poi la commissione ha dato il punteggio corrispondente alla valutazione inferiore); conoscenza della materia “+ che apprezzabile”, capacità di esposizione “più che sufficiente”.
Tutto ciò costituirebbe prova della disomogeneità del metro di giudizio oltre che della contraddittorietà in cui è incorsa la commissione esaminatrice.
3. Dopo aver disposto incombenti istruttori, esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati collocati utilmente in graduatoria, il T.a.r. respingeva il ricorso.
In particolare, richiamato l’art. 9, comma 4, lettera c) del bando di concorso il quale prevedeva che: “Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un punteggio di 10/30, così ripartiti: c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti. Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni di interesse istituzionaledell’Amministrazione”, osservava che, stando a quanto riportato nel verbale del 26 giugno 2009, la commissione aveva ripartito il punteggio tra i titoli accademici e tecnici, con riferimento:
– ai dottorati attinenti alle specialità per cui si concorre;
– ai diplomi di scuola di specializzazione post – laurea attinenti alle specialità per cui si concorre/esame di stato;
– ai master conseguiti presso Istituti universitari.
Dalla relazione ministeriale dell’8 settembre 2011, emergeva poi che la commissione:
[i] “ha valutato insieme il diploma di specializzazione in professioni legali…, e il superamento dell’esame di stato per avvocato, attribuendo per tali titoli il punteggio massimo di 1 punto, non considerando giustamente il sopra citato diploma alla stregua del dottorato di ricerca (…)”;
[ii] “per quanto riguarda la lamentata mancata valutazione del master in diritto civile, penale, amministrativo frequentato… presso l’istituto privato… ha ritenuto… di considerare esclusivamente diplomi di master conseguiti presso istituti universitari pubblici”.
Secondo il T.a.r. gli esiti istruttori certificavano la valutazione congiunta del diploma di specializzazione in professioni legali e dell’abilitazione professionale; il che contraddiceva l’assunto per il quale il primo titolo non sarebbe stato apprezzato dalla commissione.
Quanto, invece, all’equipollenza del diploma di specializzazione in professioni legali al dottorato di ricerca, non era stata indicata disposizione alcuna della normativa pertinente (l. 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 114; d.m. 11 dicembre 2001, n. 475; d.m. 21 dicembre 1999, n. 537; d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398) in grado di sostenere l’assunto.
Le argomentazioni del ricorrente non trovavano fondamento neanche nella richiamata disciplina dell’accesso alla scuola di specializzazione, perché il bando distingue e separa i due titoli presupponendone quindi la diversa rilevanza.
Esito ana andava rassegnato con riguardo all’altro titolo perché il bando richiamava solo quelli accademici; l’operato della commissione di concorso pertanto era conforme all’articolo 9 del bando.
Né a diverse conclusioni poteva indurre il richiamo all’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, perché l’ivi indicato “possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione” riguarda l’ammissione al concorso e rileva, in particolare, ai fini dell’anzianità di servizio richiesta.
Inoltre, la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione con riguardo al diverso trattamento dei titoli era stata introdotta solo con la memoria conclusiva.
Relativamente al secondo motivo il T.a.r. osservava che dal verbale della riunione preliminare del 26 giugno 2009 si ricavava, con riferimento al voto conseguito dal ricorrente, che “Per quanto riguarda le prove scritte la Commissione ha stabilito … di attribuire…: – un punteggio superiore o uguale a 21/30 ed inferiore a 24/30 all’elaborato dal contenuto più che sufficiente, con qualche approfondimento e che evidenzi un apprezzabile conoscenza della materia”.
Il T.a.r. respingeva anche tale motivo osservando in primo luogo che le doglianze sì come introduttivamente argomentate interessavano la sola prova di “diritto amministrativo”, il che escludeva l’ammissibilità della pretesa attribuzione “di un punteggio di 23/30 anziché 22/30 in entrambe le prove”, dedotta con la memoria conclusiva.
L’espressione numerica è infatti idonea a veicolare in forma sintetica l’apprezzamento reso su ogni elemento della prova; pertanto la ricostruzione della motivazione, quindi l’indagine sulla coerenza e logicità della stessa non può esser riferita al singolo ma al complesso degli elementi giudicati.
Ciò premesso le conclusioni tratte dal ricorrente in connessione al segno grafico tracciato sulla scheda di valutazione della prova andavano disattese perché impostate sulla dedotta rilevanza del singolo giudizio immediatamente rapportato al voto che, invece, sintetizza e media l’apprezzamento di tutti i parametri.
In altri termini alla possibile superiore votazione spettante per il singolo elemento non necessariamente corrispondeva un identico, complessivo giudizio.
Da tanto derivava quindi che, il segno “+” tracciato in corrispondenza della “conoscenza della materia” non comportava la certa sussunzione nella superiore “conoscenza ampia ed articolata”, quindi l’assegnazione di un voto pari o superiore a 24/30.
A tanto andava poi aggiunto che dalla scheda non si ricavava alcun giudizio sull’elemento “capacità di esposizione” il che implicava l’assenza di un apprezzamento comunque rilevante ai fini della pretesa collocazione in utile posizione.
4. La sentenza è appellata dal dott. Ca., il quale – oltre a riproporre, “nella loro interezza”, i motivi proposti in primo grado (pag. 3, appello) – ha dedotto:
1) Relativamente alla ritenuta infondatezza dei motivi sub II, III e IV, ha fatto notare che nel verbale n. 1 la Commissione aveva stabilito di valutare le prove scritte tenendo conto della “forma espositiva” e della “cultura tecnico scientifica”, prendendo in esame in particolare le voci “contenuti”, “approfondimenti”, “conoscenza della materia” e “capacità di esposizione”.
La voce “contenuto” poteva essere valutata “eccellente”, “completo e pienamente esauriente”, “più che sufficiente”, “sufficiente”, “insufficiente”.
La voce “approfondimenti” poteva essere valutata “molti”, “particolari e dettagliati”, “alcuni”, “generici”, “assenti”.
La voce “conoscenza” della materia poteva essere valutata “ampia e articolata”, “apprezzabile”, accettabile”, “non adeguata”.
La voce “capacità di esposizione” poteva essere valutata “brillante”, “ottima”, “più che sufficiente”, “sufficiente”, “insufficiente”.
La Commissione aveva poi previsto di assegnare un punteggio suddiviso in fasce di valutazione:
– Punteggio inferiore a 18/30;
– Punteggio superiore o uguale a 18/30 ed inferiore a 21/30;
– Punteggio superiore o uguale a 21/30 ed inferiore a 24/30;
– Punteggio superiore o uguale a 24/30 e inferiore a 27/30;
– Punteggio superiore o uguale a 27/30 fino ad un massimo di 30/30.
In particolare era riservato un punteggio superiore o uguale a 21/30 ed inferiore a 24/30 agli elaborati dal “contenuto più che sufficiente, con qualche approfondimento e che evidenzi una apprezzabile conoscenza della materia” mentre un punteggio superiore o uguale a 24/30 ed inferiore a 27/30 era riservato gli elaborati dal “contenuto completo e pienamente esauriente con approfondimenti particolari e dettagliati, che evidenzi un’ampia e articolata conoscenza della materia”.
La Commissione ha attribuito alla prova di diritto amministrativo del Ca. il punteggio di 22 inserendolo quindi nella fascia di valutazione con punteggio superiore o uguale a 21/30 ed inferiore a 24/30, riservata agli elaborati “dal contenuto più che sufficiente con qualche approfondimento e che evidenzia una apprezzabile conoscenza della materia”.
Tuttavia, nella scheda valutativa dell’elaborato di diritto amministrativo svolto dall’odierno appellante, alla voce “contenuto” risultano sbarrate sia la casella “più che sufficiente” sia “completo e pienamente esauriente”.
Alla voce “approfondimenti” risultano sbarrate sia la casella “particolari e dettagliati” sia “alcuni”.
Sarebbe altresì evidente che il segno grafico, in forma di croce, occupa in prevalenza lo spazio riservato ai giudizi più alti tra quelli anzidetti.
Il voto corretto e coerente con i criteri predeterminati avrebbe quindi dovuto essere uguale o superiore a 24/30 ed inferiore a 27/30.
A ciò si aggiunge che alla voce “conoscenza della materia” la commissione oltre a sbarrare la casella “apprezzabile” ha giustapposto il segno “+” seguito dal termine manoscritto “che”, in tale modo riconoscendo a questa voce, a suo dire, il livello immediatamente superiore ovvero di conoscenza “ampia e articolata”.
Senza dire che alla voce “capacità di esposizione” risulta sbarrata la casella “più che sufficiente”.
Secondo il T.a.r., il segno “+” tracciato in corrispondenza della voce “conoscenza della materia” non comporta la certa sussunzione nella superiore “conoscenza ampia e articolata” quindi l’assegnazione di un voto superiore a 24/30.
Non ha tuttavia considerato che sarebbe proprio dalla valutazione del complesso degli elementi giudicati che si evincerebbe l’erroneità del punteggio attribuito alla prova di “diritto amministrativo” svolta dal ricorrente, in base ai quali il voto numerico doveva essere necessariamente superiore a 22/30 in quanto l’elaborato sarebbe stato considerato “dal contenuto completo e pienamente esauriente con approfondimenti particolari e dettagliati, che evidenzi un’ampia e articolata conoscenza della materia” e quindi meritevole di un punteggio uguale o superiore a 24/30 ed inferiore a 27/30.
Non sarebbe poi vero che dalla scheda non si ricavi alcun giudizio sull’elemento “capacità di esposizione” perché le due crocette apposte in particolare sulla prova di diritto amministrativo (oltre che di contabilità di stato) sono onnicomprensive di un giudizio su tutte le voci di valutazione, compresa quella di “capacità di esposizione”.
Infatti la crocetta copre anche la parte di giudizio riservata a “capacità di esposizione”.
Ciò è confermato dal fatto che tutte le schede valutative di tutti i concorrenti hanno solo due crocette che indicano il giudizio valutativo dell’elaborato.
In definitiva, la prova di diritto amministrativo del Ca. era meritevole di essere inserita nella superiore fascia di valutazione o quantomeno, pur rimanendo nella fascia effettivamente riconosciuta dalla commissione, era meritevole del punteggio massimo previsto per tale fascia, pari a 23.
Infine l’appellante fa notare che alcuna disamina è stata riservata al motivo della disparità di trattamento articolato al n. 5 del ricorso introduttivo, che viene espressamente riproposto nella presente sede di appello.
5. Si è costituito, per resistere, il Ministero della Difesa, il quale ha ricordato che il giudizio tecnico – discrezionale della commissione può essere espresso mediante l’esclusiva attribuzione di un voto numerico che ne contiene la motivazione, senza ulteriori chiarimenti.
In ogni caso, anche per quanto concerne la disparità di trattamento, l’appellante avrebbe formulato mera illazioni sul significato dei segni grafici presenti sulle schede di correzione.
6. Con la memoria conclusionale, l’appellante ha ulteriormente sottolineato il fatto che la sentenza impugnata avrebbe ignorato i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui, una volta che la commissione esaminatrice abbia stabilito dei criteri di valutazione delle prove, deve rispettarli pedissequamente nell’attribuzione dei giudizi numerici.
Ha insistito, altresì, sulla censura di disparità di trattamento, avendo la commissione utilizzato, a suo dire, parametri di valutazione non omogenei.
Infine, ha evidenziato che, con un solo punto in più rispetto ai 73,15 assegnatigli si sarebbe collocato in posizione superiore alla controinteressata Du. Di. (che è risultata vincitrice con punti 74,130). Con tre punti avrebbe superato anche Mi. Pe. (punti 75,54).
7. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2018.
8. In via preliminare, rileva il Collegio che non ha formato oggetto di specifica critica il capo della sentenza impugnata che ha espressamente respinto, con articolata motivazione, il primo motivo del ricorso del dott. Ca., incentrato sulla valutazione dei titoli, a nulla rilevando, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., la mera riproposizione “nella loro interezza” delle censure svolte in primo grado.
Il motivo, così riproposto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
9. Per il resto, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. In primo luogo, giova richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.
Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così da ultimo la decisione dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 7/2017, che richiama, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).
10.1. Nel caso di specie la commissione esaminatrice, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, ha predisposto una griglia di valutazione in corrispondenza di 5 “fasce” di punteggio.
La critica dell’appellante si incentra sull’interpretazione dei segni grafici apposti sulla scheda di valutazione della prova di diritto amministrativo.
Questa risulta congegnata alla stregua di un diagramma in cui sull’asse verticale figurano le voci da valutare tra cui “contenuto”, “approfondimenti”, “conoscenza della materia” e “capacità di esposizione”; sull’asse orizzontale vi sono i giudizi, graduati, da sinistra verso destra, in senso decrescente.
Ad esempio per la voce “contenuto” i giudizi sono: eccellente, completo e pienamente esauriente, più che sufficiente, sufficiente, insufficiente.
Nella scheda relativa alla valutazione dell’elaborato del dott. Ca. risulta che la commissione non ha contrassegnato le caselle sbarrandole integralmente, all’interno del campo di pertinenza, con un segno di croce, bensì ha accorpato le voci “contenuto” e “approfondimenti” da un lato e “conoscenza della materia” e “capacità di esposizione” dall’altro, apponendo un unico segno di croce (per ciascuna coppia di voci contigue) al confine tra la seconda e la terza griglia.
Tale tecnica di redazione ha ingenerato nel ricorrente l’idea che non vi sia corrispondenza tra il voto attribuitogli (22/30), rientrante nella terza fascia e l’apprezzamento riservatogli.
Ciò in quanto il segno di croce sconfina nella seconda griglia, corrispondente al giudizio superiore.
Tuttavia, in disparte il fatto che il diagramma si sviluppa in senso decrescente, la circostanza che i suoi giudizi corrispondano effettivamente, in coerenza con il voto attribuito, alla terza fascia (ovvero contenuto “più che sufficiente”, approfondimenti “alcuni”, conoscenza della materia “apprezzabile”, capacità di esposizione “più che sufficiente”), trova conferma nell’aggiunta operata dalla commissione all’espressione “apprezzabile” (“+ che”) in corrispondenza della voce “conoscenza della materia”, in relazione alla quale il giudizio immediatamente superiore corrisponde invece a “ampia e articolata”.
Poiché, se la commissione avesse voluto attribuire il giudizio di conoscenza “ampia e articolata”, avrebbe potuto farlo semplicemente spuntando la casella corrispondente (o la relativa scritta), l’interpolazione dell’espressione “apprezzabile”, unitamente alla tecnica di redazione in precedenza descritta, comprova che la commissione ha collocato complessivamente l’elaborato nella terza fascia di valutazione, ancorché giudicando il (solo) profilo relativo alla “conoscenza della materia” con una sfumatura ulteriormente positiva.
Al riguardo, pertanto non solo deve convenirsi con il T.a.r. che “alla possibile superiore votazione spettante per il singolo elemento non necessariamente corrisponde un identico, complessivo giudizio” ma deve altresì concludersi che tale interpolazione è volta a giustificare (o meglio, a motivare) proprio l’attribuzione del punteggio di 22/30, in quanto superiore a quello base di 21/30, pertinente alla terza fascia di valutazione.
11. Alla luce della congruenza, testé rilevata, tra il punteggio numerico, il giudizio complessivo e la griglia di valutazione scolora, poi, la censura di disparità di trattamento, la quale è stata dedotta al solo fine di dimostrare la spettanza di un punteggio superiore a quello che, invece, risulta essere stato legittimamente attribuito.
12. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
Appare tuttavia equo, in considerazione della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in premessa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *