È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta a indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 11 luglio 2018, n. 31681.

La massima estrapolata:

È abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta a indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta: ciò in quanto siffatto provvedimento costituisce un’indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente. Va soggiunto, anzi, che l’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto a indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex articolo 409, comma 1 del Cpp, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini.

Ordinanza 11 luglio 2018, n. 31681

Data udienza 26 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso preposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei procedimento a carico di:
(OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS);
avverso il decreto del 12/02/2018 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa ZACCA Franca.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 12.02.2018, con il quale e’ stata disposta l’archiviazione nell’ambito del procedimento 12011/16, per le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ordinato al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato (OMISSIS) di altri soggetti eventualmente responsabili per (OMISSIS) spa, (OMISSIS) e per il Comune di Bologna, in ordine al reato di cui all’articolo 589 c.p..
Il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale e degli articoli 112 e 24 Cost.; e rileva che il provvedimento impugnato deve qualificarsi come abnorme.
Sulla scorta degli insegnamenti espressi dalle Sezioni Unite, il ricorrente osserva che legittimamente il G.i.p., a fronte della richiesta di archiviazione, puo’ ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di persone diverse dall’indagato; ma sottolinea che il G.i.p. non puo’ ordinare l’imputazione coatta, poiche’ in tal caso verrebbe invasa la sfera di autonomia del pubblico ministero.
Conclusivamente, il ricorrente rileva che, nel caso concreto, il G.i.p. ha imposto l’esercizio coattivo dell’azione penale nei confronti di soggetti estranei alla richiesta di archiviazione, pure cagionando un grave pregiudizio per i diritti di difesa di coloro che non hanno partecipato all’udienza camerale ex articolo 409 c.p.p., e che si troverebbero non di meno rinviati a giudizio. Chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento, nella parte in cui e’ stato ordinato di formulare l’imputazione, nei termini sopra riferiti.
2. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha rilevato l’abnormita’ del provvedimento impugnato e ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio, limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione, previa individuazione degli altri soggetti eventualmente responsabili.
3. La persona offesa ha depositato memoria, a mezzo del difensore. Osserva che il pubblico ministero ha gia’ assunto le determinazioni indicate dal G.i.p. nel provvedimento gravato, di talche’ sfugge l’interesse al ricorso. Evidenzia la manifesta infondatezza dell’impugnazione, che discende dalla equivoca lettura del tenore del provvedimento; e considera che il G.i.p. ha esercitato il demandato controllo di legalita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
2. Con specifico riferimento al procedimento di archiviazione, le Sezioni Unite hanno osservato che costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. Il Supremo consesso ha affermato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 – dep. 30/01/2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 25778601).
E bene, deve in questa sede ribadirsi, per condivise ragioni, il richiamato insegnamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite, nel delineare i poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull’operato del pubblico ministero, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorieta’ dell’azione penale ex articolo 112 Cost..
Le Sezioni Unite, con la richiamata sentenza del 2013, hanno osservato che, al fine di assicurare tale controllo, il codice di procedura penale ha escluso un generalizzato intervento diretto dell’organo giudicante sulla pubblica accusa. Il ragionamento e’ stato sviluppato nell’alveo delle indicazioni interpretative offerte dal Giudice delle leggi. La Corte Costituzionale, invero, dichiarando infondate le questioni sottoposte al suo esame (Cort. Cost. sentenze nn. 88 del 1991; 478 del 1993) ha ripetutamente affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell’obbligatorieta’ dell’azione penale e della attribuzione della titolarita’ del suo esercizio in capo all’organo inquirente/requirente. Segnatamente, con l’ordinanza n. 176 del 1999, la Corte Costituzionale ha affermato che, a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualora non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e nell’ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha sempre il potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui il reato sia attribuibile. Il Giudice delle leggi ha cioe’ costantemente rilevato che al G.i.p. e’ riservata essenzialmente una funzione di controllo e di impulso.
Sulla delimitazione dei poteri di controllo e di intervento attribuiti al G.i.p. nel procedimento di archiviazione si erano peraltro, in precedenza, pronunciate le Sezioni Unite (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163), rispetto alla questione del potere del giudice di ordinare la iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il p.m. non aveva formulato alcuna richiesta. Le Sezioni Unite ritennero legittimo l’ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato di soggetti non indagati e di prosecuzione delle indagini. Nel caso, le Sezioni Unite affermarono che rientra tra i poteri del G.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza che, se le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del P.M., egli potra’ invitare quest’ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano essere estese a persone non indagate, ne potra’ ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Venne peraltro – precisato il G.i.p. non puo’ prendere egli l’iniziativa di esercitare l’azione penale in nome e per conto del P.M..
Si osserva, per completezza, che le Sezioni Unite hanno poi da ultimo affermato che e’ ricorribile per cassazione, dalla persona sottoposta ad indagine, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo l’archiviazione, ordini ai sensi dell’articolo 409 c.p.p., comma 5, che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta, con sentenza del 22.03.2018, di cui ad oggi e’ nota la sola notizia di decisione.
2.1. Come si vede, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 4319 del 28/11/2013 si inserisce nel quadro interpretativo, delineato dal diritto vivente negli ultimi tre lustri, in base al quale puo’ affermarsi che le disposizioni dell’articolo 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del G.i.p. sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.
In continuita’ con la delineata linea interpretativa, osserva allora il Collegio che e’ certamente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, oltre a ordinare al pubblico ministero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputazione coatta: cio’ in quanto siffatto provvedimento costituisce un’indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente. E preme ribadire che l’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex articolo 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini. Di converso, non costituisce atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico da quelle gia’ espletate.
3. Nel caso in esame, afferendo la anomalia del provvedimento impugnato alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell’organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bologna reso il 12.02.2018, nella parte in cui, in dichiarato accoglimento della richiesta avanzata dalla persona offesa, e’ stata ordinata l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti, eventualmente responsabili con formulazione dell’imputazione per il delitto di cui all’articolo 589 c.p..
Invero, dopo aver rilevato che la richiesta di archiviazione non poteva essere accolta nei confronti dell’indagato (OMISSIS), il G.i.p. ha impartito il richiamato ordine di esercizio dell’azione penale rispetto a soggetti ancora da individuare, limitando cosi’ i poteri di determinazione del pubblico ministero ed imponendo il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito. Nel censire la drammatica vicenda in esame, il G.i.p., una volta rilevato che la porta finestra dell’abitazione non rispondeva alle specifiche tecniche di riferimento, avrebbe potuto ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui il reato riteneva fosse attribuibile, ma non ordinare l’imputazione coatta ex articolo 409 c.p.p., comma 5, nei confronti di persone non indagate, evenienza che, come ampiamente chiarito, determina pure una lesione dei diritti di difesa.
4. Per quanto detto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente all’ordine impartito al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti di altri soggetti eventualmente responsabili per (OMISSIS) spa, (OMISSIS) e per il Comune di Bologna, in ordine al reato di cui all’articolo 589 c.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’ordine impartito al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti di altri soggetti eventualmente responsabili per (OMISSIS) spa, (OMISSIS) e per il Comune di Bologna, in ordine al reato di cui all’articolo 589 c.p..

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