Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 9 febbraio 2015, n. 652
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2013, proposto da:
An.Im. e Ma.R.Im., rappresentate e difese dall’avv. Do.Ve., con domicilio eletto presso Al.Pl. in Roma, via (…);
contro
Comune di Nola, rappresentato e difeso dall’avv. An.Co., con domicilio eletto presso Sa.Me. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV, n. 05091/2013, resa tra le parti, concernente diniego rilascio concessione edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Nola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e udito per la parte appellante l’avvocato Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- A seguito di un contenzioso sviluppatosi innanzi al TAR Campania, in primo grado e successivamente in ottemperanza, le odierne appellanti ottenevano nei confronti del Comune di Nola il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo edilizio per realizzare un centro polifunzionale per il commercio.
2.- Successivamente le interessate proponevano al TAR un giudizio risarcitorio dei danni prodotti dai dinieghi opposti alla domanda edificatoria (e quindi dal ritardo nell’emissione del titolo), individuati nell’incremento dei costi di costruzione nel frattempo intervenuto e nella perdita dell’utile derivante dalla mancata locazione.
2.1.- Il TAR Campania, con sentenza n. 19243/2004, accoglieva entrambe le pretese.
3.- La decisione era tuttavia sottoposta ad appello da parte del Comune di Nola innanzi a questo Consesso che , con la sentenza n. 509/2013, respingeva il ricorso limitatamente al riconoscimento del danno da aumento dei costi globali di costruzione (confermando sul punto la sentenza), accogliendolo in parte per il danno da mancata locazione del bene, riconoscendolo soltanto in via equitativa.
2.- Col ricorso in esame le signore Im. chiedono la revocazione del capo della decisione che ha accolto l’appello del Comune con conseguente disconoscimento da parte della sentenza del suddetto danno da mancata locazione del bene, riconosciuto solo in via equitativa. A sostegno dell’impugnazione, le interessate sostengono l’esistenza di un errore di fatto revocatorio che inficerebbe la sentenza ove ha evidenziato la mancata offerta di alcun principio di prova in ordine all’appetibilità dell’immobile a fini locativi. Non valutando detto elemento il giudice sarebbe incorso in una falsa rappresentazione della realtà processuale.
A sostegno della propria tesi, le ricorrenti deducono invece di aver depositato specifica perizia giurata che costituiva quanto meno un principio di prova a sostegno del diritto ad ottenere il risarcimento del danno da mancata locazione del bene; non valutando detto elemento il giudice sarebbe in corso in una falsa rappresentazione della realtà processuale.
2.1.- Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto le invocate perizie estimative del danno avrebbero potuto assumere rilievo se le interessate avessero impugnato la sentenza del TAR che aveva invece riconosciuto il danno solo in via equitativa. L’eccezione è infondata. Al contrario di quanto sostenuto, le ricorrenti hanno censurato la decisione del TAR sul punto in questione, in merito al quale infatti il giudice d’appello si è pronunziato proprio con la sentenza di cui si domanda oggi la revocazione.
2.2. Nel merito, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Le ricorrenti si dolgono che l’insussistenza di ogni principio di prova del danno da locazione sia stata rilevata dal giudice d’appello nonostante gli interessati, con riferimento a detta questione, avessero depositato una perizia integrante, a loro avviso, il principio probatorio al fine di ottenere un risarcimento pieno del danno vantato anziché in via equitativa. Così precisato il “thema decidendum”, il Collegio osserva quanto segue.
I rilievi in esame non possono integrare alcun errore revocatorio, anzitutto rispetto al tenore formale dell’art. 395, n. 4, del c.p.c, il quale ammette il ricorso per revocazione per errore di fatto qualificando tale ipotesi nel caso che la decisione sia “fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa o la cui inesistenza la cui è positivamente stabilita; in tale definizione non può rientrare il concetto di “principio di prova”, che non rappresenta ex se alcun fatto suscettibile di dimostrare e/o produrre effetti giuridici, bensì soltanto un elemento sottoposto al giudice a supporto della domanda e che la parte ritiene possa dare un contributo ad assolvere l’onere della prova che incombe su di essa. Il “fatto” che la norma definisce come oggetto dell’errore revocatorio è invece un accadimento la cui esistenza o inesistenza è già emersa nel processo che l’errore impedisce al giudicante di percepire. La fattispecie è pertanto assolutamente differente dal caso in cui l’elemento non valutato dal giudice sia costituito da un documento costituente incontrovertibilmente prova dell’accadimento del fatto o della sua inesistenza.
Pertanto, la contestata espressione utilizzata dalla sentenza (“manca del tutto il presupposto oggettivo costituito dalla prova” del pregiudizio lamentato), lungi dal poter integrare un errore revocatorio, indica semplicemente che il giudice d’appello, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento e valutazione delle prove in base alle norme processuali, ha valutato insufficienti gli elementi probatori offerti nel giudizio a supporto della domanda proposta.
4.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Nola, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere, Estensore
Giulio Veltri – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2015
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