Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 6 ottobre 2014, n. 4973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5753 del 2013, proposto da:

Al.Pe., rappresentato e difeso dall’avv. Mi.Tr., con domicilio eletto presso Ba.Ba. in Roma, via (…);

contro

Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Lu., con domicilio eletto presso D.Cu. in Roma, via (…); Te. Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Vi., con domicilio eletto presso Lo.Vi. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 00346/2013, resa tra le parti, concernente permesso di costruire

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia e di Il Tetto Real Estate Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Tr., Lu. e Vi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Battipaglia rilasciava, in data 22.9.2011, alla Società Te. s.r.l. il permesso di costruire n. 185/2011 (relativo alla realizzazione di un immobile di otto unità abitative su quattro livelli), il quale, implicitamente, sostituiva i permessi di costruire, precedentemente rilasciati sul medesimo lotto e qui di seguito elencati.

Il citato permesso di costruire, congiuntamente:

all’annesso parere favorevole del responsabile del procedimento (espresso nella proposta motivata 68181 del 16.9.2011);

al permesso di costruire n. 19 del 21.02.2011 (prot. 15068), con l’annesso parere favorevole del responsabile del procedimento (espresso nella proposta motivata n. 13766 del 16.02.2011);

al permesso di costruire n. 146 del 4.8.2011 (prot. 59851), con l’annesso parere favorevole del responsabile del procedimento (espresso nella proposta motivata n.58665 del 18.1.2011);

al permesso di costruire n. 185 del 22.9.2011;

per quanto di ragione, al permesso di costruire n. 59/2005 e al P.C. n. 108/2005;

alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30/09/1993,

al verbale della C.E.C. di Battipaglia della seduta del 15.7.1993;

all’art. 31 del Regolamento edilizio di Battipaglia;

ad ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato, conseguente,

veniva impugnato dal Sig. Alfredo Perrone innanzi al Tar Campania, Salerno Sez. I, il quale, con la sentenza n. 243/2012, dichiarava irricevibile il ricorso, sull’assunto che il ricorrente fosse a conoscenza del primo permesso (n. 59/2005) almeno a partire dal 5 settembre 2005, come dimostra l’esposto presentato in tale data agli organi preposti alla vigilanza.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 346/2013, confermava la sopra richiamata sentenza del Tar Campania, impugnata in appello dall’originario ricorrente.

Il sign. Perrone ha proposto istanza di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 346/2013, ritenendo la stessa inficiata da un molteplice ordine di errori di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c..

Si è costituita in giudizio, contestando la tesi revocatoria, la Società Tetto Real Estate s.r.l..

In vista dell’udienza del 6 maggio 2014, ha depositato memoria difensiva il Comune Battipaglia. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Nel caso di specie, secondo il ricorrente, emergerebbe, con estrema evidenza e sotto quattro distinti profili, l’errore di fatto compiuto dal Collegio, secondo quanto richiesto dall’art. 395, comma 4, c.p.c. e dalla giurisprudenza in materia.

A fondamento dell’ istanza di revocazione, l’originario ricorrente ha proposto, dunque, quattro diverse censure.

Con il primo motivo di revocazione, il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione, osservando come la stessa sia il frutto dell’errata supposizione di un fatto, la cui verità risulta, invece, incontrastabilmente esclusa.

In particolare, il ricorrente ha contestato il fatto che il Collegio abbia basato la propria decisione su un documento non ritualmente acquisito agli atti del processo, in quanto prodotto, tardivamente, per la prima volta in appello.

Osserva il ricorrente, in proposito, che non essendo mai stato depositato in primo grado il documento, lo stesso non avrebbe mai potuto essere oggetto di valutazione da parte del giudice di secondo grado, poiché l’art. 104 del c.p.a. espressamente vieta il deposito dei nuovi documenti in appello.

Ritiene il Collegio di non poter accogliere il primo motivo di ricorso, non ricorrendo nel caso di specie alcun errore di fatto.

Sul punto, si deve ricordare come, proprio al fine di evitare che il distorto utilizzo di tale rimedio straordinario dia luogo ad un inammissibile ulteriore grado di giudizio di merito, non previsto e non ammesso dall’ordinamento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e quella della Corte di Cassazione abbia, ormai pacificamente, individuato le caratteristiche dell’errore di fatto revocatorio, che, ai sensi rispettivamente dell’art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora dell’art. 106 c.p.a., e dell’art. 395, comma 4, c.p.c., può consentire di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza.

L’errore di fatto revocatorio si sostanzia, in particolare, in una svista o abbaglio dei sensi, idonei a provocare l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa: esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi (C.d.S., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).

Alla luce di quanto sopra detto, deve certamente escludersi l’abbaglio dei sensi, avendo il ricorrente originario, nel caso di specie, effettivamente effettuato l’esposto de quo.

La circostanza che l’esposto esista ma, tuttavia, non sia stato prodotto in primo grado può configurare, a tutto voler concedere, un errore di giudizio o di valutazione del Collegio, che, come detto, è irrilevante ai fini dell’istanza di revocazione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5180/2013), di recente, ha chiarito come l’errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, non possa concernere l’attività valutativa del giudice, ma debba, invece, porsi come ostacolo materiale tra l’effettiva realtà processuale e la percezione che della stessa abbia l’organo giudicante, trattandosi, altrimenti, della differente ipotesi dell’errore di giudizio, irrilevante ai fini della revocazione.

Pertanto, è opportuno precisare che avendo il ricorrente dedotto, sotto la veste del preteso errore, un eventuale errore di valutazione sull’utilizzabilità di un documento, non ritualmente acquisito, si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio.

Per quel che concerne, poi, la seconda censura, il ricorrente ha osservato come la decisione sia errata in quanto fondata sull’errata supposizione del fatto che il nuovo progetto rappresenti la progressiva evoluzione del vecchio progetto.

La censura proposta non merita di essere accolta.

Sul punto, si deve rilevare come ricorra, in tal caso, un errore di valutazione, non idoneo a fondare, dunque, l’istanza di revocazione.

Per quel che concerne, infine, le altre due censure, relative all’omissione di pronuncia, ritiene il Collegio di doverle, del pari, rigettare.

Lamenta il ricorrente, in particolare, che la decisione abbia omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, errando, così, nel valutare la portata della domanda giudiziale portata al proprio scrutinio, sotto due profili.

In primis, perché, errando nella percezione dell’esposto, ha affermato che tutte le censure proposte in sede giurisdizionale fossero già state sollevate in detto esposto, laddove, invece, i motivi di ricorso si riferiscono ad un edificio diverso (il palazzo di cinque piani e non la villa unifamiliare).

Sul punto, ritiene il Collegio non sussistente l’errore di fatto, ma, tutta’al più, un errore di valutazione, e quindi attinente all’attività di giudizio, derivante da altro errore, consistente nell’aver supposto che il nuovo progetto rappresentasse la progressiva evoluzione del vecchio.

In secondo luogo, perché la decisione ha omesso di pronunciarsi sull’ottavo motivo di ricorso in primo grado, riproposto in sede di appello al numero nove, relativo al fatto che il Collegio non abbia statuito in ordine al difetto d’istruttoria, difetto che, essendo relativo al nuovo progetto, non poteva essere contenuto nell’esposto.

Anche in ordine a tale censura, ritiene il Collegio non sussistente l’errore di fatto, ravvisandosi null’altro che un errore di valutazione, derivante, a cascata, dal sopra rammentato errore, per cui si è ritenuto che il nuovo progetto rappresentasse la progressiva evoluzione del vecchio.

Tutto ciò premesso, deve rilevarsi come, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non sussistano, nella vicenda di cui è causa, gli estremi dell’errore di fatto, unica categoria di errore rilevante ai fini della revocazione.

In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che sussistano comunque giustificati motivi, in considerazione della specificità della questione, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta –

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi – Presidente

Marzio Branca – Consigliere

Nicola Russo – Consigliere

Michele Corradino – Consigliere, Estensore

Fabio Taormina – Consigliere

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2014.

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