Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 marzo 2017, n. 1421

È inammissibile un ricorso di revocazione quando il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio sia stato punto decisivo sul quale il giudice ha fondato la propria decisione

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 28 marzo 2017, n. 1421

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3377 del 2010, proposto dal dottor Co. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. V. Mo. e Br. Ta., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Va. Mo. in Roma, via (…);

contro

il Consiglio di Stato, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in persona del Presidente in carica e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei (…);

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione IV, n. 205/210 del 22 gennaio 2010 concernente la rideterminazione del trattamento economico nella qualità di Consigliere di Stato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati A. Ta. su delega di B. Ta., avv.to dello Stato B. Fi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il dr. Co. Ca., già magistrato presso la Corte dei Conti, a seguito di nomina governativa transitava in data 3 aprile 1985 nei ruoli del Consiglio di Stato, presso il quale esercitava le relative funzioni sino al suo collocamento a riposo avvenuto in data 21 gennaio 2006.

Il dr. Co. Ca., venuto a conoscenza che un collega consigliere, con minore anzianità, percepiva un trattamento economico superiore al suo, chiedeva al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa l’applicazione del principio dell’allineamento stipendiale e l’adozione di tutti gli adempimenti necessari per la rideterminazione del trattamento economico.

Il Segretariato Generale, con nota del 13 gennaio 2004 rigettava la richiesta nel presupposto che le disposizioni in materia di allineamento stipendiale erano state abrogate nel 1992 e che non vi era alcun provvedimento precedente a tale data che disponesse in favore dell’interessato “l’allineamento stipendiale nei confronti del collega che segue in ordine di ruolo”.

Avverso tale determinazione il dr. Co. Ca. proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio.

1.2. Il T.A.R., con sentenza n. 10426 del 19 novembre 2008 rigettava il ricorso, avendo riscontrato che, in vigenza dell’art. 1, comma 1, della legge n. 265/1991, che disciplinava l’istituto dell’allineamento stipendiale per il personale di magistratura, non risultava adottato nei confronti del dr. Co. Ca. alcun atto di riconoscimento di detto allineamento con il collega consigliere Gi. Fa..

Il T.A.R. soggiungeva, inoltre, che nel caso di specie, non poteva configurarsi la possibilità di una correzione del trattamento a suo tempo corrisposto all’interessato, atteso che la menzionata norma era stata abrogata dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 333/1992 (convertito in legge n. 190/1992) che, come stabilito dal D.L. n. 384/1992 (convertito in legge n. 438/1992), doveva essere interpretato “nel senso che alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all’11 luglio 1992”.

1.3. Avverso la sentenza il dr. Co. Ca. proponeva appello, sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta non era finalizzata ad ottenere un provvedimento di allineamento stipendiale, ma ad ottenere una riparametrazione della propria retribuzione a quella del collega dr. Gi. Fa., con minore anzianità di ruolo, che percepiva un migliore trattamento economico.

Con ordinanza collegiale n. 12/2009 veniva chiesto al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa di fornire “documentati chiarimenti” in ordine all’esistenza o meno di un provvedimento di allineamento stipendiale in favore del consigliere Caruso, con l’indicazione dei criteri concretamente seguiti e dei magistrati presi a riferimento per le relative determinazioni.

1.4. Il Consiglio di Stato, sulla base degli elementi acquisiti, con sentenza n. 205 del 22 gennaio 2010, rigettava l’appello.

1.5. Con il presente ricorso il dr. Co. Ca. chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 205/2010 e, in accoglimento, la ricostruzione economica della carriera anche ai fini pensionistici.

Si è costituito in giudizio il Consiglio di Stato – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che ha chiesto di rigettare il ricorso, atteso che le censure ivi proposte si prospettano quali eventuali errori di diritto e non quali errori di fatto, i soli che giustificherebbero il riesame della controversia.

DIRITTO

2. Con un articolato motivo di censura il dr. Co. Ca. sostiene che questa sezione IV del Consiglio di Stato, nell’adozione della sentenza n. 205 del 22 gennaio 2010, sia incorso in errore materiale nell’aver escluso l’allineamento del suo trattamento economico a quello del consigliere Gi. Fa., nell’assunto che quest’ultimo avesse una anzianità di ruolo maggiore rispetto alla sua.

2.2. Il ricorrente sostiene che il dott. Fa., consigliere di T.A.R. dal 30 marzo 1980, fu nominato Consigliere di Stato con decorrenza 5 aprile 1990 conservando all’atto della nomina, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge n. 186/1982, l’anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di T.A.R. nel limite di 5 anni; conseguentemente il consigliere Fa. avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nei ruoli del Consiglio di Stato con decorrenza 5 aprile 1985 e, dunque, essere inserito nei ruoli di anzianità dietro e non davanti a lui, nominato consigliere con decorrenza 3 aprile 1985.

Il ricorrente, nel far presente di essere entrato nei ruoli della P.A. sin dal 21 agosto 1957, assume, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 681/1982 (convertito in legge n. 869/1982), sarebbe solo l’anzianità in ruolo lo strumento da utilizzare ai fini dell’allineamento stipendiale e che diversamente da quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza gravata, non vi sarebbero dubbi circa la sua maggiore anzianità di ruolo rispetto a quella del consigliere Fa..

2.3. L’appellante contesta, infine, la parte della sentenza nella quale è detto che non esiste alcun provvedimento di allineamento stipendiale al quale apportare la correzione richiesta, sostenendo che l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento implicito di silenzio diniego, basato su di un elemento (la pretesa maggiore anzianità del consigliere Fa.) che si sarebbe rilevato errato.

Il ricorso per revocazione è inammissibile.

3. Giova evidenziare, preliminarmente che ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4, c.p.c., nel processo amministrativo è ammissibile la revocazione della sentenza, se essa sia stata pronunciata a seguito di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, errore che ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non ha rappresentato un punto controverso sul quale è intervenuta la pronuncia (Consiglio di Stato sez. IV, 5 gennaio 2017 n. 13).

In materia di errore di fatto revocatorio, l’articolo 395, n. 4, c.p.c. prevede, quindi, che sussiste errore di fatto se “il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

È, pertanto, inammissibile un ricorso di revocazione quando, come nel caso di specie, il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione.

3.2 Nella sentenza di cui si chiede la revocazione, invero, il Consiglio di Stato, sulla scorta di quanto affermato dal Segretario Generale in sede di adempimento istruttorio, ha preso atto che la pretesa del consigliere Caruso non poteva qualificarsi come mera correzione di errore materiale, non risultando essere stato emanato alcun provvedimento di allineamento stipendiale parametrato a quello del consigliere Fa..

Il Consiglio di Stato nella sentenza ha, altresì, osservato che nell’applicazione del meccanismo dell’allineamento stipendiale non si procedeva con riferimento all’ordine di successione fissato nel ruolo di anzianità, ma si doveva tener conto dell’anzianità effettiva posseduta dai magistrati, in considerazione della piena equiparazione delle qualifiche di consigliere di T.A.R. e di consigliere di Consiglio di Stato. Conseguentemente nel computo dell’anzianità del dr. Gi. Fa. doveva essere tenuto conto dell’intero periodo di servizio da lui prestato in precedenza come magistrato amministrativo.

3.3. Il Collegio nella sentenza di cui si chiede la revocazione, si è espressamente manifestato sul petitum, con una decisione che non è più suscettibile di riesame nel merito, potendosi prospettare relativamente ad essa solo eventuali errori di diritto, ma non errori di fatto.

4.- Ad abundantiam, il Collegio osserva, tuttavia, che la sentenza contestata risulta corretta anche sul piano del diritto.

L’art. 23, comma 4 della legge n. 186/1982, infatti, recita: “Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data della entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all’art. 17 ultimo comma della Legge Tar n. 1034/1971”.

Al consigliere Fa., evocato nel contenzioso quale riferimento per ottenere i benefici pretesi dal ricorrente, pertanto, in applicazione dell’art. 17 della suddetta legge T.A.R. andava conservata l’anzianità di qualifica maturata nel ruolo dei consiglieri T.A.R.

4.2. Giova soggiungere che, per giurisprudenza costante, nella fattispecie trovano applicazione gli artt. 7, comma 7, D.L. 19 settembre 1992 n. 384 e 2, comma 4, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, che prevedono incontestabilmente che dopo la data dell’11 luglio 1992 non possono essere adottati provvedimenti di allineamento stipendiale nel trattamento economico dei magistrati o categorie equiparate, ancorché aventi effetto per il periodo pregresso, e neppure possono essere adottate pronunzie giurisdizionali che accertino il relativo diritto, ormai espunto dall’ordinamento giuridico (cfr. IV Sez. 6 settembre 2006, n. 5158; 29.10.2002 n. 5960; 11.2.1999 n. 1451).

5. Conclusivamente il ricorso per revocazione è inammissibile.

6. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’attuale fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *