Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2017, n. 349

Nei casi di comunicazione dell’avviso di segreteria a mezzo fax, quando residui, a fronte di opposizione del ricorrente, il dubbio sull’effettivo conseguimento dello scopo, ossia che l’avviso stesso sia stato non solo inviato ma altresì ricevuto (e prova certa di valenza paragonabile a quella ottenibile mediante notificazione non può essere fornita dal rapporto di trasmissione del fax) non può darsi come validamente ricevuta la comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 della legge n. 205/200

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 27 gennaio 2017, n. 349

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7589 del 2015, proposto da:

Ma. Br., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ia., con domicilio eletto presso lo studio Al. Co. Pi. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00732/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza che respinge opposizione a decreto di perenzione – inquadramento economico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati G. Ia., Avv.to dello Stato Gu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Br. Ma. proponeva dinanzi al T.A.R. per la Toscana impugnativa per ottenere l’annullamento di un atto di inquadramento economico e il suo conseguente reinquadramento.

2. Il proposto ricorso veniva dichiarato perento con decreto presidenziale n. 6742 del 21 novembre 2005, in quanto erano decorsi oltre sei mesi dall’avviso di cui al comma 2 dell’art. 9 della L. n. 205/2000, senza che fosse stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Avverso il decreto, il signor Br. proponeva opposizione, sostenendo che né allo studio del suo difensore, avv. Gi. Ia., né allo studio dell’originario domiciliatario, avv. Gi. Ca. Zo., era giunto alcun avviso di perenzione.

4. La Segreteria della Sezione, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 13/2015, relazionava di aver inoltrato l’avviso con esito positivo, in data 29 marzo 2005, al numero di fax 0583/584137, estrapolato dal “prestampato” dei depositi effettuati dall’avv. Ia. nel medesimo anno, considerato che all’epoca il recapito fax del domiciliatario non era reperibile in quanto aveva cessato l’attività.

5. L’adito Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 732/2015, respingeva l’opposizione in oggetto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.1. Nello specifico, il giudice di prime cure, facendo applicazione del generale principio di apparenza, secondo cui chi crea l’apparenza di una situazione di diritto o di fatto è assoggettato alle conseguenze che ne derivano nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevolmente affidamento, concludeva nei sensi che la trasmissione via fax dell’avviso di perenzione doveva considerarsi idonea a rendere legalmente edotta la parte della comunicazione in questione.

6. Avverso tale decisum il signor Br. proponeva appello, deducendo i seguenti motivi:

1) “Erroneità della sentenza di 1° grado. Violazione degli artt. 125, 134 e 170 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, nonché dell’art. 9 della L. n. 205/2000” posto che la comunicazione a mezzo telefax va considerata tout court inidonea a soddisfare la previsione dell’art. 9 L. n. 205/2000 secondo cui l’avviso preordinato alla perenzione dei ricorsi va notificato alle parti.

2) “In subordine: conferma e riproposizione dei motivi del ricorso dinanzi al T.A.R. della Toscana.”

7. Si è costituita per resistere l’Amministrazione appellata.

8. All’udienza pubblica del 15 dicembre 2016 la causa veniva introitata per la decisione.

9. Tanto premesso, l’appello all’esame si rivela fondato, dovendo le statuizioni rese dal primo giudice essere riformate.

10.Il Consiglio di Stato, con orientamento consolidato, da cui questo Collegio non vede ragione di discostarsi, si è espresso nel senso della non idoneità della comunicazione a mezzo fax a soddisfare la previsione dell’art. 9 L. n. 205/2000, che richiede la notificazione dell’atto, in considerazione degli elementi di maggior formalità ed efficacia probatoria che connotano quest’ultima rispetto alla prima, non potendosi invocare il principio della equivalenza delle forme di cui all’art. 156 c.p.c., ove non vi sia prova del raggiungimento dello scopo (cfr. Cons. St. sez. IV 3 novembre 2015, n. 5003; sez. III, 23 maggio 2011, n. 3089).

11. Nel caso di specie poi il difensore del signor Br. non aveva manifestato la disponibilità alla ricezione delle comunicazioni attraverso il suddetto mezzo, tanto che non vi era alcuna indicazione del recapito fax negli scritti difensivi relativi al procedimento de quo.

11.1. Rileva il Collegio che alla carenza di consenso non può supplire la funzionalità del mezzo impiegato, atteso che il telefax non fornisce alcuna garanzia in ordine al soggetto che materialmente raccoglie l’atto e neppure in ordine alla effettiva leggibilità della copia spedita; del resto, non può ritenersi sufficiente, ai fini della buona riuscita dell’invio, la scritta “OK” riportata sul messaggio di trasmissione, la quale non costituisce prova certa ed inconfutabile dell’avvenuta ricezione.

12. Di conseguenza, si rende applicabile al caso di specie il principio secondo il quale, nei casi di comunicazione dell’avviso di segreteria a mezzo fax, quando residui, a fronte di opposizione del ricorrente, il dubbio sull’effettivo conseguimento dello scopo, ossia che l’avviso stesso sia stato non solo inviato ma altresì ricevuto (e prova certa di valenza paragonabile a quella ottenibile mediante notificazione non può essere fornita dal rapporto di trasmissione del fax) non può darsi come validamente ricevuta la comunicazione di cui all’art. 9 comma 2 della legge n. 205/200.

13.Ne deriva che la perenzione dell’originario ricorso d primo grado non può dirsi essersi utilmente inverata, dovendo la causa essere reiscritta sul ruolo (cfr. Cons. St. Sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3909).

14. Per le ragioni suesposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio della causa al T.A.R. per la Toscana a norma dell’art. 105 c.p.a., affinché sia deciso l’originario ricorso di prime cure.

15.Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta,

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

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