Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 settembre 2014, n. 4728

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2013, proposto da:

Pa.Fr. in qualità di titolare della omonima impresa individuale Pa.Fr., rappresentata e difesa dall’avv. Do.Fo., con domicilio eletto presso Ma.Gr. in Roma, via (…);

contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mi.Ro., Pa.Co., con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via (…); Regione Marche Serv. Territ., Amb. ed Energia – Pf Rete Elettr. Reg.Le, Autorizz. Energet., Gas ed Idrocarburi;

Provincia di Fermo, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Azienda Agricola Ge., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Ma.Or., con domicilio eletto presso Li.Ra. in Roma, viale (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00302/2013, resa tra le parti, depositata il 18 aprile 2013 e notificata in data 31 maggio 2013, con cui è stato respinto il ricorso nr. 473/2012 proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del decreto del dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi nr. 16/EFR del 26 marzo 2012, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, in particolare la determinazione dirigenziale del Servizio Urbanistica della Provincia di Fermo nr. 44 del 18 gennaio 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e della Azienda Agricola Ge.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli avvocati Vi.Sp. ed altri (…);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il decreto n. 16/EFR del 26/03/2012, firmato dal Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi della Regione Marche, l’Azienda Agricola Gentili Marco, odierna appellata, veniva autorizzata, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, a realizzare, nel territorio del Comune di Torre San Patrizio, un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse della potenza nominale di 999 kWe.

La predetta autorizzazione veniva rilasciata all’esito del sub procedimento di V.I.A., avviato innanzi alla Provincia di Fermo e conclusosi con favorevole.

La Sig.ra Fr.Pa., titolare dell’omonima impresa individuale, ubicata in un appezzamento di terreno confinante a quello in cui il predetto impianto doveva essere realizzato, impugnava la predetta autorizzazione, adducendo un molteplice ordine di censure.

Con la sentenza n. 302/2013, il Tar Marche, Sez. Prima, respingeva il ricorso.

La Sign.ra Francesca Paolucci, originaria ricorrente, proponeva, pertanto, rituale appello, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sopra citata pronuncia.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3798/2013, respingeva la domanda cautelare, ritenendo l’appello non assistito da adeguato fumus.

Con memoria depositata in vista dell’udienza del 29 aprile 2014, si è costituita l’Azienda Agricola Gentili Marco, adducendo, in primis, l’insussistenza dell’interesse al ricorso originario e della legittimazione attiva dell’appellante e, in subordine, l’inammissibilità dell’appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si è altresì costituita la Regione Marche per chiedere il rigetto dell’appello, in quanto irricevibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, prospettata dalla parte appellata sull’assunto dell’assenza dell’interesse e della legittimazione attiva al ricorso dell’originaria ricorrente.

L’eccezione non merita di essere accolta.

Ritiene il Collegio, sul punto, di dover aderire a quel preciso orientamento giurisprudenziale per cui “la legittimazione ad impugnare va riconosciuta ai proprietari dei fondi confinanti con l’area interessata ad un intervento edilizio in ragione della semplice vicinitas, trovandosi il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’edificazione” (Cons. di Stato, Sez IV, sentenze nn. 5715/2012, 4926/2012).

L’appello tuttavia è infondato.

L’appellante, nel contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure per presunti errores in iudicando, illogicità, erronea interpretazione e violazione di disposizioni varie, ha, sostanzialmente, riproposto le censure che fondavano l’impugnazione in primo grado.

L’appellante, in primo luogo, ha riproposto la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge 241/90.

Ad avviso dell’odierno Collegio, la parte appellante non risulta ricompresa nel novero dei soggetti cui la comunicazione di avvio del procedimento deve, ex art. 7 della legge 241/90, essere rivolta.

Come osservato dal giudice di prime cure, la disposizione de qua, infatti,deve intendersi correttamente e in particolare, nel senso che il predetto obbligo sussista solo verso i soggetti che per legge devono intervenire e verso i controinteressati, nei cui confronti il contenuto dispositivo dell’atto conclusivo del procedimento può, potenzialmente, arrecare un pregiudizio.

Sul punto, in particolare, deve rilevarsi come, ormai pacificamente, siano considerati controinteressati tutti e solo quei soggetti che, alla stregua di una valutazione prognostica, possano subire, concretamente e realmente, gli effetti pregiudizievoli del provvedimento, non risultando, pertanto, sufficiente, una valutazione meramente eventuale, basata su elementi fattuali di ordine generale.

Orbene, alla luce di quanto appena detto, la censura non merita accoglimento, in quanto l’appellante, anziché, dimostrare di poter patire un danno effettivo dalla concreta realizzazione dell’opera, si è limitata ad addurre un nocumento assolutamente generico.

Né d’altra parte l’avere diritto a partecipare al procedimento amministrativo determina l’applicazione dell’art. 7 della citata legge n. 241/1990, atteso che tale diritto sorge sulla base di presupposti diversi rispetto a quelli che comportano l’obbligo dell’amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento.

Con la seconda censura, l’appellante, lamentando l’omessa partecipazione al procedimento dell’Arpam e dell’Asur Marche, nonché la mancata acquisizione dei pareri della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, ha, poi, contestato la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. N. 387/03; nonché delle delibere della Giunta Regionale n. 255/2011 e n. 1312/2011.

Ritiene il Collegio di dover rigettare, del pari, le censure de quibus, non ravvisandosi, nel caso di specie, le violazioni contestate.

In ordine alla mancata partecipazione al procedimento dell’Arpam, ente tecnico consultivo della Regione, deve rilevarsi come il parere (reso con note prot. N. 39483 del 06/10/2011, N. 0048388 del 14/12/2011, N. 1084 del 12/01/2012) sia stato acquisito sia per il rilascio della valutazione d’impatto ambientale, sia per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. N. 387/2003 (conferenza di servizi del 19/01/2012).

Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, non era, infatti, necessario che il parere Arpam fosse rilasciato esclusivamente nell’ambito della conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica, in quanto l’art. 12, per il quale “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, nulla dispone in tal senso.

In ordine alla mancata partecipazione al procedimento dell’Asur, invece, deve rilevarsi come la stessa non sia ricompresa tra gli enti che debbano intervenire nella conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista per gli impianti come quello di specie.

Per quel che concerne, invece, la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri delle Soprintendenze interessate, deve rilevarsi come le stesse siano state regolarmente chiamate a rendere i loro pareri e, in particolare, come la Soprintendenza ai Beni Architettonici abbia espresso il parere richiestole, mentre la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici delle Marche abbia ritenuto di non dover esprimere alcun parere, sull’assunto dell’assenza di vincoli paesaggistici sulla zona in argomento.

L’appellante ha, inoltre, lamentato la violazione della delibere della Giunta Regionale nn. 255/2011 e 1312/2011, per aver la Regione abdicato al proprio ruolo di ente coordinatore e gestore del procedimento, ai sensi dell’art. 12 sopra citato, e, dunque, consentito che il Gentili, soggetto proponente, determinasse l’iter amministrativo da seguire.

Sul punto, ritiene il Collegio, che la Regione abbia svolto correttamente il proprio ruolo di Autorità competente, avendo la stessa sia coordinato il procedimento sia assunto la decisione finale.

E non vale a fondare la tesi contraria la circostanza per cui il Gentili abbia rinunciato alla prima domanda, proposta ai sensi dell’art. 12, per, poi, proporne una nuova, non essendo tale possibilità preclusa da alcuna disposizione di legge.

In ordine, poi, alla censura relativa al dissenso espresso del Sindaco del Comune di San Patrizio, da rimettersi, ad avviso dell’appellante, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve rilevarsi come, ad avviso dell’odierno Collegio, non sussistano i presupposti per l’attivazione della procedura ex art. 14-quater, comma 3, della l. 241/90, che prevede: “Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri”.

Il dissenso del Sindaco, infatti, non avrebbe potuto in alcun modo influire negativamente sul procedimento di autorizzazione, essendo lo stesso generico e, peraltro, relativo ad un rilevante impatto sul territorio comunale, rimasto del tutto indimostrato.

L’appellante ha contestato, altresì, le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui lo stesso, in ordine alla mancata considerazione dell’impatto cumulativo con una porcilaia e con la discarica comunale, ha ritenuto le valutazioni de quibus espletate.

Il Collegio non ritiene la censura in esame meritevole di accoglimento.

In proposito, si deve rilevare, in primis, come la valutazione d’impatto cumulativo sia stata svolta in fase di V.I.A..

In secondo luogo, peraltro, vale la pena di precisare come la normativa vigente ratione temporis non imponesse l’obbligo di tenere conto degli impatti cumulativi, obbligo che l’appellata ha, infatti, desunto direttamente dalla direttiva n. 92/2011/CE.

Alla luce di quanto sopra riportato, ritiene il Collegio che ogni altra eventuale censura non possa valere a fondare la tesi sostenuta dall’appellante, il cui ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Conclusivamente la sentenza impugnata merita di essere confermata.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Nonostante la soccombenza, il Collegio ritiene che, in considerazione della natura della questione, sussistano comunque giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio – Presidente

Nicola Russo – Consigliere

Michele Corradino – Consigliere, Estensore

Fabio Taormina – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 settembre 2014.

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