Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 4 luglio 2016, n. 2957

In difetto di prova contraria in ordine alla intervenuta conoscenza del decreto di perenzione in data anteriore di centottanta giorni al deposito dell’istanza, quest’ultima, da intendersi nei sensi innanzi esposti, deve essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essendosi manifestato l’interesse alla decisione della causa nel merito, il decreto di perenzione deve essere revocato

Consiglio di Stato

sezione IV

ordinanza 4 luglio 2016, n. 2957

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7694 del 2015, proposto da:
Az. Ag. F. Ci. , rappresentata e difesa dall’avv. Ro. Re., con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za (…);
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. Fe. Ca., con domicilio eletto presso Fe. Ca. in Roma, Via (…);
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00390/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso ordinanza che rigetta opposizione decreto di perenzione – pagamento oneri di urbanizzazione
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Lu. Go. (su delega di Re.) e Ca.;
Con l’appello in esame, la Az. Ag. F. Ci. impugna l’ordinanza 14 maggio 2015 n. 390, con la quale il TAR per le Marche ha respinto la sua istanza di rimessione in termini per richiedere la revoca del decreto di perenzione.
Giova precisare in punto di fatto che:
– con decreto 16 febbraio 2012 n. 352, il Presidente del TAR per le Marche dichiarava la perenzione del ricorso r.g. n. 1026/1995, proposto dall’attuale appellante contro il Comune di Ancona, volto ad ottenere la declaratoria di inefficacia del pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle concessioni edilizie nn. 4 e 66 del 1986 e la conseguente condanna del Comune alla restituzione delle somme versate;
– il decreto era emesso per non essere stata presentata la domanda di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 1, co. 1, all. III (Norme transitorie), Cpa;
– in data 18 febbraio 2012, la segreteria del TAR comunicava l’avvenuto deposito del decreto al difensore della ricorrente a mezzo fax.
Appreso del decreto di perenzione, la ricorrente ha proposto istanza di rimessione in termini, pur essendo scaduto il termine di cui all’art. 1, co. 2, all. III cit, deducendo la nullità della comunicazione di cancelleria a mezzo fax, poiché i propri difensori non hanno mai espresso la disponibilità alla ricezione delle comunicazioni attraverso tale mezzo, peraltro non idoneo a fornire garanzie di ricezione da parte dell’effettivo destinatario.
L’ordinanza impugnata nega il beneficio della rimessione in termini ed afferma, in particolare:
– il numero di fax dello studio del difensore “compare chiaramente nel timbro apposto su tutti i propri atti processuali”;
– l’art. 136, co. 1, Cpa pone sullo stesso identico piano sia l’utilizzo del fax, che quello della posta certificata, di modo che “le comunicazioni di segreteria tramite fax devono considerarsi valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del Cpa”;
– “la validità e l’efficacia della comunicazione tramite fax possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario”, e non semplicemente affermando di non aver ricevuto il fax.
Avverso tale ordinanza vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione:
violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cpa; violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 33/2014, poiché le comunicazioni a mezzo fax possono intervenire solo nel caso in cui il difensore abbia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito fax dove intende ricevere le comunicazioni che, una volta fornita l’indicazione, si intendono conosciute. Né i principi valevoli per le comunicazioni a mezzo PEC possono essere “immediatamente traslati nel differenze ambito riferito alla comunicazione a mezzo fax, posto che il fax per definizione non da garanzie di ricezione e comunque lo stesso non è obbligatorio al pari della PEC”.
L’appellante richiede, quindi, in riforma dell’ordinanza impugnata, la revoca del decreto di perenzione e la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ancona, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente riforma dell’ordinanza impugnata.
Occorre, innanzi tutto, osservare che l’atto depositato dalla ricorrente in I grado, tendente ad ottenere (come si legge nell’ordinanza impugnata) la rimessione in termini deve essere più compiutamente qualificato come una istanza per la trattazione della causa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, all. III Cpa, con contestuale istanza di rimessione in termini.
Ed infatti, perché il decreto di perenzione emesso ai sensi dell’art. 1, co. 1, venga revocato e si disponga la reiscrizione della causa sul ruolo di merito, è sufficiente il deposito di un atto in cui si dichiara di avere ancora interesse alla controversia.
Tale è senza dubbio anche una istanza di rimessione in termini, che per un verso manifesta chiaramente l’interesse alla decisione e, per altro verso, intende ottenere dal giudice di essere rimessi in termini per richiedere la revoca del decreto di perenzione.
Tanto precisato, il Collegio ritiene che l’istanza di rimessione in termini, respinta dall’ordinanza impugnata, deve essere invece accolta.
E ciò in quanto, nel caso di specie, non vi è prova della intervenuta comunicazione del decreto di perenzione e, dunque, non può essere spirato il termine di centoottanta giorni decorrente (appunto) dalla comunicazione, per manifestare interesse alla decisione, di cui all’art. 1, co. 2, all. III Cpa, ed ottenere la revoca del decreto di perenzione.
Tanto occorre affermare poiché non vi è indicazione espressa del recapito fax da parte del difensore, non potendosi ritenere a questa equivalente la mera presenza di un numero di fax nell’ambito del timbro, apposto sugli atti, contenente gli estremi indicativi del difensore.
Ne consegue che, in difetto di indicazione, non possono presumersi conosciuti gli atti oggetto di comunicazione così effettuata e, per l’effetto, non può ritenersi decorso il termine di cui al già citato art. 1, co. 2, all. III Cpa, per manifestare interesse alla decisione e richiedere a tal fine la revoca del decreto di perenzione.
E ciò a prescindere da ogni esame in ordine alla verifica della applicabilità al fax della disciplina dell’indirizzo PEC.
Ciò comporta che, in difetto di prova contraria in ordine alla intervenuta conoscenza del decreto di perenzione in data anteriore di centottanta giorni al deposito dell’istanza, quest’ultima, da intendersi nei sensi innanzi esposti, deve essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essendosi manifestato l’interesse alla decisione della causa nel merito, il decreto di perenzione deve essere revocato.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, il decreto di perenzione n. 352/2012 deve essere revocato, con conseguente reiscrizione della causa sul ruolo di merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
pronunciando sull’appello proposto da Az. Ag. F. Ci. (n. 7694/2015 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, revoca il decreto di perenzione n. 352/2012, emesso dal Presidente del TAR Marche, e dispone la reiscrizione della causa sul ruolo di merito di detto Tribunale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Nicola Russo – Consigliere
Raffaele Greco – Consigliere
Andrea Migliozzi – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 04 luglio 2016.

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