Ai sensi dell’art. 11 del testo unico approvato col regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dell’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260 (applicabili anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l. 3 aprile 1979, n. 103), quando la sentenza del TAR periferico accoglie il ricorso di chi ha agito nei confronti di un’Amministrazione statale, il termine breve per la proposizione dell’appello da parte dell’Amministrazione statale soccombente comincia a decorrere dalla data della notificazione della sentenza presso la sede dell’Avvocatura nel cui distretto ha sede il medesimo TAR
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 5 luglio 2016, n. 2976
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2016, proposto dal
Ministero dell’Interno e dal Prefetto di Livorno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via (…);
contro
Il signor Ad. To., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Gu. e Na. Ba., con domicilio eletto presso il signor Gi. Ba. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1083/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Ad. To.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ma. La Gr. e l’avvocato Lu. Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In applicazione dell’art. 223, comma 2, del codice della strada, con un atto emesso il 20 luglio 2004, il Prefetto di Livorno ha disposto la sospensione per sei mesi dell’efficacia della patente di guida, in precedenza rilasciata all’appellato, poiché questi in data 24 ottobre 2010 è risultato responsabile di un incidente stradale, che ha avuto esiti mortali.
1.1. Avverso l’atto del 20 luglio 2004, l’interessato ha proposto ricorso al Giudice di pace di Cecina, che ha dapprima sospeso l’efficacia dell’atto del Prefetto e ne ha poi disposto l’annullamento, con la sentenza n. 406 del 30 settembre 2005.
A fondamento della sentenza di annullamento, la sentenza n. 406 del 2005 ha rilevato che – in contrasto con la sua natura cautelare – l’atto del Prefetto è stato emesso a distanza di sei mesi dal fatto ed è stato notificato dopo circa altri tre mesi.
1.2. Con la sentenza n. 28032 del 21 dicembre 2011, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso del Prefetto di Livorno (rilevando che la sentenza impugnata non ha motivato il perché sarebbe risultata inutile la misura cautelare), ha cassato la sentenza n. 406 del 2005 ed ha rinviato la causa all’esame del Giudice di pace di Livorno.
2. Col provvedimento di data 22 luglio 2013, la Prefettura di Livorno ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione ed ha rilevato che, in quanto è tornata efficace la sanzione accessoria della sospensione della patente per sei mesi, ha disposto la “sospensione del documento di guida per il periodo rimanente pari a mesi cinque”, a decorrere dalla data del suo ritiro, poi avvenuto in data 6 ottobre 2013.
3. Avverso il provvedimento del 22 luglio 2013, l’interessato ha proposto ricorso al Giudice di pace di Livorno e, nel contempo, ha chiesto alla Prefettura di agire in autotutela, ritirando l’atto medesimo.
4. La Prefettura, con atto del 29 ottobre 2013, ha accolto l’istanza di autotutela ed ha revocato il provvedimento del 22 luglio 2013, rilevando che “in virtù del tempo trascorso dal sinistro avvenuto il 24 ottobre 2013, sono venute meno le esigenze cautelari ai sensi dell’art. 22 del codice della strada, richiamate nel provvedimento originario”.
5. Col ricorso di primo grado n. 346 del 2014 (proposto al TAR per la Toscana), l’interessato ha lamentato l’illegittimità del provvedimento del 22 luglio 2013 ed ha chiesto il risarcimento dei danni, perché non ha prestato attività lavorativa sino al mese di ottobre 2014.
6. Con la sentenza n. 1083 del 2015, il TAR per la Toscana ha accolto il ricorso n. 346 del 2014 ed ha condannato la Prefettura di Livorno al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese del giudizio.
7. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma sia dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, ovvero che il ricorso di primo grado sia respinto, con le consequenziali statuizioni.
8. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha eccepito la tardività dell’impugnazione, poiché proposta dopo il decorso del termine breve, decorrente dalla sua notifica.
Egli ha dedotto che:
– la sentenza del TAR è stata notificata presso l’Avvocatura Distrettuale di Firenze, in data 29 ottobre 2015;
– l’appello è stato consegnato per la notifica in data 12 febbraio 2016, dopo il decorso del termine breve per la sua proposizione.
9. Ritiene la Sezione che, in accoglimento della formulata eccezione, l’appello va dichiarato irricevibile per tardività.
Risulta effettivamente dalla documentazione che, su istanza dell’appellato, la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 ottobre 2015, sicché da quella data ha cominciato a decorrere il termine breve per l’impugnazione, ormai scaduto alla data del 12 febbraio 2016.
E’ pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell’art. 11 del testo unico approvato col regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dell’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260 (applicabili anche al processo amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l. 3 aprile 1979, n. 103), quando la sentenza del TAR periferico accoglie il ricorso di chi ha agito nei confronti di un’Amministrazione statale, il termine breve per la proposizione dell’appello da parte dell’Amministrazione statale soccombente comincia a decorrere dalla data della notificazione della sentenza presso la sede dell’Avvocatura nel cui distretto ha sede il medesimo TAR (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2657; Sez. III, 23 aprile 2015, n. 2044).
10. Per le ragioni che precedono, va dichiarata l’irricevibilità dell’appello.
Sussistono giusti motivi per compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) dichiara irricevibile l’appello n. 1323 del 2016.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo (…), nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Carlo Deodato – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Depositata in Segreteria il 05 luglio 2016.
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