Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (…),dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono.
Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 3 luglio 2017, n. 3242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6043 del 2013, proposto dal prof. Sa. To., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Va. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso Ug. De Lu. in Roma, via (…);
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2013, proposto dall’Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Prof. Sa. To., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Va. (C.F. (omissis)), con domicilio eletto presso Ug. De Lu. in Roma, via (…);
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 16 del 2013, resa tra le parti, concernente il risarcimento del danno determinato dal tardivo riconoscimento del diritto allo svolgimento di attività assistenziale in struttura convenzionata.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova e del prof. Sa. To.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Ug. De Lu. su delega di Ma. Va. e l’avvocato dello Stato Ti. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Prof. Sa. To., docente di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Genova era inserito, in tale qualità, nell’elenco del personale abilitato a svolgere attività assistenziale presso l’unità operativa complessa “Oncologia Medica I” dell’Istituto Scientifico Tumori di Genova (d’ora in avanti IST), in forza di un’apposita convenzione tra l’Università degli Studi di Genova (d’ora in avanti Università) e tale Istituto.
A far data dal 1° gennaio 2003 e fino al 20 gennaio 2005, in seguito allo svolgimento di attività di primario presso un ospedale pugliese, il Prof. To. veniva collocato in aspettativa non retribuita dall’Università, con conseguente sospensione della prestazione assistenziale nell’unità operativa dell’IST.
Terminata l’attività di primario, il medesimo, il 21 gennaio 2005, presentava istanza volta alla ripresa del servizio presso l’Università e dell’attività assistenziale presso la struttura dell’IST.
La docenza riprendeva immediatamente.
In merito alla ripresa della prestazione assistenziale, invece, dopo una prima nota di contenuto positivo del 20 ottobre 2008, il Rettore dell’Università comunicava al richiedente (con nota del 23 giugno 2009) che l’IST aveva “….negato l’assenso alla richiesta formulata in merito da questa Amministrazione” e che, costituendo l’assenso dell’Ente “elemento obbligatorio e vincolante per la definizione del rapporto convenzionale, si assicura [va] il massimo impegno ed interesse affinché tale istanza [potesse] trovare eventuale positiva soluzione in sede di rinnovo dell’atto convenzionale con l’IST”. Nessun’altra comunicazione seguiva.
Così stando le cose, il prof. To., dapprima inoltrava formale diffida, e poi, stante l’inerzia dell’Università, proponeva ricorso al T.A.R. della Liguria per l’accertamento del diritto allo svolgimento di adeguata attività assistenziale in struttura convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale nonché per il risarcimento dei conseguenti danni patiti dal richiedente.
2. Il Tribunale, con sentenza parziale nr. 10659 del 2010, riconosceva il diritto del ricorrente allo svolgimento della prestazione assistenziale, avendo accertato che “non sussisteva, in buona sostanza, alcuna ragione che giustificasse un impedimento alla ripresa dell’attività assistenziale o nella struttura convenzionata in cui il ricorrente era stato precedentemente impiegato o, in ogni caso, in altra Unità Operativa tra quelle comprese negli elenchi allegati A, B e C della convenzione” e che “l’Università medesima, a fronte del diniego di assenso opposto dall’IST, avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per garantire l’inserimento del ricorrente nelle predette strutture, piuttosto che restare del tutto inerte”.
L’esame della richiesta risarcitoria veniva invece differito dal Tribunale a dopo l’esecuzione della sentenza, con conseguente sospensione del giudizio in parte qua, in quanto solo allora il Tribunale sarebbe stato “…..in grado di apprezzare compiutamente tutti i danni che il ricorrente possa aver patito dal comportamento tenuto dall’amministrazione”.
3. Passata in giudicato la sentenza parziale, in mancanza di spontanea esecuzione, il Prof. To. presentava ricorso per l’ottemperanza.
4.Il Tar, in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso, ed ordinava all’Amministrazione di eseguire il dictum della sentenza, contestualmente condannandola, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., alla penalità di €.1.000,00 mensili a partire dalla scadenza del termine di esecuzione di cui al dispositivo e fino all’effettivo conseguimento del diritto.
5. Solo in data 5 giugno 2012, in esecuzione dell’ordine giudiziale, il prof. To. veniva inserito nell’elenco del personale convenzionato IST.
5.1. Verificatesi le condizioni indicate nella sentenza parziale di accertamento, il Professor To. depositava istanza per la prosecuzione del giudizio originario (r.g. nr. 1200/2009) relativamente alla domanda risarcitoria, e chiedeva: a) il risarcimento del danno patrimoniale per la riduzione dei compensi percepiti; b) il risarcimento del danno all’immagine ed alla professionalità; c) il risarcimento del danno alla salute per lesione all’integrità psicofisica; d) il risarcimento del danno esistenziale da mobbing.
6. Il T.A.R. accoglieva in parte il ricorso e condannava l’Università al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma totale di euro 50.000,00 oltre interessi legali. In particolare, il giudice di prime cure, inquadrata la fattispecie nell’ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. ed individuato coerentemente il riparto dell’onus probandi, affermava, con riferimento al quantum del danno patrimoniale, che “parte ricorrente non ha fornito specifici elementi in base ai quali determinare l’effettiva somma mancante” e “analoghe considerazioni vanno svolte relativamente al venir meno dell’attività scientifica ed ai relativi introiti”. Procedendo in via equitativa provvedeva quindi alla liquidazione nella misura di €. 40.000,00 oltre interessi, tenuto conto e sottratte le somme percepite in base al giudizio di ottemperanza.
6.1. Per quel che concerne il danno all’immagine ed alla professionalità, il T.A.R. rilevava che “se per un verso i lamentati danni appaiono compresi nella minore attività scientifica svolta e sopra riconosciuta [con riferimento al danno patrimoniale], per un altro verso va in generale ribadito il principio per cui la pretesa risarcitoria prospettata in termini di danno all’immagine ed alla reputazione esige un’allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio di carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa nel comportamento contrario a norme del presunto autore dell’illecito, con l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa”. Sicché, non avendo il ricorrente prodotto alcun elemento di prova in relazione a tale voce di danno, la relativa richiesta veniva respinta.
6.2. Infine, in relazione al danno alla salute, il Tribunale, accertata la lesività del comportamento datoriale, l’esistenza del danno, nonché il nesso logico e la coincidenza temporale tra l’uno e l’altro, lo quantificava – tenuto conto degli elementi presuntivi, delle connesse certificazioni di malattia, ma anche dell’età lavorativamente avanzata, dello svolgimento di attività lavorativa da parte del danneggiato nel medesimo periodo, ed altresì, dell'”omessa attivazione di qualunque strumento giurisdizionale sollecitatorio con richiesta di tutela interinale d’urgenza” ex art. 1227 c.c. – in €. 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di quantificazione del danno.
7. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in appello l’Università degli studi di Genova, lamentando l’erroneità della sentenza sotto diversi profili.
7.1. In primo luogo, l’Università rileva come il T.A.R. abbia errato nel ritenere in colpa l’Amministrazione, posto che la medesima – per converso – avrebbe posto in essere tutte le iniziative necessarie per cercare di soddisfare le legittime richieste del ricorrente.
7.2. In secondo luogo evidenzia come non sia mai stato provato dal ricorrente in primo grado, né accertato dal giudice, il nesso di causalità tra il comportamento dell’Università e il danno patito dal Professor To., nesso – a dire dell’appellate – del tutto insussistente.
7.3. Nessuna prova avrebbe del resto fornito il ricorrente in ordine ai profili non patrimoniali del danno subito.
8. Nel giudizio si è costituito il Prof. To.. Il medesimo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in appello per nullità/inesistenza della prima notificazione – fatta al precedente domicilio eletto – nonchè tardività della seconda, effettuata dopo il (contestato) provvedimento di rimessione in termini del Consiglio di Stato. In particolare l’appellato chiede la revoca di tale provvedimento, per insussistenza dei presupposti di legge.
9. Il Professor To. ha inoltre proposto autonomo appello.
9.1 Censura, in particolare, il capo della sentenza di primo grado relativo alla quantificazione del danno patrimoniale, evidenziando l’erronea liquidazione equitativa. Sostiene, infatti, l’appellante, di aver pienamente assolto il proprio onere probatorio e di aver, ad ogni modo, richiesto che fosse licenziata una CTU, inspiegabilmente non disposta.
Evidenzia, inoltre, l’appellante, che il T.A.R. non avrebbe valorizzato adeguatamente il danno patrimoniale da perdita di chance, consistente nell’oggettiva diminuzione degli incarichi da relatore in convegni e delle occasioni di collaborazione con le aziende farmaceutiche.
9.2. In secondo luogo contesta la pronuncia nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il danno all’immagine ed alla professionalità. A tal riguardo l’appellante sostiene di aver incontrovertibilmente dimostrato”il verificarsi di tutta una serie di circostanze pregiudizievoli (il totale arresto delle pubblicazioni scientifiche; le difficoltà logistiche nello svolgimento dell’attività didattica; l’interruzione delle partecipazioni ai convegni in qualità di relatore (..); la sospensione delle partecipazioni alle commissioni di laurea in qualità di relatore etc. etc.) dacui univocamente si desume, in base all’id quod plerumque accidit, l’intervenuta lesione del prestigio e della reputazione professionale nel consesso lavorativo e sociale di riferimento”. 9.3. In terzo luogo, egli rileva l’esiguità e inadeguatezza della quantificazione del danno biologico operato dal T.A.R., evidenziando che il giudice avrebbe dovuto applicare alla percentuale di invalidità permanente del 30%, stabilita dalla perizia medico legale versata in atti, i parametri di liquidazione delle tabelle del Tribunale di Milano.
9.4. Infine contesta la mancata statuizione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale da mobbing, evidenziando che tale voce di danno risulta distinta ed autonomamente indennizzabile rispetto alle altre.
10. All’udienza del 18 maggio 2017, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
11. Il Collegio reputa necessario trattare congiuntamente entrambi gli appelli, trattandosi di gravami interposti avverso la medesima sentenza.
12. Principiando, quindi, dall’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Prof. To..
12.1. Essa non merita condivisione. Il Collegio ha a suo tempo correttamente concesso all’amministrazione appellante la rimessione in termini: se è vero che nell’incipit dell’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio (r.g. nr. 1200/2009) era indicato il nuovo domicilio del ricorrente, è nondimeno pacifico che la sentenza impugnata faceva invece riferimento al vecchio domicilio, circostanza che è sufficiente a far ritenere scusabile l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione notificante.
12.2. Nel merito, l’appello è tuttavia infondato. Risultano del tutto inammissibili le censure concernenti la colpa dell’Amministrazione ed il nesso di causalità, asseritamente insussistenti, in quanto tali questioni sono coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. nr. 10659 del 2010.
Tale pronuncia ha infatti definitivamente accertato la colposa inerzia dell’Università (“l’Università medesima (..) avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per garantire l’inserimento del ricorrente nelle predette strutture, piuttosto che restare del tutto inerte”), nonchè la riconducibilità delle lesioni subite dal ricorrente al comportamento omissivo dell’Amministrazione (“danni che il ricorrente possa aver patito dal comportamento tenuto dall’amministrazione”), sospendendo il giudizio solo in relazione alla determinazione dell’entità dei danni da risarcire.
12.3. Le rimanenti questioni relative al quantum debeatur, poste dall’Avvocatura, possono essere trattate unitamente ai motivi di appello proposti dal Prof. To..
13.Con il primo motivo il prof To. contesta la liquidazione equitativa del danno patrimoniale.
13.1.Il motivo non è fondato. Infatti, nel caso di specie, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. si è imposta in ragione dell’oggettiva difficoltà di determinare con precisione l’ammontare del danno derivante dal mancato percepimento della retribuzione connessa all’attività di convenzionamento e dai mancati introiti per l’attività scientifica (espressamente presi in considerazione, a dispetto di quanto sostenuto dal To.).
13.2. Anche per quel che concerne il secondo motivo di appello – ruotante sui profili non patrimoniali del danno – l’operato del TAR appare corretto. Può qui ribadirsi che grava sul richiedente il risarcimento, l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ma anche “ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui si possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26/05/2017, nr. 2489).
In particolare, nel caso di specie, in cui si discute di pregiudizio all’immagine ed alla professionalità, avrebbe dovuto essere fornita la prova dell’effettività dell’asserito discredito sociale, nonché della sua serietà, circostanze che, unitamente alla gravità della lesione, presidiano l’esigenza di non risarcire danni inesistenti o meramente bagatellari (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/10/2014, nr. 21424).
Tale prova non è stata raggiunta.
13.3. A conclusione di segno parzialmente diverso il Collegio giunge, invece, in riferimento al terzo motivo di appello. Come correttamente evidenziato dall’appellante, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che “nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (…),dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”, ferma restando la successiva “personalizzazione” del danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15/10/2015, nr. 20895; Cass. civ. Sez. III, 07/06/2011, nr. 12408; Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 19/01/2011, nr. 365).
Ciò detto, nel caso di specie, il Collegio comunque ravvisa concrete circostanze che inducono a giustificare l’opzione per la liquidazione equitativa “pura” operata dal Tar, e segnatamente: a) il carattere psichico della patologia (depressione maggiore), notoriamente connotata da multifattorialità; b) i conseguenti dubbi, sul piano valoriale più che scientifico, circa la totale riconducibilità eziologica della patologia al comportamento dell’amministrazione; c) il “buon fine” della controversia, conclusasi con il reinserimento del ricorrente nell’originaria struttura, circostanza che dovrebbe aver quanto meno parzialmente lenito la frustrazione e la percezione di ingiustizia vissute dal ricorrente; e) l’età del danneggiato al momento della cessazione della condotta lesiva.
Ciò che invece il Collegio non condivide è piuttosto la quantificazione operata dal primo giudice (€. 10.000), ictu oculi insufficiente ad integrare un serio ristoro.
Avuto riguardo ai contenuti ed alle conclusione cui giunge il consulente dell’appellante nella sua perizia medico legale (invalidità permanente del 30%) la somma che più si avvicina ad una giusta e congrua valutazione è piuttosto quella di €. 25.000, oltre, ovviamente, rivalutazione ed interessi.
13.4. Infine, in relazione all’ultima censura mossa dal Prof. To., al di là del rilievo sul mancato esame da parte del T.A.R., deve rilevarsi, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, cui la giurisprudenza amministrativa si è allineata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 19/01/2011, nr. 365), che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale (…), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, e le relative sentenze”gemelle” di pari data), con conseguente riconduzione ad unità del concetto di danno non patrimoniale alla salute, comprensivo di tutti gli aspetti con ricadute negative sull’integrità psicofisica e relazionale della persona lesa, da valutare in modo unitario e globale in un’ottica di personalizzazione con riguardo al caso concreto”.
Ad ogni modo, anche volendo considerare distintamente il danno esistenziale da mobbing, deve ritenersi assente nel caso di specie quel complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione, “tale da rendere tutti gli atti dell’amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all’interesse generale a cui sono normalmente diretti”, che integra la condotta di mobbing (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26/08/2016, nr. 3704; Cons. Stato, Sez. VI, 12/03/2015, nr. 1282).
14. In conclusione, l’appello proposto dall’Università degli Studi di Genova è respinto.
15.L’appello proposto dal prof. To. è accolto nei limiti di quanto sopra chiarito. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, il danno biologico è liquidato in €. 25.000. E’ conseguentemente disposta la condanna dell’Università per la differenza, ossia, €. 15.000. Fermo il resto.
16.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), riuniti gli appelli in epigrafe, definitivamente pronunciando: a) respinge l’appello dell’Università degli Studi di Genova; b) accoglie nei limiti di cui in parte motiva l’appello del Prof. To.. Per l’effetto condanna l’Università in favore di quest’ultimo ad ulteriori €. 15.000 (quindicimila) a titolo di maggior danno.
Condanna l’Università degli Studi di Genova alla refusione delle spese di lite sostenute dal prof. To., per entrambi i giudizi d’appello, forfettariamente liquidate in €. 4.000 (quattromila), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Sergio Fina – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere
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