Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 26 agosto 2015, n. 4017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2010, proposto da:
Ad.Pe., rappresentato e difeso dall’Avv. Ra.Mi., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Ra.Mi. in Roma, Via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
nei confronti di
St.Gh. ed altri, controinteressati non costituiti;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 21265/2010, resa tra le parti, concernente il concorso per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per l’odierno appellante Ad.Pe. ed altri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, Ad.Pe., ha prestato servizio precario nel personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima presso il Comando Provinciale di Crotone dal 2001 al 2002 e, successivamente, presso il Comando Provinciale di Varese dal 2002 al 2009.
2. Essendo stato pubblicato il D.M. n. 3747 del 27.8.2007, che ha indetto la procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura dei posti vacanti nella qualifica di vigile effettivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la stabilizzazione del personale volontario, egli ha fatto domanda per parteciparvi ed è stato sottoposto agli accertamenti dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale, previsti dall’art. 11 del bando.
3. Poiché la Commissione medica ha riscontrato nell’odierno appellante perdite dentarie multiple nella misura di 16, per un totale di denti mancanti non sostituiti da protesi fissa pari a 12 elementi, egli è stato escluso dalla procedura selettiva con provvedimento prot. n. 0000298 del 3.12.2009, adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
4. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, lamentandone l’illegittimità per la indebita applicazione retroattiva del D.M. n. 78 dell’11.3.2008, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
5. Nel primo grado di giudizio non si è costituita l’Amministrazione intimata.
6. Il T.A.R. Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 21260 del 25.6.2010, resa ai sensi degli artt. 21 e 26 della l. 241/1990, ha rigettato il ricorso.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso in primo grado.
8. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione intimata.
9. Con ordinanza n. 4822 del 20.10.2010 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata.
10. Infine, nella pubblica udienza del 2.7.2015, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
11. Con un primo motivo (pp. 4-5 del ricorso), invero assai stringato e generico, l’appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe trattenuto la causa in decisione, anche per la sentenza in forma semplificata, nell’assenza del difensore del ricorrente in prime cure e nella mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
11.1. Il motivo, al di là della sua genericità (e delle indimostrate asserzioni relative al tardivo avviso della fissazione dell’udienza camerale), è infondato, perché la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha sempre affermato, anche nel vigore della precedente legge processuale, che la mancata comparizione dei difensori all’udienza camerale non preclude al Collegio di trattenere la causa anche per la decisione in forma semplificata, e che l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire nella camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare (o, addirittura, di non costituirsi) non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all’art. 60 c.p.a. – e, già prima del codice, quella dell’art. 26 della l. 1034/1971 – e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
11.2. La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n. 6759).
12. L’appello, ciò premesso sul piano processuale, è nel merito infondato e va respinto.
13. Tema centrale della presente controversia è l’applicazione del D.M. n. 78 dell’11.3.2008 – che ha introdotto requisiti di idoneità psicofisica più rigorosi rispetto a quelli posseduti al momento della domanda e previsti dal precedente D.M. n. 228 del 3.5.1993 – alla procedura selettiva indetta con D.M. n. 3747 del 27.8.2007.
13.1. Assume l’appellante con il secondo motivo (pp. 5-15 del ricorso), in sintesi, che il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto disporre la sua esclusione per effetto dell’applicazione di un regolamento, approvato con decreto ministeriale, n. 78 dell’11.3.2008, entrato in vigore successivamente alla data di indizione della procedura selettiva (30.7.2007).
14. Dimentica però l’appellante che, ai sensi dell’art. 2, lett. g), del citato D.M. 3747 del 27.8.2007, è previsto il “possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni”.
15. Si tratta all’evidenza di un rinvio mobile e non fisso alla disciplina regolamentare che stabilisce il possesso dei requisiti psico-fisici, disciplina che non rimane quindi cristallizzata al momento di indizione della procedura e di partecipazione alla gara, e pertanto la successiva modifica apportata dal D.M. n. 78 dell’11.3.2008 non costituisce indebita applicazione retroattiva di una disciplina regolamentare sopravvenuta, recante requisiti più rigorosi per l’ammissione alla procedura.
15.1. Né giova sostenere che tale tesi, adeguatamente motivata dal primo giudice, contrasterebbe con il fondamentale principio che i requisiti devono essere posseduti dai candidati al momento in cui presentano domanda di partecipazione, perché l’art. 2, comma 2, del bando introduce un’eccezione a tale principio, del tutto ragionevole, come si dirà, e giustificata, proprio per i requisiti psico-fisici e attitudinali.
16. Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che il rinvio dell’art. 2, comma 1, lett. g), espressamente previsto dal bando, sia dinamico e non statico, perché rivolto alla fonte regolamentare dei requisiti nel suo contenuto attuale, quale vigente, cioè, al momento degli accertamenti sanitari e sino all’ammissione in ruolo dei candidati.
17. Diversamente ragionando infatti, come pure ha rilevato correttamente il T.A.R., si perverrebbe alla illogica conclusione di reclutare personale che, al momento degli accertamenti sanitari, non è più in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, nonostante il bando preveda espressamente che tali requisiti non siano cristallizzati nel D.M. n. 228 del 3.5.1993, ma siano soggetti anche alle eventuali ulteriori previsioni recate da successive modificazioni e integrazioni evidentemente sino alla conclusione della procedura.
17.1. È del resto un principio consolidato, nella giurisprudenza di questo Consiglio, che i requisiti psico-fisici dei candidati a posti nel pubblico impiego devono essere posseduti unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento stesso (Cons. St., sez. III, 16.4.2014, n. 1921).
17.2. Lo stesso art. 2, comma 2, del bando fa applicazione di tale fondamentale principio, introducendo un’eccezione, proprio per i requisiti psico-fisici e attitudinali, alla regola generale secondo cui essi devono essere posseduti al momento in cui vengono presentate le domande di partecipazione, e rinvia all’art. 11 del bando che prevede, coerentemente con tale fondamentale principio, che “i candidati risultati idonei all’accertamento (…) sono invitati a sottoporsi all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale” ai sensi della normativa vigente al momento della visita.
18. Ne segue che legittima è l’esclusione dell’odierno appellante, per aver egli un totale di denti mancanti – non sostituiti da protesi fissa – superiore a 12 elementi, in contrasto con quanto prevede l’art. 1, comma 2, all. B, punto 8, del D.M. n. 78 dell’11.3.2008, vigente al momento della visita medica e applicabile in forza di quanto dispongono, espressamente, l’art. 2, comma 2, e l’art. 11 del bando, né rileva il fatto che non sarebbe stato impossibile impiantare una protesi dentaria suppletiva prima della visita medica, che ha riscontrato l’edentulia in questione, assumendo valenza decisiva il mero dato oggettivo delle perdite dentarie multiple pari a 16 elementi all’atto della visita, rilevato dalla Commissione medica.
19. La valutazione del primo giudice va dunque immune da censura, dovendosi respingere l’appello qui proposto, con conseguente conferma del provvedimento di esclusione dell’odierno appellante dalla procedura selettiva.
20. Considerata la specificità della questione, oggetto del presente giudizio, e la mera costituzione formale dell’Amministrazione intimata, sussistono comunque gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 26 agosto 2015.
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