Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 31 agosto 2015, n. 4049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 467 del 2014, proposto dalla s.r.l. Eu., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo.Le., con domicilio eletto presso il signor Gi.Pl. in Roma, via (…);

contro

La s.r.l. Ca., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ro.Ve., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An.Ab. in Roma, via (…);

la Provincia di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ge.Ga. e Os.Me., con domicilio eletto presso il signor Gi.Ca. in Roma, via (…);

nei confronti di

La s.r.l. So.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, Sez. II, n. 2395/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade provinciali per l’ambito Ovest sub 4;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. La. e della Provincia di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Lo.Le. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con invito del 29 maggio 2013, la Provincia di Avellino indiceva una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria delle strade del proprio territorio, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte economiche superiori alla soglia di anomalia.

La lex specialis di gara prevedeva la suddivisione dei lavori in cinque ambiti, con possibilità per i concorrenti di presentare la propria offerta per tutti detti ambiti, ma di conseguire l’aggiudicazione con riguardo ad uno solo.

All’esito della procedura, con la determina dirigenziale n. 2892 del 17 settembre 2013, l’ambito n. 4 Ovest veniva aggiudicato in via definitiva alla s.r.l. So., mentre quello n. 2 Nord alla società s.r.l. Eu.

La s.r.l. La., classificatasi seconda in graduatoria dell’ambito n. 4 Ovest, proponeva ricorso al Tar Campania -Sezione staccata di Salerno – per ottenere l’annullamento delle risultanze della gara, con precipuo riguardo all’ambito n. 2 Nord.

La ricorrente, per l’ambito n. 2, ha dedotto che la commissione di gara avrebbe erroneamente fissato la soglia di anomalia delle offerte presentate, arrotondandola a tre cifre decimali (35,074) invece che determinarla considerando cinque decimali (35, 07432).

Tale errore avrebbe determinato l’illegittimità dell’aggiudicazione dell’ambito medesimo in favore della Eu., ambito che – invece – avrebbe dovuto essere assegnato a So., la cui offerta di 35,074 non si sarebbe potuta considerare anomala, perché inferiore (e non già pari) alla soglia di anomalia correttamente individuata.

Pertanto, per la tesi della ricorrente, la s.r.l. So. – qualora si fosse aggiudicata l’ambito n. 2 Nord – non poteva essere assegnataria anche dell’ambito Ovest, che sarebbe stato, conseguentemente, aggiudicato alla seconda in graduatoria, ossia alla stessa s.r.l. La..

Si costituiva in giudizio la società Eu. proponendo, a sua volta, ricorso incidentale avverso il verbale di gara, sostenendo che la commissione giudicatrice avrebbe errato nell’indicare la cifra intera risultante dal calcolo della soglia di anomalia, anziché quella arrotondata al terzo decimale.

La società So. – rispetto alla quale la notifica del ricorso principale non andava a buon fine – contumace non si è costituita in giudizio.

Con la sentenza 5 dicembre 2013, n. 2395, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, ritenendo che solo il bando di gara avrebbe potuto disporre limiti all’indicazione dei decimali, sicchè, in assenza di una siffatta previsione, la commissione non avrebbe dovuto effettuare alcun arrotondamento.

Il TAR rigettava il ricorso incidentale, ritenendolo manifestamente infondato

Il TAR riteneva altresì di autorizzare in sanatoria ex art. 52, comma 2, c.p.a., la notifica via pec del ricorso principale nei confronti della s.r.l. So. (la notifica è successivamente avvenuta).

Avverso tale sentenza, la s.r.l. Eu. ha quindi interposto l’appello in esame, chiedendone l’integrale riforma .

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Avellino e la società La., la prima associandosi al gravame proposto dall’appellante, mentre la seconda per resistervi.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame, la s.r.l. Eu. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto resa nell’assenza di una regolare notifica da parte della s.r.l. La. del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della s.r.l. So., aggiudicataria dell’ambito Ovest.

La società appellante ha dedotto che il ricorso di primo grado – pur se ammissibile perché notificato ad almeno un controinteressato – doveva essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato, senza che il Tar potesse autorizzare ‘in sanatoria’ una notifica da effettuare dopo la pubblicazione della sentenza di accoglimento del ricorso.

2. La censura dell’appellante è fondata.

3. Ed invero, risulta pacificamente che la notifica del ricorso effettuata in prime cure nei confronti della s.r.l. So. non si sia perfezionata, attesa la dizione “trasferito” riportata nella relata apposta in calce all’originale dell’atto.

La sentenza impugnata, pertanto, è stata pronunciata nel difetto di contraddittorio con la società controinteressata.

Tale sentenza va considerata del tutto irrituale, nella parte in cui – anziché ordinare l’integrazione del contraddittorio e consentire l’esercizio del diritto alla difesa alla s.r.l. So.Ge.Ed, – ha accolto il ricorso principale, contestualmente disponendo nei suoi confronti la notifica via pec del ricorso di primo grado.

Infatti, il principio del doppio grado del giudizio rileva nei confronti di tutte le parti e va di regola rispettato: per l’art. 49, comma 2, del c.p.a. il giudice può non disporre l’integrazione del contraddittorio “nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” e non anche quando intenda accogliere il ricorso.

4. Per le ragioni esposte, il primo motivo d’appello va accolto e, per l’effetto, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, in quanto resa in assenza del necessario contraddittorio.

Poiché il ricorso di primo grado è stato comunque notificato ad almeno un controinteressato, e considerata la richiesta di sua notifica anche nei confronti della s.r.l. So., va rimessa la definizione della causa al Tar Campania, Sezione di Salerno, ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo.

5. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per addivenire alla compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 467 del 2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara nulla la sentenza impugnata del TAR per la Campania, Sezione di Salerno, n. 2395 del 2013 e rimette la causa al giudice di primo grado, ex art. 105 c.p.a.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Carlo Saltelli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 31 agosto 2015.

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