Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 aprile 2016, n. 1532. La responsabilità precontrattuale sorge quando tra le parti erano in corso trattative, giunte ad un punto tale da far sorgere il ragionevole affidamento per la conclusione del contratto, ed una parte interrompa queste trattative senza un giustificato motivo. La sentenza ha anche precisato che questa responsabilità può sorgere nella fase successiva alla scelta, e che il recesso dalle trattative da parte della pubblica amministrazione comporta la violazione dei doveri di buona fede, correttezza, lealtà, ed anche dell’affidamento del privato
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