Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 14 gennaio 2015, n. 58

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7993 del 2014, proposto da:

Elettronica Bi.Me. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Lu.Tu., Fa.Ca., con domicilio eletto presso Lu.Tu. in Roma, Via (…);

contro

El. Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Se.Gu., con domicilio eletto presso Ma.Ga. in Roma, Via (…);

nei confronti di

Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Pi., An.Ma., con domicilio eletto presso An.Ma. in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00236/2014, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di manutenzione di attrezzature sanitarie in esercizio presso APSS, lotto xxx:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di El. s.r.l.:

Visto l’appello incidentale dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Ca., Gu. e Ma. su delega di Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento annullava, in accoglimento del ricorso della E.L. s.r.l. (d’ora innanzi: EL.), l’aggiudicazione alla controinteressata Elettronica Bi.Me. s.r.l. (d’ora innanzi: EB.) del lotto n. xxx della procedura per l’affidamento di servizi di manutenzione di attrezzature sanitarie in esercizio presso l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento (d’ora innanzi: APSS).

Avverso la predetta decisione proponeva appello EB., contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma.

Resisteva EL., rilevando l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

L’APSS proponeva appello incidentale, difendendo la legittimità del proprio operato, criticando la correttezza della decisione impugnata e concludendo, in conformità alle richieste di EB., per la sua riforma.

Con ordinanza in data 13 novembre 2014 veniva sospesa l’esecutività della decisione appellata.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014.

DIRITTO

1. – E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione all’EB. del lotto n. xxx della procedura per l’affidamento di servizi di manutenzione di attrezzature sanitarie in esercizio presso l’APSS, avente ad oggetto, in particolare, i “…servizi di accettazione delle richieste di intervento su guasto e di inoltro delle stesse ai fornitori dell’APSS e servizi di supervisione delle attività di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva e verifica periodica…”.

Il Tribunale di prima istanza ha giudicato illegittima tale determinazione sulla base del decisivo rilievo della doverosità dell’esclusione dell’EB., per il riscontrato difetto, in capo ad essa, dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa, quanto all’esperienza professionale maturata nella specifica attività oggetto del lotto n. xxx (ritenendo, in particolare, che il documentato espletamento di attività attinenti ai servizi di manutenzione diretta non valesse a dimostrare la competenza professionale, nella specie richiesta, relativa alla supervisione della manutenzione svolta dai fornitori dell’APSS).

La società appellante, con l’adesione dell’APSS, contesta la correttezza di tale giudizio, insistendo nel sostenere la sussistenza, in capo a sé, del requisito di partecipazione in questione e, quindi, la legittimità della propria ammissione alla gara.

2. – L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va accolto.

3. – Una corretta esegesi degli atti di gara, infatti, induce al diverso convincimento della coincidenza, ai fini che qui rilevano, dei servizi di supervisione con quelli di manutenzione diretta.

L’attestazione dell’espletamento di prestazioni di manutenzione diretta di macchinari in esercizio presso strutture sanitarie (pubbliche o private) vale, in altri termini, a soddisfare l’interesse pubblico all’acquisizione della documentazione di un’adeguata capacità professionale ai fini della gestione dei servizi di supervisione della manutenzione prestata da altri fornitori.

Tale giudizio (di equivalenza tra le due tipologie di attività) si fonda su un triplice ordine di considerazioni.

3.1 – Un primo, decisivo argomento è costituito dall’individuazione, da parte della stazione appaltante, del codice CPV (il n. xxx), quale classificazione di riferimento per tutti i lotti di gara (ivi compreso il n. xxx), che identifica i “servizi di riparazione e di manutenzione di attrezzature medico chirurgiche”.

Tale declaratoria implica, per quanto qui interessa, che anche i requisiti di capacità professionale dovessero essere dimostrati in coerenza con la ricordata classificazione, in quanto finalizzata proprio a definire l’oggetto della prestazione dovuta.

Ne consegue che l’esperienza documentata dall’EB. deve intendersi conforme alle esigenze dell’Amministrazione, per come cristallizzate nel bando di gara, e coerente con il settore economico di riferimento, per come identificato dal codice CPV sopra indicato.

Il fatto poi che non consti l’esistenza di un diverso codice per le attività di supervisione dell’attività di manutenzione diretta svolta da altri fornitori costituisce la migliore conferma della tesi dell’identità, ai fini che qui rilevano, delle due tipologie di servizi confrontate ed erroneamente distinte dai primi giudici.

3.2 – Un secondo argomento va, invece, individuato nel chiarimento fornito al quesito n. 11, là dove la stessa stazione appaltante, interpellata sulla questione qui controversa, ha identificato il settore oggetto della gara, proprio ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nella prestazione di “servizi relativi a manutenzione di attrezzature sanitarie” (e non di supervisione della manutenzione svolta da terzi).

Ora, se è vero che i chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis (Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1666), è anche vero che, nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4305).

Ora, nel caso in esame, non solo non è ravvisabile alcun conflitto tra il chiarimento al quesito n.11 e la disciplina di gara, ma lo stesso, al contrario, si rivela del tutto coerente con la classificazione dell’attività oggetto della gara, mediante l’assegnazione del suddetto codice CPV, e, quindi, provvisto del valore di interpretazione autentica sul contenuto dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

3.3 – Soccorre, da ultimo, il criterio ermeneutico relativo al principio del favor partecipationis (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 17 luglio 2014, n. 3777), che, quand’anche si reputasse dubbia la clausola sui requisiti di esperienza in questione, impone di preferire l’esegesi che, senza alterare il principio della par condicio, assicura la più ampia partecipazione di concorrenti alla gara.

3.4 – Risultano, quindi, dimostrate la sussistenza, in capo a EB., del requisito di capacità in questione, la correttezza della sua ammissione alla gara e, in definitiva, l’aggiudicazione ad essa del lotto n. xxx dell’appalto in discussione.

4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.

5.- La peculiarità della fattispecie giudicata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2015.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *