Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 13 marzo 2015, n. 1329
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7843 del 2014, proposto da:
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Em.De. ed altri, domiciliata in Roma, via (…);
contro
Co. S. Coop. P.A., rappresentato e difeso dagli avv. Ga.Pa. ed altri, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale (…);
nei confronti di
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
Eq. S.p.A.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 00900/2014, resa tra le parti, concernente recupero somme oggetto di sgravi fiscali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co. S. Coop. P.A. e di Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati D’A. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Co. S. Coop. P.A., impresa che, nel triennio 1995-1997, ha usufruito di agevolazioni, sotto forma di sgravi previdenziali e contributivi nel corso e per l’esercizio della propria attività commerciale, destinate alle imprese operanti nei territori di Venezia e di Chioggia ai sensi dell’articolo 5-bis del D.L. n. 96 del 1995 (convertito in legge dalla legge n. 206 del 1995) e dell’art. 27 del D.L. n. 669 del 1996 (convertito in legge dalla legge n. 30 del 1997), ha impugnato, innanzi al Tar Veneto, la comunicazione I.N.P.S. prot. I.N.P.S. 8800.02/12/2013.0173715 dell’8.1.2014 – Direzione provinciale di Venezia e il relativo formulario allegato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l’INPS eccependo preliminarmente la carenza di interesse a ricorrere per la natura endoprocedimentale degli atti impugnati e deducendo, in via subordinata, l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. – Con sentenza n. 900 del 23.6.2014 il Tar Veneto accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.
4. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPS, chiedendone, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure.
5. – Con ordinanza n. 4744 del 16.10.2014 la Terza sezione del Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l’esecuzione della sentenza impugnata.
6. – In data 19.11.2014, in prossimità della pubblica udienza, fissata al 27.11.2014, è stato depositato dall’odierno appellato Co. S. Coop. P.A. l’atto di rinuncia ad avvalersi degli effetti della sentenza impugnata.
7. – All’udienza del 27.11.2014 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
8. – Il Collegio prende atto della rinuncia, da parte della Co. S. Coop. P.A., ad avvalersi degli effetti scaturenti dalla sentenza oggetto di prime cure, a lei favorevole.
9. – La costante giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che, in un caso come quello intervenuto nel presente grado di giudizio, la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza che ha accolto il suo ricorso integra una causa estintiva del giudizio che comporta – pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell’abrogato art. 34, comma primo, della l. 1034/1971 – l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 11.11.2011, n. 5971).
10. – Ne segue che, essendo venuto meno nelle more del giudizio di secondo grado l’interesse dell’originario ricorrente, odierno appellato, il ricorso di prime cure debba essere dichiarato improcedibile e la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., debba essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso in primo grado e , per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo – Presidente
Salvatore Cacace – Consigliere
Roberto Capuzzi – Consigliere
Dante D’Alessio – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 13 marzo 2015
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