Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 10 aprile 2015, n. 1850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2013, proposto da:
Cl.Be., rappresentata e difesa dagli avv. Al.Bo., An.Me., con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Le. in Roma, via (…);
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- AGCOM, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Fl.Li., Va.Mo.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 07834/2013, resa tra le parti, concernente le risultanze della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 4 impiegati da assumere con contratto a termine della durata di anni 4 per lo svolgimento di mansioni operative – approvazione graduatoria delibera AGCOM 20.9.2012-risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Vista l’ordinanza cautelare 23.1.2014 n.345, che, ritenuto opportuno un approfondimento nel merito della questione, ha disposto la fissazione della causa alla pubblica udienza del 13 marzo 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Me. ed altri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera 22 luglio 2011 n.415 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) indiceva un concorso per l’assunzione di quattro impiegati con un contratto della durata di quattro anni con mansioni operative .
Il bando di concorso prevedeva (art.6) la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse (per 50 punti), una prova pratica (100 punti) e una prova orale (100 punti), disponendo che sarebbero stati ammessi alla prova orale i candidati con almeno 70/100punti e che sarebbero stati considerati idonei i candidati che, all’esame orale, avessero ottenuto almeno punti 70/100..
Espletata la prova pratica, cui hanno partecipato 14 candidati, tra cui l’appellante, degli iniziali 24 candidati, sono stati ammessi alla prova orale solo 4 candidati, ma non l’appellante. che aveva ottenuto alla prova pratica 61/100 punti, cioè inferiore alla soglia minima dei 70/100 punti .
Risultate idonee solo due candidate nella graduatoria finale, con delibera settembre 2012 n,439 AGCOM, approvata la graduatoria, ha dichiarato vincitrici solo le candidate Fl.Li. e Va.Mo., coprendo, quindi, solo due dei quattro posti messi a concorso .
1.1.Con ricorso al T.A.R. del Lazio (notificato in principio solo ad AGCOM il 23.9.2012 e poi anche alle due vincitrici in data 6/9.11.2012) l’interessata ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei risultati della intera procedura concorsuale e di vari atti connessi antecedenti allo svolgimento delle prove (quali la nomina della commissione), e susseguenti (quali i verbali della commissione medesima e la delibera di approvazione della graduatoria e nomina dei due vincitori in data 20.9.2012), precisando che chiedeva l’annullamento, in via principale, della mancata ammissione alla prova orale ed, in via subordinata, dell’intera procedura concorsuale; infine chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla mancata ammissione alla prova orale, da quantificarsi almeno nell’importo della retribuzione spettante a seguito dell’assunzione in servizio, oppure in via equitativa nonché l’accesso completo agli atti del concorso.
In particolare la candidata Be. contestava (con cinque articolati motivi), da un lato, la correttezza dell’attribuzione di soli 61 punti, anziché 70, per la prova pratica e, dall’altro, in via gradata, una serie di illegittimità procedimentali, che avrebbero comportato l’annullamento della intera procedura di concorso.
1.1.Con sentenza n. 7834/2013 il TAR Lazio, prescindendo dal profilo di inammissibilità dedotto dalla Avvocatura Generale dello Stato, nel merito ha respinto il ricorso con puntuale esame delle molteplici censure ( dando della sopravvenuta carenza di interesse quanto al diniego di accesso agli atti del concorso), spese compensate
Avverso la sentenza TAR, l’interessata ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con cinque articolati motivi, in cui ripropone le censure dedotte in primo grado e replica alle contrarie motivazioni della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio AGCOM, con atto meramente formale,chiedendo il rigetto dell’appello.
Le due vincitrici, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza 23.1.2014 n.345 la domanda di sospensione degli effetti della sentenza è stata respinta, con riferimento alla necessità di un approfondimento della causa nel merito sotto vari profili, mentre ne è stata disposta la sollecita fissazione della trattazione .
Con memoria del 10.2.2014 l’interessata, dopo aver fatto presente la tempestiva integrazione del contraddittorio innanzi al TAR, ha meglio illustrato i motivi di appello, insistendo per l’accoglimento dell’appello e della istanza risarcitoria “legata sia alla perdita di chance sia, in via assorbente, al danno di immagine ed alla reputazione professionale dell’appellante”.
Con memoria del 28.2.2014 AGCOM preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado per l’incompletezza del contraddittorio nei confronti delle due vincitrici nonché l’inammissibilità dell’appello, che deducendo generiche censure avverso la sentenza, si limiterebbe- in realtà- a riproporre i motivi esposti in primo grado; nel merito, poi, AGCOM ha puntualmente contro dedotto ai motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13.3.2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità sia della mancata ammissione dell’appellante alla prova orale del concorso, avendo ottenuto solo punti 61/100 (mentre il bando richiedeva un minimo di 70/100 punti) sia, in subordine, degli atti del concorso (graduatoria finale inclusa) con la conseguente domanda di risarcimento dei danni .
In via preliminare il Collegio ritiene di prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello eccepiti da AGCOM con memoria del 28.2.2014, in quanto (a parte il mancato rispetto del termine di cui all’art.101, comma 2 cpa) nel merito la sentenza TAR va confermata con motivazione integrata in parte qua.
2.1.Nel merito l’appellante, in primis, censura la sentenza TAR per aver ritenuto che correttamente la commissione aveva attribuito alla candidata/ricorrente nella prova pratica solo punti 61, non assegnandole 13 punti a causa dell’errore riscontrato nella predisposizione di un CUD, parte C, del 2012; errore consistente nell’aver cumulato i dati previdenziali correnti dell’anno 2011 con quelli corrispondenti alla corresponsione di compensi arretrati del 2010 ( primo motivo).
2.2.L’appellante sostiene di non essere incorsa nell’errore addebitatole: a suo dire, il calcolo complessivo dei dati previdenziali da inserire nel CUD 2012 (per il 2011) era esatto, essendosi la stessa limitata a sommare, nell’unico riquadro disponibile, sia i dati previdenziali relativi agli emolumenti dell’anno corrente 2011 sia quelli riferiti ai compensi arretrati del 2010 percepiti nel 2011 .
L’assunto non è condivisibile.
Come si legge nello stesso appello, nella prova pratica, fra i dati contabili da utilizzare per la compilazione del modello CUD riferito all’anno 2011, vi erano anche somme corrisposte come compensi arretrati (relativi all’anno 2010) soggetti a tassazione separata; nella parte C in un apposito riquadro dovevano essere riportati i contributi versati dal datore di lavoro nell’anno fiscale di riferimento.
Peraltro va detto che, per una imprecisione organizzativa, ai candidati era stato consegnato uno stampato del modello CUD composto di soli due fogli, anziché dei tre fogli che correttamente costituivano il modello della commissione; in conseguenza mancava l’apposito riquadro nel quale i candidati avrebbero dovuto indicare i contributi previdenziali versati sui compensi arretrati del 2010.
Come emerge dai verbali della commissione, l’appellante (al pari di alcuni altri candidati) ha erroneamente sommando i contributi previdenziali correnti dell’anno 2011 a quelli relativi ai compensi arretrati all’anno 2010, indicando il totale nel riquadro “ dati previdenziali e assistenziali INPDAP” dell’anno 2011 e, quindi, operando una errata commistione tra dati da tenere, invece, distinti.
2.3.La ricorrente ha dedotto che l’errore era stato causato dall’incompletezza dello stampato consegnato ai candidati, che avrebbe ingenerato confusione sulle corrette modalità di compilazione del CUD, non offrendo al candidato la scelta di collocare i dati previdenziali in riquadri distinti, ma vincolandoli ad utilizzare, comunque, l’unico riquadro disponibile.
Invece, come ha precisato la sentenza appellata, l’errore della candidata non può essere in alcun modo ricondotto alla presenza di un unico riquadro nel CUD per il 2011: infatti proprio sul punto (la collocazione dei dati previdenziali del 2010) il componente tecnico della Commissione, a seguito di una specifica domanda posta da uno dei candidati (nel corso dell’espletamento della prova pratica svoltasi in data 6 luglio 2012), aveva chiarito “contestualmente a tutti i presenti che i dati previdenziali afferenti alle somme arretrate assoggettate a tassazione separata dovranno essere riportati in calce alla seconda pagina del modello CUD fornito dalla Commissione” (pag. 4 del verbale n. 6 del 6 luglio 2012) .
Pertanto, dopo tale chiarimento, l’appellante avrebbe dovuto riportare i dati previdenziali riferiti ai compensi arretrati del 2010 in calce al riquadro della seconda pagina del modello CUD in cui aveva inserito i dati previdenziali riferiti all’anno 2011, come hanno fatto altri tre candidati.
2.4.D’altra parte, come ha rilevato l’Avvocatura Generale, l’errore compiuto nel sommare i dati relativi a due annualità diverse risulta, comunque, inescusabile, in quanto è nozione comune che in simili documenti fiscali i dati relativi ai redditi soggetti a tassazione separata debbono essere indicati distintamente e non vanno in alcun caso sommati o cumulati con quelli dell’annualità corrente .
Pertanto, anche volendo ammettere che l’interessata non avesse udito o compreso il chiarimento dato dal commissario, ciò non giustificava comunque che sommasse dati che, invece, operando correttamente avrebbe dovuto mantenere distinti.
Per le esposte ragioni, quindi, non risulta censurabile la decisione della commissione di non attribuire all’appellante gli ulteriori 13 punti, che le avrebbero consentito di raggiungere i 70 punti necessari per essere ammessa alla prova orale.
3. Si passa, quindi, al secondo e terzo motivo, che vengono trattati congiuntamente per la analogia di alcuni profili.
La ricorrente, nel ricorso di primo grado, aveva dedotto la illegittimità della procedura concorsuale per violazione del DPR n.487/1994, art.12 ed il travisamento dei fatti posti a base della decisione assunta dalla commissione : in particolare la commissione avrebbe illegittimamente stabilito i criteri di massima per la valutazione della prova pratica, non nella prima riunione, ma dopo che questa era stata già svolta; la distribuzione dei punteggi, inoltre, sarebbe stata illogica ed incongruente.
3.1.La sentenza del T.A.R. ha osservato che questo modo di procedere si deve considerare legittimo, visto che i criteri di massima sono stati elaborati, comunque, prima che venissero aperti i plichi contenenti gli elaborati.
Aggiunge la difesa di AGCOM che, in realtà, la commissione non aveva potuto fissare nella prima riunione i criteri per la valutazione della prova pratica, in quanto all’epoca non aveva ancora definito le modalità di svolgimento della prova in questione, per cui, una volta decise le modalità di svolgimento ( vedi verbali n.5-6 del 5 e 6 luglio 2012), poi, ha correttamente fissato i criteri di valutazione della medesima( vedi verbale 26 luglio 2012 n7)
Non sussiste, quindi, la violazione del bando e dell’art.12 DPR n487/1994 dedotta nell’ambito del terzo motivo di appello.
3.2.Peraltro (nel secondo motivo) l’interessata aggiunge che “in questa fattispecie” era necessario non solo che i criteri di valutazione venissero stabiliti prima dell’effettuazione della prova, ma che venissero, altresì, comunicati ai candidati in modo da consentire loro di comprendere quali aspetti della prova pratica la commissione avrebbe valutato; l’appellante si riferisce al fatto che per la busta paga la commissione aveva stabilito l’attribuzione fino a cinque punti sia per la “ presentazione grafica” sia per l’esposizione “ cronologicamente corretta”delle singole voci che compongono la busta paga.
In realtà la commissione non aveva l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che la esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore.
3.2.1.D’altra parte la rilevanza della presentazione grafica e dell’esposizione cronologicamente corretta dei dati contabili risulta strettamente connessa alla predisposizione di una busta paga predisposta secondo i canoni della chiarezza e della buona tecnica contabile, che devono consentire al dipendente la facile comprensione delle varie voci che compongono il suo trattamento economico mensile.
Non sussiste, quindi, neanche il vizio del giusto procedimento, dedotto nell’ambito dell’articolato secondo motivo di appello.
3.3.L’appellante, poi, ritorna sul profilo dell’illegittimità procedurale della prova, connessa alla circostanza che la commissione, distribuendo una facsimile di CUD di sole due pagine, avrebbero indotto i candidati ad una “non corretta trascrizione delle varie voci legate al modello CUD”.
Al riguardo, però, è sufficiente rinviare a quanto il Collegio ha già esposto a proposito del primo motivo di ricorso: infatti, pur se lo stampato consegnato per la compilazione del CUD era incompleto, tuttavia tale anomalia non appare sufficiente ad indurre in confusione i candidati, visto che la commissione ha dato oralmente ai candidati (mettendolo a verbale) le istruzioni opportune per una compilazione corretta del CUD, pur in mancanza della terza pagina .
3.4.Nell’ambito del terzo motivo, poi, l’appellante contesta la sentenza anche per il profilo che avrebbe omesso di pronunciare sulle censure dedotte in primo grado ( con il terzo motivo del ricorso) avverso la pretesa incongruenza dei punteggi attribuiti ai vari aspetti della prova pratica .
Al riguardo il Collegio rileva che la sentenza TAR ha esaminato anche questa censura, rappresentando che la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove è connotata da ampia discrezionalità per cui possono essere sindacati solo per manifesta illogicità ed irrazionalità, profili che, nel caso in controversia non si evidenziano.
3.5.Per la restante parte del terzo motivo di appello, poi, buona parte delle argomentazioni riproducono quelle del capo II e pertanto il Collegio rinvia a quanto sopra illustrato per dimostrarne l’infondatezza.
4.Con il quarto motivo l’appellante deduce l’asserita violazione della regola dell’anonimato.
La censura viene dedotta con riferimento alla circostanza che – ad avviso della ricorrente – la commissione avrebbe avuto la possibilità di esaminare gli elaborati dei singoli candidati nel momento in cui essi effettuavano (uno per volta) la stampa dei rispettivi elaborati servendosi dell’unica stampante presente nell’aula dove si svolgevano le prove.
4.1.In realtà l’ipotesi è inverosimile : infatti, premesso dalla stessa descrizione fatta dalla ricorrente emerge che la persona addetta a prendere dalla stampante il foglio avrebbe avuto soltanto la possibilità di dare un rapido sguardo all’elaborato da consegnare al candidato, la difesa di AGCOM ha precisato che sul primo foglio di ciascuna stampa vi era la dicitura “user”, uguale per tutti ed unica parte dell’elaborato visibile da chi lo estraeva dalla stampante per consegnarlo al candidato.
Pertanto la motivazione della sentenza appellata merita conferma anche per questo profilo.
5.Parimenti infondato risulta il quinto, ed ultimo , motivo di appello, con il quale la sentenza TAR viene contestata per non aver considerato la peculiarità di questa procedura concorsuale, in cui alcune candidate ( come l’appellante e le vincitrici) avevano avuto un lungo periodo di contatti lavorativi con AGCOM; tale situazione( a dire dell’appellante) avrebbe comportato la dedotta incompatibilità di taluno dei membri della commissione giudicatrice.
In realtà (a differenza di quanto deduce l’appellante) la sentenza TAR non ha omesso di valutare, ma ha escluso la provata sussistenza di “ elementi di fatto obiettivi e specifici relativi alla relazione personale e diretta tra i componenti della commissione di concorso ed i partecipanti alla procedura concorsuale”.
Infatti dalle prospettazioni dell’appellante emerge soltanto una circostanza generica: e cioè che alcuni dei candidati (fra i quali la stessa ricorrente), avendo lavorato per AGCOM, come consulenti del lavoro, per il servizio preparazione delle buste paga, avevano avuto occasione di conoscere per ragioni di servizio alcuni dei commissari; inoltre, come osserva la difesa di AGCOM, dal 2009 il servizio di predisposizione buste paga era stato affidato ad una società esterna, gestore anche all’epoca della procedura concorsuale..
5.1.L’appellante, tra l’altro, non fa alcun riferimento a specifici legami di amicizia o di ostilità, tali da far sospettare dell’inosservanza dell’obbligo di imparzialità da parte dei commissari; dagli atti del giudizio, invece, emerge che, nominata la commissione nel novembre 2011, solo il presidente fu sostituito nell’aprile 2012 a seguito dell’astensione dichiarata per motivi di convenienza, mentre ciascuno dei commissari, comunque, ha sottoscritto, prima dell’inizio delle prove, la dichiarazione di non incompatibilità con alcun candidato prevista dall’invocato DPR n.487/1994, art. 11, .
6.L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto anche della domanda di risarcimento dei danni, che l’appellante avrebbe patito a causa dell’esito negativo della procedura concorsuale.
7. Infine, in relazione all’esito della procedura concorsuale in controversia, il Collegio prende atto che le RSA di AGCOM nell’ottobre 2013 hanno presentato alla Corte dei conti, Procura Regionale del Lazio, Roma, un esposto sullo svolgimento del concorso, per sollecitare la verifica della eventuale sussistenza di fatti che possano comportare un danno erariale (vedi appello, pag. 9),.
8.In conclusione l’appello va respinto in toto con la conseguente conferma della sentenza TAR in epigrafe con motivazione integrata in parte qua.
Considerate le particolari caratteristiche del contesto nel quale si pone la controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti costituite, nessuna statuizione va presa con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe con la conseguente conferma della sentenza TAR in epigrafe con motivazione integrata in parte qua.
Spese compensate tra le parti costituite, nessuna statuizione con riguardo alle parti non costituite..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani – Presidente
Michele Corradino – Consigliere
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 10 aprile 2015.
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