Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 1 aprile 2016, n. 1315
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2015, proposto da:
Comune di (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Lu. Gr., con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza (…);
contro
Wi. Te. Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Sa., con domicilio eletto presso Gi. Sa. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2015, proposto da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall’avv. Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);
contro
Wi. Te. Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Sa., con domicilio eletto presso Gi. Sa. in Roma, Via (…); Comune di (omissis);
per la riforma
quanto a entrambi i ricorsi:
della sentenza del T.a.r. Toscana – Firenze: Sezione I n. 00240/2015, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per realizzazione impianto di telecomunicazioni;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Wi. Te. Spa e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e di Wi. Te. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Lu. Gr., Gi. Sa. e l’avvocato dello Stato Ti. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana dichiarava improcedibile il ricorso proposto da Wi. Te. S.p.A. (d’ora innanzi Wi.) contro il diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla medesima ricorrente ai fini dell’installazione di un impianto radio base per la telefonia mobile sulla torre campanaria della Chiesa di Sa. Ma. Ma. a (omissis) e annullava, in accoglimento del secondo, del terzo e del quarto ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento in data 7 maggio 2014 con cui il Comune di (omissis), in esito al riesame imposto dall’ordinanza cautelare del T.A.R., aveva nuovamente negato il predetto titolo autorizzatorio, giudicandolo carente di adeguata motivazione in ordine all’effettivo impatto dell’antenna sulla tutela degli interessi sottesi ai vincoli monumentale e paesaggistico.
Avverso la predetta decisione proponevano appello, con due distinti ricorsi, il Comune di (omissis) e il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, contestando la correttezza del gravato giudizio di illegittimità del diniego di autorizzazione controverso e concludendo per la riforma della sentenza appellata e per il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Resisteva, in entrambi gli appelli, la Wi., eccependo l’inammissibilità di entrambi, difendendo, nel merito, la decisione appellata e domandandone la conferma.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 10 marzo 2016.
2.- Gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., siccome rivolti avverso la medesima sentenza.
3.- Ancora in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità degli appelli formulate da Wi..
3.1- L’eccezione pregiudiziale riferita all’appello del Ministero appare, innanzitutto, essa stessa inammissibile, nella misura in cui, dalla confusa prospettazione articolata a suo sostegno, non è dato di comprendere con chiarezza in cosa si concreti la dedotta inammissibilità dell’appello del Ministero.
Dalla lettura dell’eccezione, infatti, per come articolata nel controricorso, non è dato evincere se Wi. contesti la sussistenza, in capo al Ministero appellante, della legittimazione o dell’interesse ad appellare e, in ogni caso, per quali ragioni l’Amministrazione difetterebbe dell’una o dell’altro, sicché, per tale assorbente ragione, l’eccezione dev’essere dichiarata inammissibile, siccome generica o, comunque, ambigua.
In ogni caso, la circostanza (incontestata) che il T.A.R. abbia annullato anche il diniego del nulla osta monumentale autorizza senz’altro il Ministero, sia sotto il profilo della legittimazione, sia sotto quello dell’interesse, ad impugnare la relativa statuizione, afferendo, semmai, la questione della sussistenza della motivazione del giudizio di illegittimità del provvedimento della Soprintendenza al merito dell’appello e non alle condizioni processuali della sua proponibilità.
3.2- L’eccezione pregiudiziale riferita all’appello del Comune dev’essere disattesa in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da Wi., l’impugnazione risulta fondata su puntuali, precise ed esaurienti critiche alla motivazione della decisione gravata, come si ricava dalla mera lettura dell’atto, sicché risulta rispettato l’onere processuale codificato dall’art. 101 c.p.a.
4.- Nel merito gli appelli sono fondati, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e vanno accolti.
4.1- Occorre premettere, in fatto, che il bene sul quale Wi. intendeva impiantare l’antenna, in relazione alla quale ha chiesto il rilascio del titolo nella specie controverso, risulta tutelato sia dal vincolo monumentale sia da quello paesaggistico e che entrambe le autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli (la Soprintendenza di Siena e di Grosseto e la commissione paesaggistica del Comune di (omissis)) hanno espresso una valutazione di incompatibilità dell’installazione dell’impianto con gli interessi tutelati, in ragione della compromissione e dell’alterazione che la stessa avrebbe irrimediabilmente arrecato all’integrità e alla fruizione del bene protetto.
4.2- Quanto, invece, ai limiti del sindacato di legittimità dei provvedimenti del tipo di quelli qui controversi, si deve ricordare che, secondo un consolidato e univoco insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3637), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la valutazione sottesa alla compatibilità di un intervento edilizio con vincoli paesaggistici (o monumentali), se motivata non in via apparente ma mediante la specifica indicazione delle ragioni di contrasto con le esigenze di protezione del bene, può essere sindacata solo se fondata su apprezzamenti palesemente irragionevoli o sulla fallace rappresentazione della realtà fattuale.
4.3- Orbene, nella fattispecie esaminata, l’installazione di un’antenna telefonica sulla bifora più alta del campanile della Chiesa di Sa. Ma. Ma., risalente al dodicesimo secolo ed ubicata nel centro storico di (omissis), è stata ritenuta incompatibile sia con il vincolo monumentale sia con quello paesaggistico, in quanto idonea ad alterare la percezione e l’integrità del bene protetto, in ragione della sua visibilità e dell’impatto dell’impianto sulla fruizione del monumento.
Dalla lettura dei pareri contrari formulati dalla Soprintendenza (per il vincolo monumentale) e dalla commissione comunale (per quello paesaggistico) si ricava che la motivazione delle relative valutazioni negative, per un verso, non può essere qualificata come apparente, indicando espressamente le specifiche ragioni della lesione che l’intervento arrecherebbe agli interessi sottesi ai rispettivi vincoli, e, per un altro, risulta del tutto coerente con la realtà fattuale esaminata.
Si tratta, quindi, di valutazioni che sfuggono a censure di irragionevolezza o di erroneità e che esulano, quindi, dal perimetro del sindacato di legittimità, risultando, anzi, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, del tutto logiche, proporzionate ed attendibili, nella misura in cui si fondano sul rilievo della lesione che l’impianto arrecherebbe agli interessi culturale e paesaggistico del campanile.
4.4- Né vale, di contro, obiettare che le autorità preposte ai vincoli hanno omesso qualsivoglia considerazione della marginalità dell’impatto dell’impianto progettato da Wi., atteso che la pacifica visibilità dell’antenna, per quanto mitigata da soluzioni realizzative preordinate a minimizzarla, valgono, di per sé, a fondare il giudizio di incompatibilità dell’installazione con le esigenze di protezione del bene vincolato.
5.- Alle considerazioni che precedono conseguono l’accoglimento degli appelli e, in riforma della decisione impugnata, il rigetto dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
6.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità che giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il secondo, il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti proposti in primo grado e compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Carlo Deodato – Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Depositata in Segreteria il 01 aprile 2016.
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