Il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici direttivi e semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale, con il limitecostituito dal merito delle scelte dell’Organo di autogoverno
Consiglio di Stato
sezione I
sentenza 15 giugno 2016, n. 6895
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Prima Quater
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11477 del 2013, proposto da: An.De.Pr., rappresentata e difesa dagli avv. ti Ma.Sa. e Ma.Di.Lu., con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sa. in (omissis);
contro
Il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p. t., e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ma.Br.Or., non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del Plenum del C.S.M. del 24 luglio 2013 di conferimento del posto di Presidente di Sezione del Tribunale di Genova, settore penale;
del D.M. 8.8.2013- V U.C.B. 5.9.2013 con il quale è stato decretato il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla controinteressata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 26 aprile 2016 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la dr.ssa chiedeva l’annullamento della delibera del 24 luglio 2013 e del conseguente D.M. 8.8.2013, con cui il C.S.M. ha conferito l’incarico di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Genova alla controinteressata, dr.ssa Or..
Premetteva la ricorrente lo sviluppo del proprio percorso professionale e di avere, pertanto, partecipato alla procedura per l’assegnazione del posto semidirettivo giudicante di primo grado di cui si tratta; precisava, poi, di essere stata oggetto di proposta per il conferimento da parte della quinta Commissione insieme alla controinteressata, ma che, nel corso della seduta del Plenum in data 24 luglio 2013, la proposta a favore della dr.ssa Or. otteneva un più elevato consenso.
Quindi, con unico articolato motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12, d.lgs. n. 160/2006, violazione e falsa applicazione della circolare n. P-19244 del 3 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, incongruenza, sviamento.
Sotto un primo profilo, denunciava i vizi della valutazione comparativa, per travisamento in fatto, della contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto l’Amministrazione sarebbe pervenuta al conferimento del posto in controversia, in violazione dei criteri fissati dalla disciplina di settore, incorrendo in gravi errori istruttori e attribuendo rilievo ad aspetti per nulla significativi per la controinteressata e, al contempo, omettendo di valutare o sottovalutando alcuni aspetti di particolare rilievo nel curriculum della ricorrente. Inoltre il CSM avrebbe dato rilievo, nella valutazione comparativa, ad alcuni elementi per affermare la prevalenza della controinteressata nei confronti di altri candidati, mentre quegli stessi elementi non avevano costituito oggetto di valutazione allorché si era svolta la comparazione con la ricorrente. Sotto altro profilo, lamentava come, pure in presenza di un curriculum ottimale e, comunque, non recessivo rispetto agli elementi valorizzati a favore della controinteressata, non fosse stata data preminenza alla maggiore anzianità di servizio posseduta dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento degli impugnati provvedimenti.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato eccependo l’infondatezza delle tesi propugnate dalla difesa attorea ed ha chiesto il rigetto del ricorso; non si era, invece, costituita la pure intimata controinteressata.
La trattazione della causa nel merito, già fissata per il 22 ottobre 2015, era stata differita alla pubblica udienza del 26 gennaio 2016, su istanza del difensore di parte ricorrente che aveva chiesto termine per depositare in atti, prima del passaggio in decisione della causa, la cartolina postale attestante il perfezionamento della notifica del ricorso alla controinteressata.
Quindi la Sezione, con ordinanza collegiale n. 2066/2016 del 16 febbraio 2016, ha assegnato alle parti un termine, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, del c.p.a., per presentare memorie vertenti su questione rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione, così motivando:“RILEVATO che la difesa di parte ricorrente, in vista della pubblica udienza, ha presentato, ora, istanza di rimessione in termini, ex art. 37 c.p.a., facendo presente che: -ha provveduto a notificare il ricorso alla controinteressata, ma la cartolina di ricevimento comprovante il perfezionamento della stessa non è pervenuta alla difesa medesima; -dal certificato di residenza della dr.ssa Or. risulta che la stessa risiede nel luogo indicato nella relata di notifica dell’atto; -di avere presentato in data 20 ottobre 2015 reclamo presso Poste Italiane spa che non ha provveduto a fornire copia della prova della notificazione; -che, pertanto, pure essendo stata effettuata la notificazione, non ha responsabilità nella impossibilità di provare l’avvenuto perfezionamento della notifica; CONSIDERATO che l’art. 45, comma 3, c.p.a., dispone che la parte che si avvale del servizio postale per la notificazione è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario e che, in assenza di tale prova, le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate; RITENUTO, dunque, che la prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario può essere data sino al passaggio in decisione del ricorso; RITENUTO di non poter accogliere l’istanza di cui sopra atteso che, nel caso de quo, la notifica è stata effettuata alla controinteressata e, per il notificante, si è perfezionata, giusta l’atto introduttivo depositato in atti, sin dal 6 novembre 2013, mentre la parte ricorrente, avvedutasi della mancanza dell’avviso di ricevimento, non si è tempestivamente attivata, avendo richiesto alla società Poste Italiane il duplicato dell’avviso stesso solo nel mese di ottobre 2015; CONSIDERATO, peraltro, che già alla pubblica udienza del 22 ottobre 2015 la trattazione della causa era stata rinviata al fine di consentire alla parte ricorrente di depositare la cartolina di ricevimento ai fini della prova della notifica alla controinteressata; RITENUTO che il deposito in atti degli avvisi di ricevimento della notificazione a mezzo posta (cartoline verdi) costituisce l’unica prova dell’avvenuta ricezione del ricorso, con la conseguenza che la relativa omissione, al momento del passaggio in decisione della causa, determina l’inammissibilità del ricorso, tanto più ove, come nel caso di specie, la parte controinteressata non si è costituita in giudizio; CONSIDERATO, pertanto, che la mancanza della prova che la notifica si sia perfezionata nei confronti del destinatario della stessa, così da potersi ritenere correttamente instaurato il contraddittorio, costituisce causa preclusiva per il Collegio della decisione in merito alle domande introdotte con il ricorso; ”.
Con memoria del 26 febbraio 2016 la difesa della ricorrente ha fatto presente che, in pari data, è pervenuta copia del duplicato attestante l’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti della controinteressata il 12 novembre 2013; ha, pertanto, chiesto la rimessione della causa sul ruolo delle pubbliche udienze, per consentire il deposito dell’originale del duplicato e, in subordine, la rimessione in termini ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 e 44 del c.p.a.; in data 31 marzo 2016 ha, quindi depositato il duplicato della cartolina verde attestante l’avvenuta notifica del ricorso alla controinteressata.
Alla camera di consiglio del 26 aprile 2016, riconvocata per il prosieguo, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare, il Collegio dà atto che la parte ricorrente, nei termini fissati per la presentazione di memorie con l’ordinanza collegiale n. 2066/2016 sopra richiamata, ha depositato in atti la prova dell’avvenuta notifica del ricorso anche nei confronti della controinteressata e che, pertanto, è stata dimostrata la rituale instaurazione del contraddittorio.
Essendo venuta meno la causa ostativa alla trattazione nel merito del ricorso, possono ora essere affrontate le questioni ivi introdotte.
II. E’ oggetto di impugnativa la procedura seguita dal CSM per il conferimento del posto Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Genova. La ricorrente, destinataria di proposta per il conferimento del posto in controversia, ma che ha ricevuto in Plenum un minore numero di voti rispetto alla controinteressata, reclama l’annullamento degli atti conclusivi della procedura, a suo dire viziati dalla mancata osservanza dei criteri e principi regolanti il conferimento di incarichi semidirettivi.
II. 1 Ritiene il Collegio utile una breve ricognizione della disciplina normativa che regola il conferimento degli uffici semidirettivi della magistratura ordinaria, nella parte in cui individua i criteri che devono orientare in concreto la scelta dei soggetti, sulla cui base si è proceduto allo scrutinio oggetto della contestata delibera.
Viene in rilievo, innanzitutto, il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i., e, per i fini di interesse, l’art. 12, e la circolare CSM n. P-19244 del 3 agosto 2010 – delibera del 30 luglio 2010, recante il testo unico sulla dirigenza giudiziaria.
La predetta circolare P-19244, della cui violazione si duole la ricorrente, affronta nella Parte II la specifica materia del conferimento degli incarichi semidirettivi, disponendo, in premessa, che i requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, e che ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato in riferimento alla stima acquisita all’interno e all’esterno degli uffici giudiziari di cui abbia fatto parte, oltre che per l’impegno profuso nell’attività giudiziaria, il rigore morale, le doti di carattere e le qualità umane.
Il paragrafo 1 stabilisce, poi, i criteri per il conferimento degli uffici semidirettivi, e prevede per tutti una valutazione fondata sui parametri “attitudine” e “merito”, che, in una valutazione integrata, “confluiscono in un giudizio complessivo e unitario”. L’anzianità, invece, di cui si esclude una pari rilevanza, viene in considerazione nei soli limiti indicati al successivo paragrafo 2.
La circolare chiarisce successivamente (parte II, paragrafo 1.1.) che il profilo del “merito” investe la verifica dell’attività anche giudiziaria svolta, e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza e impegno, secondo gli indicatori ivi analiticamente individuati.
Quanto, invece, alle “attitudini” la circolare stabilisce (parte II, paragrafo 1.2.) che esse si declinano in due categorie generali.
La prima categoria individuata, in conformità all’art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, è la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio e alle risorse disponibili. Viene in rilievo anche la propensione all’impiego delle tecnologie avanzate, la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, l’ideazione e la realizzazione degli adattamenti organizzativi.
Richiamati alcuni elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale, individuati direttamente dalla normativa primaria (art. 12, comma 10, d.lgs. 106/2006: pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura), e chiarito che nell’ambito della verifica attitudinale si pone anche il riconoscimento della pluralità delle esperienze maturate, la circolare P-19244 prescrive di verificare le doti organizzative anche con riguardo ai parametri e agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) del d.lgs. 160/2006 e inglobati nella stessa circolare.
La circolare P-19244 illustra quindi i 9 indicatori del parametro “capacità di organizzare e programmare l’attività”.
In coerenza con la normativa primaria di riferimento, il primo di essi è costituito dalle “1. Esperienze di direzione e organizzazione, desunte dallo svolgimento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di coordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro”; il secondo è rappresentato dalle “Esperienze di collaborazione nell’attività di direzione e/o organizzazione”; il terzo, dalle “Esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario”.
La circolare P-19244 illustra poi gli indicatori del parametro “capacità di gestire le risorse”.
La seconda categoria generale che la circolare P-19244 pone in rilievo nell’ambito del profilo attitudinale è quella delle “funzioni omologhe”, attraverso le quali vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante.
Il paragrafo 2 della parte della circolare in esame, specifica che con la riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione anche in relazione al conferimento degli uffici semidirettivi. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”, in quanto la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.
Il valore dell’esperienza viene, quindi, posto in rapporto ai diversi uffici da conferire e declinato in relazione alla tipologia di uffici semidirettivi da conferire.
Il paragrafo 4 della parte II della circolare, dedicato al giudizio comparativo per il conferimento degli incarichi semidirettivi, prescrive al punto 1 che la valutazione comparativa tra gli aspiranti all’ufficio è effettuata “al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali”, e che le ragioni della scelta devono risultare da una espressa motivazione.
Il successivo punto 2 del paragrafo 4 della parte II della circolare P-19244 dispone che il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze relative alla quantità e qualità del lavoro svolto, dai pareri dei consigli giudiziari, dalla scheda di auto relazione, dagli accertamenti effettuati dal CSM, dalle audizioni personali, dagli esiti delle ispezioni ministeriali, da qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del CSM o nella sua disponibilità, chiarendo che le decisioni disciplinari e i fatti ivi accertati sono sempre oggetto di valutazione.
Da tale excursus emerge con evidenza la consistenza e delicatezza dell’attività cui è chiamato il CSM in occasione del conferimento ai magistrati di un ufficio direttivo o semidirettivo che, anche in relazione alla peculiare rilevanza costituzionale dell’organo deliberativo, è indubbiamente espressione di un ampio potere discrezionale di scelta dell’organo di autogoverno.
II. 2 In relazione a tale ultimo aspetto, è parimenti utile ricordare, prima di affrontare le censure dedotte, quale sia l’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. in ordine alla scelta dei candidati da preporre agli uffici direttivi e semidirettivi della magistratura, sulla base della consolidata giurisprudenza (anche della Sezione) che si è ripetutamente espressa in merito.
Occorre precisare, invero, che seppure le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno della magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento ai magistrati dei detti uffici, costituiscano espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, per le ragioni sopra spiegate, queste, tuttavia non sono sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità.
Ed invero, la peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non è ragione di per sé sufficiente a far concludere che gli atti dal medesimo adottati a contenuto discrezionale siano esclusi dallo scrutinio giudiziale di legittimità che, pur non potendosi addentrare nel merito delle scelte compiute dall’organo, non si arresta alla mera verifica di conformità degli atti alla legge, ma si estende anche alla disamina dei vizi in cui si declina tradizionalmente la figura dell’eccesso di potere, secondo i relativi profili sintomatici.
Dunque, le determinazioni del C.S.M. sono soggette al sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria, con la precisazione, peraltro, che la scelta dell’organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità, alla quale il giudice amministrativo non può mai sovrapporre una propria autonoma valutazione.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici direttivi e semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal giudice amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale, con il limite, come sopra già evidenziato, costituito dal merito delle scelte dell’Organo di autogoverno.
III. Così delimitato l’ambito del sindacato giurisdizionale in materia e sulla basi delle coordinate sopra indicate, è possibile procedere all’esame dell’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta il conferimento del posto semidirettivo giudicante di primo grado in quanto la procedura valutativa sarebbe frutto di gravi travisamenti di fatto, proprio in ordine ad aspetti curriculari che hanno costituito oggetto di valutazione da parte del CSM, il più eclatante attiene alla durata dell’esercizio delle funzioni giudicanti per la ricorrente e alla durata dell’esercizio delle funzioni giudicanti penali in sede collegiale e dibattimentale per la controinteressata; in violazione della circolare del CSM, soprattutto con riferimento al criterio che valorizza la diversificazione degli incarichi e funzioni; contraddittoria ed irragionevole allorché non utilizza parametri omogenei nelle valutazioni comparative tra i diversi candidati (aspetti valorizzati a favore della controinteressata nella comparazione con altro candidato, non vengono presi in considerazione allorché si tratta di comparare il profilo della medesima con quello della ricorrente), omettendo di prendere in considerazione aspetti particolarmente qualificanti del curriculum della ricorrente (ad esempio le prolungate esperienze di Presidente dei Collegi o la prolungata e qualificata esperienza collegiale e dibattimentale maturata proprio nel settore penale).
III.1 L’esame della proposta della Quinta Commissione, poi recepita a maggioranza con la delibera impugnata, evidenzia che il C.S.M. ha affrontato la valutazione comparativa tra i diversi aspiranti, ricordando, in primis, che, sulla base della normativa regolamentare consiliare applicabile al concorso in esame, di cui alla sopra richiamata Circolare, la valutazione comparativa tra gli aspiranti è stata condotta con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio semidirettivo da conferire, precisando, in proposito, che la procedura riguarda la copertura dell’ufficio semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Genova, settore penale, ufficio giudiziario di notevoli dimensioni, con undici presidenti di sezione e 68 magistrati in organico, altre al dirigente. Il CSM ha fatto conseguire da tali premesse, relative alla consistenza dell’Ufficio in cui si colloca la Presidenza da ricoprire, l’utilità di porvi un magistrato dotato di conoscenze specialistiche nel settore penale e di capacità caratteriali, orizzonti culturali e competenze relazionali suscettibili di favorirne l’autorevole conduzione, nonché dotato di capacità organizzative e direttive e di tutte le ordinarie caratteristiche professionali che devono contraddistinguere un dirigente di ufficio giudiziario.
Premesso l’esame dei profili professionali dei candidati valutabili, il CSM pone poi in evidenza le ragioni che hanno fatto propendere per la controinteressata, esponendole nell’ampia motivazione contenuta nella delibera a proposito delle caratteristiche del merito e delle attitudini.
Anche nella valutazione comparativa con la ricorrente, di cui il C.S.M. non ha tralasciato di rimarcare la sicura e riconosciuta esperienza nei collegi di primo e secondo grado, tanto da essere stata destinataria di proposta alternativa, sono ben compendiate le ragioni che hanno indotto a propendere per la controinteressata, essendo stato rilevato che solo quest’ultima ha trascorso l’intera carriera nel settore penale, senza allontanarsene; parimenti, non si è allontanata dai ruoli giudicanti; ha presieduto stabilmente collegi in Tribunale; ha svolto le funzioni di magistrato referente per l’informatica, in ciò maturando particolari abilità ordinamentali e manifestando ottime attitudini organizzative; è infine, eccellente sul piano del merito, essendo straordinariamente laboriosa, oltre la media del proprio ufficio.
III.2 Il concorso integrato di tali precedenti di carriera hanno, pertanto, indotto a ritenere maggiormente pregnante, in relazione al conferimento dell’ufficio da assegnare, l’esperienza maturata dalla controinteressata e, si ritiene che tale sottolineatura costituisca idoneo supporto motivazionale alla scelta finale poi operata.
Non appare inutile ribadire, in proposito, che il CSM ha espresso un tipico giudizio di merito, attraverso il quale ha dosato e calibrato le diverse doti possedute dai partecipanti alla procedura, attribuendo la maggiore rilevanza a quelle ritenute più significative in relazione all’incarico da conferire; un tale bilanciamento incontra i già evidenziati limiti e coordinate, entro cui il vaglio giurisdizionale può essere esercitato, onde non travalicare in un inammissibile sindacato sul merito della scelta perseguita dal Plenum.
Deve essere, pure, precisato che il ragionamento della ricorrente, come sviluppato attraverso l’esplicitazione delle censure dedotte nel ricorso, non può essere seguito nella misura in cui questo condurrebbe, in sostanza, a sostituire la propria valutazione a quella operata dal Plenum, che, in presenza di due posizioni ugualmente idonee, ha poi optato per la nomina della controinteressata, sulla base di un bilanciamento di quelle doti e di quei requisiti dimostrati dalla medesima e ritenuti più confacenti alla specifica posizione.
III.3 Tanto precisato, osserva il Collegio che la stessa difesa erariale ammette che nell’ambito del confronto tra la controinteressata e la ricorrente viene riportata in modo erroneo, quale data in cui quest’ultima si sarebbe affacciata ai ruoli giudicanti, il 2002, invece che il 1992; peraltro, tale errore materiale non vale ad inficiare il giudizio svolto in modo complessivo nel raffronto tra i due magistrati, finalizzato comunque a sottolineare il possesso da parte della prescelta di quel complesso di doti che sono state ritenute prevalenti in relazione alla specificità delle esigenze proprie della Sezione della cui direzione si controverte. Una lettura della delibera non parcellizzata, ma complessiva, fa emergere che il dato che risulta essere stato maggiormente valorizzato, nel raffronto tra le due aspiranti, è quello del passaggio della ricorrente nel novembre 2009 alle funzioni di Consigliere di Corte di Appello, il che evidenzia che, comunque, la controinteressata vanta una maggiore e recente esperienza complessiva nel ruolo giudicante di primo grado, elemento, quest’ultimo ritenuto determinate per i fini di cui si tratta.
Pertanto, la rilevata incongruenza nell’esposizione di un elemento in fatto non è sufficiente ad inficiare la valutazione che ha portato alla scelta contestata.
Il CSM, infatti, ha anche bene evidenziato che l’aspetto preminente nel profilo attitudinale della controinteressata attiene alla più lunga permanenza di questa nei ruoli giudicanti penali di primo grado, ove ha maturato una significativa esperienza nella molteplicità di funzioni pretorili, gip e gup, giudice tutelare, giudice del dibattimento e componente supplente di Assise; sempre nel primo grado, la controinteressata ha presieduto per tre anni il collegio del riesame, ove ha impresso particolare efficienza nella gestione della sottosezione del Tribunale del riesame da lei presieduta dal 2001 al 2009 e proponendo al Presidente di Sezione un criterio automatico di assegnazione dei procedimenti poi inserito nelle tabelle e tuttora in vigore; inoltre ha svolto le funzioni di presidente f.f. della III sezione penale, con raggiungimento di risultati che sono stati ritenuti più brillanti di quelli riportati in analoghe esperienze organizzative vissute dalla ricorrente. Ancora, sul piano organizzativo, che, si ricorda, costituisce parametro attitudinale di primaria importanza, è stato evidenziato un altro elemento che ha indotto alla scelta, avendo la controinteressata rivestito il ruolo di referente per l’informatica, nell’ambito del quale ha saputo esprimere conoscenze ordinamentali e capacità di organizzazione del lavoro altrui, al contrario di quanto è stato possibile evincere dal curriculum della ricorrente.
III.4 Ritiene il Collegio che nemmeno può essere censurata la scelta del CSM nella parte in cui emerge in tutta evidenza la netta valorizzazione della competenza settoriale maturata dalla controinteressata rispetto alla maggiore diversificazione del percorso professionale della ricorrente che, a differenza della controinteressata, ha svolto anche le funzioni requirenti e giudicanti di secondo grado, dovendo essere sempre tenuto in considerazione l’obiettivo che si è prefissato l’organo consiliare prima di procedere all’esame dei curricula dei candidati.
Pertanto, trattandosi, come già si è detto prima, del conferimento della presidenza di una Sezione penale di un Tribunale di dimensioni medio-grandi, non appare illogica la scelta di porre alla direzione dell’ufficio un magistrato, non solo risultato eccezionale sul piano del merito, ma, altresì, dotato di capacità attitudinali, sia sotto il profilo della competenza specialistica che sotto quello delle ampie doti organizzative, in coerenza con gli specifici requisiti ritenuti necessari nel caso specifico, come indicati dallo stesso organo consiliare.
Peraltro, la circostanza che la ricorrente è stata destinataria di altra proposta per il medesimo incarico, all’interno della quale era stata invece valorizzata la più variegata esperienza professionale dalla medesima maturata, è indicativa del margine di opinabilità delle tesi che potrebbero essere tutte essere ugualmente sostenute in astratto, ma, tenuto conto del compito affidato dal legislatore in via esclusiva al CSM di bilanciamento e apprezzamento delle doti ritenute più confacenti in relazione all’incarico da conferire, è inammissibile spingere il sindacato di questo giudice in tale ambito.
III.5 Nemmeno convince la censura nella parte in cui prefigura una disomogeneità dei parametri valutativi utilizzati a seconda del soggetto preso in considerazione.
In disparte la considerazione che una diversificazione di elementi considerati appare quasi inevitabile in relazione ai diversificati curricula posseduti dai partecipanti alla procedura, deve essere rilevato che il giudizio del CSM per il conferimento di un incarico semidirettivo non può che assumere carattere complessivo e non analitico, considerato che il possesso di talune doti attitudinali ben può calibrare un giudizio di prevalenza rispetto alle doti possedute da altri candidati.
A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, non è onere del Consiglio motivare in maniera analitica con riferimento a ciascuno dei possibili elementi di apprezzamento in maniera assolutamente omologa nell’ambito della valutazione comparativa con i singoli candidati; né raffrontare i curricula professionali dei candidati in maniera analitica, dovendo il giudizio di comparazione essere complessivo ed evidenziare i profili di prevalenza presi in considerazione in relazione all’obiettivo funzionale perseguito.
III.6 Non coglie nel segno, infine, nemmeno l’ultimo profilo di censura, con cui si evidenzia che nella comparazione tra i profili dei due magistrati non si sarebbe tenuto in alcun conto la maggiore anzianità di servizio del ricorrente.
Come sopra già accennato, il criterio dell’anzianità non opera quale parametro preferenziale, ma è utile a connotare il consolidamento delle doti del merito e dell’attitudine in capo a chi abbia ricoperto per maggior tempo gli incarichi.
La maggiore anzianità, pertanto, lungi dal costituire un automatismo nel corso della valutazione, concorre, nell’ambito della valutazione ponderata propria dell’Organo di autogoverno, a connotare l’apprezzamento dell’attitudine e del merito in un’ottica comparativa, senza che però possa ipotizzarsi a priori, in ragione di ciò, una prevalenza in applicazione dei parametri che la normativa indica in modo tipizzato, dovendo tale apprezzamento essere calato nella singola procedura in relazione, da un lato, alle peculiarità dell’ufficio da assegnare e, dall’altro, in relazione alla platea dei partecipanti a quella procedura, che tutti insieme concorrono a determinare il livello ritenuto preferenziale.
In altri termini, le peculiarità del profilo professionale di ciascun magistrato sono destinate ad assumere una valenza differenziata, e a rilevare differentemente nel rapporto di comparazione con gli altri concorrenti, a seconda del tipo di incarico da conferire e delle specificità dell’ufficio da ricoprire, in base ad un apprezzamento discrezionale complesso che il Consiglio è chiamato ad effettuare allo scopo di garantire, nei singoli casi, l’individuazione non in astratto del magistrato fornito di maggiori capacità attitudinali, quanto del magistrato maggiormente idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative e di direzione del singolo ufficio di volta in volta in considerazione.
La motivazione resa in sede comparativa dal Plenum non solo ha evidenziato in modo diffuso le ragioni per cui ha ritenuto la controinteressata in possesso di doti prevalenti rispetto alla ricorrente, e, in un’ottica comparativa, e in ragione delle peculiarità dell’ufficio da conferire ha evidenziato le ragioni per cui la stessa è risultata essere più idonea al conferimento dell’ufficio semidirettivo a concorso. Per tali ragioni si comprende la minore rilevanza attribuita dal CSM alla maggiore anzianità di ruolo vantata dalla ricorrente, in applicazione delle nuove norme ordinamentali, primarie e secondarie, giacché si tratta di un elemento che, nella fattispecie, non assume quella significatività di maggior valore esperienziale in quanto recessivo rispetto al curriculum complessivo della controinteressata.
IV. L’esame complessivo delle censure dedotte induce il Collegio a respingere il ricorso; peraltro, tenuto anche conto della circostanza in fatto, come sopra ricordato, che la ricorrente è stata destinataria di proposta alternativa, sussistono le ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente FF
Donatella Scala – Consigliere, Estensore
Fabio Mattei – Consigliere
Depositata in Segreteria il 15 giugno 2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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