Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 giugno 2016, n. 2463

E’ illegittima l’esclusione di una società che ha spedito l’offerta con raccomandata, il postino ha inutilmente “provato” a recapitarla, lasciando il relativo avviso, e l’ha poi consegnata effettivamente il giorno dopo successivo alla scadenza del termine. La sentenza ha considerato determinanti, in base al principio del “favor partecipationis”, i seguenti elementi: che il plico con l’offerta è stato tempestivamente portato all’interno dell’Ufficio della Società; che il postino ha lasciato “l’avviso di giacenza, e che l’Amministrazione non si è curata di ritirare il plico”

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 9 giugno 2016, n. 2463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3254 del 2016, proposto dalla s.p.a. Me., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fe. Sc., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

l’Azienda Usl Latina, in persona del Direttore generale pro-tempore;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 224 del 13 aprile 2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per la parte appellante l’avvocato Fe. Sc.;

Considerato che nel corso della camera di consiglio è stato prospettato alle parti che il giudizio di secondo grado sarebbe stato definito con sentenza e rilevato che sussistono i relativi presupposti;

Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato,

Rilevato che l’atto di esclusione, impugnato in primo grado, ha rilevato che «il plico è pervenuto al protocollo oltre il termine per la presentazione delle domande», cioè oltre le ore 12 del 12 ottobre 2015, poiché il plico – pur essendo stato spedito l’8 ottobre 2015 con raccomandata delle s.p.a. Poste Italiane – non è stato tempestivamente consegnato all’ufficio (poiché il postino incaricato ha “provato” a recapitarlo alle ore 10,27 del 9 ottobre 2015, lasciando il relativo avviso, mentre poi lo ha consegnato effettivamente il giorno successivo alla scadenza del termine;

– rilevato che l’Azienda appellata ha dichiarato che il giorno 9 ottobre 2015 l’ufficio era aperto al pubblico ed ha più volte ricevuto la corrispondenza;

Considerato che:

– il plico è stato tempestivamente portato all’interno dell’ufficio della Azienda;

– non è contestato che il postino incaricato ha lasciato nell’ufficio della Azienda l’«avviso di giacenza» e che l’Amministrazione non ha curato il ritiro del plico;

Rilevato che – in base al principio del favor partecipationis – il Collegio ritiene preferibile rilevare che il plico in punto di fatto è stato comunque posto nella disponibilità dell’ufficio della Azienda entro il termine fissato nel bando, il che comporta l’illegittimità dell’atto di esclusione, mentre la tesi opposta (secondo cui non sarebbe stato rispettato il medesimo termine) comporterebbe la prevedibile insorgenza di ulteriori contenziosi tra le parti (con coinvolgimento della s.p.a. Poste Italiane), in assenza di qualsiasi interesse pubblico che giustifichi la mancata partecipazione dell’appellante alla gara;

Considerato che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto, con conseguente annullamento del contestato atto di esclusione;

Ritenuto che le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti per giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso n. r.g. 3254/2016) e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato di esclusione dalla gara di cui alla nota dell’ASL Latina del 4 dicembre 2015.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 09 giugno 2016

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