Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 marzo 2020, n. 10587
Massima estrapolata:
Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice dichiaratosi incompetente, ritenga a sua volta competente un terzo giudice.
Sentenza 23 marzo 2020, n. 10587
Data udienza 29 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Procedimento penale – Articoli 27 e 32 cpp – Conflitto di competenza – Articolo 22 cpp – Criteri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP MODENA;
nei confronti di:
GUP COMO;
con l’ordinanza del 21/08/2019 del GIP TRIBUNALE di MODENA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROCCHI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del GUP del Tribunale di Como;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di BOLZANO in difesa di: (OMISSIS), conclude con la richiesta per la competenza del GIP Tribunale di Modena per il capo 2 e per i capi dal 5 al 41;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di AVELLINO in difesa di: (OMISSIS) e (OMISSIS), si riporta alla memoria e ne chiede l’accoglimento;
L’avvocato (OMISSIS) del foro di GENOVA in difesa di (OMISSIS), si rimette alla memoria;
L’avvocato (D’UFFICIO) (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), conclude chiedendo la competenza del Tribunale di Como.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di GENOVA in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), si riporta alla memoria.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 giugno 2019, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como, nel processo a carico di (OMISSIS) + 40 per numerose imputazioni, dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Como ed ordinava la trasmissione degli atti, con riferimento ad alcune imputazioni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e, per altre, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena.
2. Con l’ordinanza del 21 agosto 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena solleva conflitto di competenza e dispone la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Pubblico Ministero aveva chiesto al Giudice di sollevare il presente conflitto e, in subordine, di confermare ai sensi dell’articolo 27 c.p.p. la misura della custodia in carcere, disposta e mai eseguita, nei confronti di (OMISSIS) con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como nonche’ i sequestri preventivi disposti da tale Giudice con due diverse ordinanze emesse nei confronti dello stesso (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Secondo il Pubblico Ministero richiedente, ai sensi dell’articolo 32 c.p.p., comma 3, in caso di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, il termine previsto dall’articolo 32 c.p.p., comma 3 sarebbe decorso dalla comunicazione ai giudici in conflitto della sentenza risolvente il contrasto.
3. Il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale contesta la dichiarata competenza per territorio del Tribunale di Avellino quanto al reato associativo di cui al capo 1 e sostiene la competenza del Tribunale di Como per i restanti reati sulla base del criterio suppletivo di cui all’articolo 9 c.p.p., comma 3.
Il difensore sostiene che il reato di impiego di denaro di provenienza illecita (capo 3), che e’ il piu’ grave, e’ legato da nesso teleologico con tutti i reati fine dell’associazione ed e’ contestato a (OMISSIS), che risponde anche degli altri reati, cosicche’, in forza del dettato delle Sezioni Unite, la competenza del Tribunale di Como deve radicarsi anche per gli altri imputati; in ogni caso, anche la dichiarazione infedele di (OMISSIS) era stata commessa in (OMISSIS).
Il difensore censura la separazione del processo in due diversi tronconi, che costringe (OMISSIS) e (OMISSIS) a subire due procedimenti penali per lo stesso reato e conclude perche’ la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Como.
4. I difensori di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria sostenendo la competenza del Tribunale di Bolzano o, in subordine, del Tribunale di Genova.
Ai tre imputati e’ contestato esclusivamente il reato di abusivismo finanziario di cui al capo 2 dell’imputazione. Si tratta, secondo l’imputazione sub 1, di promotori finanziari facenti capo a (OMISSIS) i quali avevano raccolto somme in ragione di contratti di investimento per conto di (OMISSIS) Gmbh.
I difensori contestano la sussistenza della connessione tra detto reato e quello di cui al capo 3 dell’imputazione, sottolineando l’indicazione ambigua del tempus commissi delicti di tale reato, atteso che la dichiarazione infedele di (OMISSIS) era indicata essere stata commessa oltre un anno dopo la data di consumazione del delitto di utilizzo delle somme.
Non sussisteva, comunque, la continuazione tra il capo 2 e il capo 3 dell’imputazione: quest’ultimo aveva ad oggetto un’attivita’ completamente diversa e del tutto avulsa dalle attivita’ contestate ai capo 2. Inoltre, la asserita continuazione non era comune a tutti i compartecipi: ai tre imputati, del resto, erano state contestate condotte successive alla presunta commissione del delitto sub 3.
Secondo i difensori, sussiste, invece, la connessione tra il delitto sub 2 e quello sub 4 ed e’ irrilevante la circostanza che il secondo sia stato contestato solo ad un imputato, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite. La competenza per il delitto sub 4 e’ del Tribunale di Bolzano, territorio dove era stata posta in essere la parte di condotta commessa in Italia.
Non sussiste, invece, connessione tra il delitto associativo e i reati fine indicati in rubrica.
Infine, poiche’ le attivita’ di abusivismo finanziario contestate agli imputati erano del tutto autonome da quelle contestate ad altri imputati, la competenza dovrebbe essere individuata in quella del Tribunale di Genova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente verificare se e in quale misura sussistano i presupposti per il conflitto sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
In effetti, il conflitto viene sollevato da un Giudice per le indagini preliminari, nell’ambito di un procedimento che e’ tornato, a seguito della sentenza di incompetenza, nella fase delle indagini preliminari, avverso una sentenza di incompetenza pronunciata all’udienza preliminare. L’articolo 22 c.p.p., commi 1 e 2 prevede che il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari riconosce la propria incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
Viene, pero’, in gioco l’articolo 27 c.p.p., atteso che nei confronti di due imputati, nel corso delle indagini preliminari svolte davanti all’A.G. di Como, erano stati emessi provvedimenti cautelari personali e reali. La sentenza di incompetenza impone l’emissione dell’ordinanza di conferma da parte del Giudice competente, che, quindi, puo’ sollevare il conflitto, alla luce del principio secondo cui la misura cautelare deve essere rinnovata, a pena di inefficacia, non solo nel caso in cui l’incompetenza venga dichiarata dallo stesso giudice dal quale detta misura sia stata disposta, ma anche quando siffatta declaratoria venga pronunciata dal giudice di una successiva fase del medesimo procedimento, sempre che il giudice che dovrebbe emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello che aveva disposto la misura. Ed invero l’articolo 27 c.p.p., al di la’ del tenore letterale, che sembra riferirsi solo all’ipotesi di identita’ tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara la propria incompetenza, risponde a un principio generale di carattere costituzionale che lo rende applicabile – in via di interpretazione estensiva, possibile in presenza di una norma formulata in modo non pienamente adeguato allo scopo chiaramente perseguito, o comunque in via di analogia in bonam partem – anche alle ipotesi di diversita’ tra i due giudici (Sez. 1, n. 4128 del 12/06/1997 – dep. 08/09/1997, P.M. in proc. Di Giovine e altri, Rv. 208428).
2.1. Nei confronti dei numerosi imputati sono contestati, al capo 1, il delitto di associazione per delinquere finalizzata a plurimi delitti di abusivismo finanziario, riciclaggio e truffa, contestati nei capi successivi: per tale imputazione associativa, il G.U.P. del Tribunale di Como ha dichiarato la competenza del Tribunale di Avellino.
Al capo 2 e’ contestato il delitto di cui all’articolo 110 c.p., articoli 166, 18 e 94 TUF per la condotta di offerta al pubblico, in assenza di abilitazione, di prodotti finanziari di investimento e/o di gestione collettiva del risparmio, condotta consumata per conto di tre societa’ straniere non autorizzate ad operare in Italia. E’ contestata l’aggravante del reato transnazionale.
Con riferimento a tale imputazione, il G.U.P. del Tribunale di Como ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Modena con riferimento alle condotte poste in essere in favore delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) Gmbh, mentre ha indicato la competenza del Tribunale di Avellino per le condotte poste in essere in favore della societa’ (OMISSIS) Ltd.
Al capo 3 e’ contestato il delitto di cui all’articolo 648 ter c.p. agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condotta di impiego in attivita’ economiche e finanziarie della somma di Euro 240.000, provento di dichiarazione infedele commessa da (OMISSIS); la somma era stata trasferita all’estero nella disponibilita’ della (OMISSIS). Con riferimento a tale imputazione e’ stata declinata la competenza in favore del Tribunale di Modena.
Tale competenza e’ stata indicata anche per il delitto di cui al capo 4, contestato al solo (OMISSIS): trattasi del delitto di cui all’articolo 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio) per il reimpiego della somma di Euro 257.900, parte del profitto dei delitti di abusivo investimento e truffa.
Infine, il G.U.P. del Tribunale di Como ha indicato la competenza del Tribunale di Modena per i restanti delitti contestati ai nn. da 5 a 41 del capo di imputazione, costituenti i reati fine dell’associazione per delinquere.
2.1. Secondo il G.U.P. di Como, benche’ i primi accordi relativi all’associazione per delinquere fossero stati conclusi in Svizzera, con la stipula di una scrittura privata, l’associazione aveva iniziato concretamente ad operare nel territorio di Avellino: presso quella sede era stata rinvenuta documentazione relativa a (OMISSIS), la prima “tesoreria” utilizzata dall’associazione, nonche’ la documentazione relativa alla societa’ (OMISSIS) Ltd.
Ad Avellino operavano (OMISSIS) e (OMISSIS), indicati come i primi promotori, organizzatori e gestori delle strutture operative dell’associazione.
La condotta di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria di cui al capo 2 era stata esercitata nella struttura operativa di Modena quanto alle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) Gmbh e in quella di Avellino quanto alla societa’ (OMISSIS) Ltd: di qui la decisione di scindere l’imputazione in relazione alla competenza territoriale.
L’attribuzione al Tribunale di Modena del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo 3 discende dalla considerazione che l’intera operazione era stata gestita personalmente da (OMISSIS), personale interlocutore di (OMISSIS), con la collaborazione di (OMISSIS), avvalendosi di (OMISSIS) Gmbh, che aveva sede a (OMISSIS) presso l’ufficio di (OMISSIS), che era la base operativa di (OMISSIS); quest’ultimo aveva “veicolato” il denaro della (OMISSIS) verso (OMISSIS) s.a..
Trattandosi di attivita’ complessa, che richiedeva diversi passaggi, il reato doveva ritenersi concretamente deliberato da (OMISSIS) a Modena, dove era stato disposta la complessa operazione di investimento. Cio’ benche’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) fossero stati controllati in un bar di una stazione di servizio ad (OMISSIS) mentre concludevano un contratto di investimento.
2.2. Il G.U.P. del Tribunale di Como riteneva insussistente il nesso della continuazione e quello teleologico tra il delitto associativo contestato al capo 1 e gli altri reati in contestazione: la continuazione non era nemmeno contestata, mentre i delitti sub 3 e 4 erano del tutto estranei all’ambito associativo. Il Giudice richiamava la giurisprudenza di legittimita’ sulla mancanza di connessione tra delitto associativo e reati fine, se non in casi eccezionali. Doveva ritenersi assente anche il vincolo teleologico tra il delitto di cui al capo 3 e tutti gli altri reati, atteso che l’impiego del denaro di (OMISSIS) non era stato commesso per eseguire i reati di abusivismo finanziario o le truffe ne’, al contrario, tali ultimi reati erano stati commessi per eseguire il delitto di cui al capo 3.
Con riferimento al delitto di cui al capo 4 (autoriciclaggio contestato a (OMISSIS)), il Giudice negava la connessione con gli altri reati ai sensi dell’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera c): in effetti, il fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro impiegato non integrava la connessione prevista da tale norma, ne’ il reato di autoriciclaggio era stato commesso per occultare gli altri reati in contestazione.
2.3. Non sussisteva nemmeno la continuazione tra tutti i reati di abusivismo finanziario, attesa l’autonomia delle strutture operative delle tre societa’ straniere, operanti anche in tempi diversi.
Piuttosto, sussisteva il vincolo della continuazione tra i reati di abusivismo finanziarlo e le truffe (i primi determinando la competenza territoriale, in quanto piu’ gravi delle seconde), e tra i delitti sub 3 e 4 relativamente alla posizione di (OMISSIS).
3.1. Il G.I.P. del Tribunale di Modena contesta l’attribuzione di competenza per il delitto sub 3.
Era discutibile che (OMISSIS), che aveva gestito personalmente tutta l’operazione, potesse averla concretamente deliberata a Modena, dove non risultava essere mai stato, mentre doveva ritenersi che la stessa fosse stata deliberata nello studio di commercialista di (OMISSIS) a (OMISSIS).
Per stabilire la competenza per il delitto di cui all’articolo 648 ter c.p. e’ necessario avere riguardo al luogo dove il denaro era transitato per essere impiegato nell’attivita’ finanziaria dai soggetti coinvolti: ebbene, il denaro era pervenuto sulla piattaforma (OMISSIS) con sede legale (effettua) a (OMISSIS).
3.2. Il G.I.P. del Tribunale di Modena contesta, inoltre, la sussistenza della continuazione tra i delitti di impiego di denaro di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p., capo 3) e autoriciclaggio (articolo 648 ter.1 c.p., capo 4). Tale secondo reato e’ contestato al solo (OMISSIS) e i fatti erano avvenuti a Bolzano, dove operava la societa’ (OMISSIS) Gmbh costituita con il provento delle condotte di abusivismo finanziario e di truffa.
3.3. Con riferimento al capo 2 (esercizio abusivo di intermediazione finanziaria), il G.I.P. osserva che la sede effettiva della (OMISSIS) non era a (OMISSIS), atteso che tutta la documentazione relativa a tale societa’ era stata sequestrata ad (OMISSIS). Non risultava che gli associati si riunissero a (OMISSIS) per prendere delle decisioni e la sede serviva, verosimilmente, solo come deposito per i documenti.
Secondo il Giudice, per la determinazione della competenza territoriale occorre tenere conto che il delitto di cui all’articolo 166 TUF e’ eventualmente permanente ovvero eventualmente abituale ovvero, ancora, ad esecuzione prolungata, pur potendo essere integrato anche dal compimento di un unico atto di raccolta di ordini di investimento da parte di un soggetto non abilitato. In sostanza, la sede della societa’ e’ irrilevante ai fini della determinazione della competenza, mentre sono decisivi gli atti mediante i quali il responsabile opera a contatto con i risparmiatori e quelli di collocazione delle risorse sul mercato finanziario.
Trattandosi di una pluralita’ di atti di un reato “eventualmente abituale”, la competenza deve essere determinata nel luogo dove il reato aveva avuto la sua ultima espressione: luogo non individuabile, con la conseguenza della necessita’ di applicare la regola suppletiva di cui all’articolo 9 c.p.p., comma 3; in effetti, da una parte non era condivisibile la scelta della concentrazione della competenza territoriale nei luoghi dove operavano gli studi professionali facenti capo ai protagonisti dell’associazione criminosa, dall’altra il numero di contratti era altissimo e gli stessi erano stati stipulati in tutto il territorio nazionale e, infine, i coimputati avevano residenze e domicili diversi.
Il ricorso alla regola suppletiva di cui all’articolo 9 c.p.p., comma 3, comporterebbe la competenza per territorio del Tribunale di Como, atteso che era la Procura della Repubblica presso quel Tribunale ad avere iscritto per prima la notizia di reato nel relativo registro.
3.4. Tale competenza si estendeva anche ai reati da 5 a 41, collegati per continuazione con quello di abusivismo finanziario di cui al capo 2.
4. Deve preliminarmente darsi atto che non puo’ essere messa in discussione in questa sede l’attribuzione al Tribunale di Avellino della competenza per territorio per il delitto associativo contestato al capo 1 nonche’ per il delitto di abusivismo finanziario, relativamente alla raccolta di somme per conto della societa’ (OMISSIS) Ltd, contestato al capo 2. Le osservazioni incidentali svolte nell’ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Modena su tale attribuzione non sono ovviamente idonee a creare un conflitto, che il Tribunale di Avellino non ha sollevato.
5. Non sussiste un conflitto di competenza con riferimento ai delitti sub 3 e 4.
La giurisprudenza costante di questa Corte esclude la sussistenza di un conflitto di competenza quando il secondo giudice al quale gli atti sono stati trasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente ritenga, a sua volta, la competenza di un terzo giudice (Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011 – dep. 05/04/2011, Confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 24992501; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005 – dep. 25/10/2005, Cimmino ed altri, Rv. 23292701).
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena sostiene che la competenza per il delitto contestato al capo 3 sia del Tribunale di Bologna, con riferimento alla sede della (OMISSIS), sulla cui “piattaforma” (OMISSIS) era transitato per essere impiegato nell’attivita’ finanziaria dei soggetti coinvolti. Tramite tale piattaforma i sodali, secondo il G.I.P. che ha sollevato il conflitto, erano venuti in possesso della somma di denaro.
Quanto al delitto di cui al capo 4 al solo (OMISSIS), il G.I.P. del Tribunale di Modena sembra indicare la competenza del Tribunale di Bolzano, citta’ dove (OMISSIS) avrebbe costituito la societa’ (OMISSIS) Gmbh e avrebbe acquistato otto autovetture.
Gli atti devono essere, quindi, restituiti, con riferimento a tali reati, al G.I.P. del Tribunale di Modena; l’A.G. di Modena – con le forme previste dal codice di rito con riferimento alla fase procedimentale – potra’ provvedere alla trasmissione degli atti a quelle ritenute competenti.
La soluzione adottata, comunque, e’ coerente con la palese insussistenza di un vincolo giuridicamente efficace di connessione tra tali due reati e gli altri contestati: si tratta di episodi specifici, aventi una loro autonomia, contestati a pochi imputati (al solo (OMISSIS) il delitto sub 4) e nei quali nessun profilo di truffa si rinviene.
6. In definitiva, il conflitto denunciato sussiste per il delitto di abusivismo finanziario contestato al capo 2, limitatamente alla parte di condotta relativa alla raccolta di investimento per conto delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ per i reati contestati da 5 a 41.
Si deve rilevare che entrambi i Giudici non dubitano della connessione tra tali delitti in conseguenza della continuazione e, quindi, in forza dell’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera b).
Si deve, ancora, rimarcare che il delitto sub 2 e’ quello piu’ grave tra i reati contestati: in effetti, benche’ all’epoca dei fatti il delitto di cui all’articolo 166 TUF fosse punito con una pena fino ad anni quattro di reclusione, deve tenersi conto dell’aggravante della transnazionalita’ contestata, in quanto circostanza ad effetto speciale; in definitiva, il delitto in questione e’ punito fino a sei anni di reclusione e, quindi, piu’ gravemente delle truffe.
Le considerazioni svolte dal G.I.P. del Tribunale di Modena con riferimento alla determinazione della competenza per il delitto di abusivismo finanziario sono convincenti: la sede della societa’ non e’ affatto decisiva alla luce della condotta contestata – offerta al pubblico di prodotti finanziari di investimento e/o di gestione collettiva del risparmio e perfezionamento di mandati fiduciari e di ingenti somme di denaro – atteso che le stesse si svolgevano su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di reato eventualmente abituale, che puo’ consistere anche nella reiterazione di piu’ condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato (Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016 – dep. 20/02/2017, Manzini, Rv. 269451) o, in altre parole, un reato di pericolo a consumazione prolungata (Sez. 5, n. 16118 del 14/12/2015 – dep. 19/04/2016, Taddei, Rv. 267142); nel caso di specie, in cui plurimi sono i concorrenti e numerosi i contratti stipulati su tutto il territorio nazionale, risultando impossibile stabilire quale sia l’ultima attivita’ abusiva per la quale e’ cessata la permanenza, e’ inevitabile e corretto utilizzare il criterio suppletivo di cui all’articolo 9 c.p.p., comma 3, che, per di piu’, favorisce un piu’ agevole svolgimento del processo, seguito dal P.M. che ha condotto le indagini.
Per tali reati deve, quindi, essere dichiarata la competenza del G.U.P. del Tribunale di Como al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Como, al quale dispone trasmettersi gli atti, per i reati contestati al capo 2, limitatamente a quelli commessi per conto delle societa’ (OMISSIS) S.A. e (OMISSIS) GMBH, nonche’ per quelli di cui ai capi da 5 a 41. Dichiara insussistente il conflitto per i reati di cui ai capi 3 e 4 e dispone per tali reati, la restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Modena.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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