Configurabilita’ del “riconoscimento” dei vizi

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6295.

La massima estrapolata:

Configurabilita’ del “riconoscimento” dei vizi che, ai sensi dell’articolo 1495 c.c., comma 2, esonera il compratore dall’onere di tempestiva denuncia e che puo’ aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia

Ordinanza 4 marzo 2019, n. 6295

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30046-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 726/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 726/2017, ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. al decreto ingiuntivo n. 326 del 2009, emesso dal Tribunale di Perugia in favore della (OMISSIS) s.p.a..
2 In particolare, la Corte ha rilevato la decadenza dell’opponente dall’azione ex articolo 1495 c.c., per avere denunciato i vizi dell’opera dopo che era decorso il termine di otto giorni.
Avverso tale sentenza ricorre, con un quattro motivi, la (OMISSIS) s.r.l..
Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a..
Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
In prossimita’ dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve senz’altro esaminarsi, per ragioni di priorita’ logica, il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 1495 c.c., per non avere la Corte territoriale preso in esame e valutato il “riconoscimento dei vizi”, ritualmente dedotto dalla ricorrente nel giudizio di merito.
Il motivo di ricorso e’ fondato.
La Corte territoriale, invero, ha attribuito efficacia dirimente alla decadenza dalla domanda di garanzia, ritenendo, alla stregua dell’attivita’ istruttoria svolta, che la ricorrente avesse avuto contezza dei vizi dei beni e cionondimeno non si fosse immediatamente determinata alla loro denunzia, cosi’ incorrendo in decadenza; il giudice di appello ha peraltro del tutto omesso di prendere posizione in ordine alla configurabilita’ del “riconoscimento” dei vizi che, ai sensi dell’articolo 1495 c.c., comma 2, esonera il compratore dall’onere di tempestiva denuncia e che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, puo’ aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia (Cass. 23970/2013).
Tale questione, specificamente riproposta dalla ricorrente nell’atto di impugnazione ha evidente carattere di decisivita’, atteso che, come gia’ evidenziato, il “riconoscimento” dei vizi ex articolo 1495 c.c., comma 2, se accertato, comporta il superamento della decadenza in capo all’acquirente per mancanza di tempestiva denunzia dei vizi medesimi.
L’accoglimento del presente motivo, stante il carattere pregiudiziale del relativo accertamento, assorbe l’esame degli altri motivi.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata per nuovo esame, con rinvio alla corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso.
Assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

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