Consiglio di Stato, Sentenza|16 agosto 2021| n. 5878.
Concorsi pubblici ed il voto numerico.
Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
Sentenza|16 agosto 2021| n. 5878. Concorsi pubblici ed il voto numerico
Data udienza 20 maggio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Concorsi pubblici – Prove e titoli – Voti numerici – Giudizio tecnico discrezionale della commissione – Criteri di massima di valutazione – Dpr 9 maggio 1994 n. 487
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Vo., con eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
contro
l’Agenzia Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Rita Semeraro e Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G. Pecorilla in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
l’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione Prima) n. -OMISSIS-, notificata il 26 novembre 2018, pronunciata nel giudizio di primo grado n. r.g. -OMISSIS-.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2021 il Cons. Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Giuseppe Fanelli, l’avvocato Angela Rita Semeraro e l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
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FATTO
1. Con ricorso innanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, gli odierni appellanti – insieme ad altri ricorrenti – hanno esposto:
1.1. – di essere tutti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate,-OMISSIS-, con la qualifica di seconda area/F4;
1.2. – che in data 24 dicembre 2009 il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 2009/193306, indiceva una procedura selettiva interna per il passaggio di personale della medesima Agenzia dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti;
1.3. – di aver tutti partecipato alla suddetta procedura selettiva relativamente al profilo di “funzionario-processi di missione Uffici periferici” e che, a seguito dell’espletamento delle prove d’esame, tutti i ricorrenti conseguivano l’idoneità ;
1.4. – che pertanto tutti i ricorrenti venivano inseriti nella terza area funzionale e sottoscrivevano il relativo contratto individuale di lavoro;
1.5. – che tuttavia, a seguito di ricorsi proposti da taluni partecipanti alla medesima selezione avverso il giudizio di non idoneità conseguito nella stessa, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, confermava le sentenze del Tar per la Puglia, che avevano disposto “la rinnovazione della procedura concorsuale a partire da una nuova valutazione di tutti gli elaborati”;
1.6. – che in conseguenza della nuova valutazione, effettuata da diversa commissione in rinnovazione in parte qua della procedura concorsuale, ai ricorrenti veniva comunicato il giudizio di non idoneità .
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2. I ricorrenti impugnavano pertanto il giudizio di non idoneità comunicato in data 7 marzo 2017 e dei relativi atti presupposti, con ricorso articolato nei seguenti otto motivi:
2.1. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, non avendo la prima commissione (incaricata di effettuare tutte le operazioni necessarie al ripristino dell’anonimato) garantito la necessaria anonimizzazione degli elaborati in quanto “in trasparenza, soprattutto sui fogli degli elaborati, il numero apposto dalla vecchia commissione si leggeva chiaramente avendo quest’ultima utilizzato un pennarello nero” e visto che “molti elaborati […] presentavano segni vistosi apposti dalla vecchia commissione a margine, segni che risultava difficile se non impossibile coprire” (pag. 8 del ricorso);
2.2. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, poiché alla seconda commissione (incaricata di procedere alla rivalutazione degli elaborati) “il materiale concorsuale è pervenuto privo delle condizioni di anonimato” (pag. 9 del ricorso);
2.3. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, non essendo stata previamente resa nota la composizione della prima commissione;
2.4. – violazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992, essendo stata violata la normativa di genere nella composizione della seconda commissione;
2.5. – violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 487/1994 in quanto i componenti delle due commissioni non avrebbero sottoscritto la dichiarazione circa l’insussistenza di ragioni di incompatibilità ;
2.6. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, non essendo chiaro se la seconda commissione abbia o meno stabilito nuovi criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali;
2.7. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, arbitrarietà ed illogicità, per illegittimità dei criteri di valutazione degli elaborati adottati dalla seconda commissione, qualora tali criteri fossero stati mutuati da quelli usati per la prima procedura di correzione degli elaborati, per mancanza di analiticità ;
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2.8. – eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, travisata considerazione dei presupposti, stante l’evidente diversità di giudizio da parte della seconda commissione (incaricata della rivalutazione degli elaborati) rispetto ai giudizi positivi attribuiti ai ricorrenti in sede di prima correzione.
3. I ricorrenti inoltre proponevano domanda di accesso, ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., impugnando il diniego opposto dall’amministrazione per l’ostensione dei seguenti documenti:
3.1. – copia integrale degli atti e dei verbali sia della Commissione di rivalutazione, sia della Commissione incaricata di ripristinare il carattere anonimo dei plichi contenenti gli elaborati;
3.2. – gli elaborati individuali di ciascuno dei ricorrenti sia relativi al quesito a risposta articolata che al quesito a risposta sintetica;
3.3. – gli elaborati relativi al quesito a risposta articolata ed al quesito a risposta sintetica di alcuni candidati.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, a fronte dell’accesso avvenuto nelle date del 18 dicembre 2017 e del 12 gennaio 2018, sono stati impugnati gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle commissioni d’esame (di ripristino dell’anonimato e di rivalutazione degli elaborati), nonché la graduatoria definitiva di merito approvata con provvedimento del Direttore -OMISSIS-dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 64796 dell’11 dicembre 2017 (nella parte in cui non contempla i ricorrenti quali vincitori del concorso), unitamente ai provvedimenti di reinquadramento in minus dei ricorrenti.
5. Il ricorso per motivi aggiunti era articolato nei seguenti undici motivi:
5.1. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, in quanto, in sede di accesso eseguito il 18 dicembre 2017, è stato riscontrato che, come dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo, lo “sbianchettamento” degli elaborati, eseguito dalla commissione incaricata del ripristino dell’anonimato, non ha consentito la richiesta anonimizzazione, essendo comunque visibili i segni grafici in controluce;
5.2. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, violazione di giudicato, in quanto, come già dedotto con il secondo motivo del ricorso introduttivo, alla seconda commissione, incaricata della rivalutazione degli elaborati, il materiale concorsuale è pervenuto privo delle condizioni di anonimato;
5.3. – violazione dei principi di trasparenza di cui al d.p.r. n. 487/1994, in quanto, a seguito degli accessi, come già dedotto con il terzo motivo del ricorso introduttivo, non vi sarebbe prova che la composizione della prima commissione – incaricata della anonimizzazione degli elaborati – fosse stata previamente resa nota;
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5.4. – violazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1993, in quanto, come già dedotto nel quarto motivo del ricorso introduttivo, è stata violata la normativa di genere che richiede che “almeno un terzo” dei componenti sia riservato alla componente femminile: invece nel caso di specie la commissione incaricata della rivalutazione degli elaborati prevedeva entrambi i componenti supplenti di sesso femminile, quando invece “il secondo componente supplente non può che appartenere ad altro genere” (pag. 16 del ricorso per motivi aggiunti), con uno squilibrio di genere tanto più grave in quanto l’unico componente effettivo sostituito è stato assente per quasi la metà del totale complessivo delle adunanze;
5.5. – i ricorrenti hanno manifestato il difetto di interesse alla decisione del quinto motivo del ricorso introduttivo, dato che, dagli esperiti accessi, “è risultato in effetti che le commissioni che hanno esaminato i candidati hanno in effetti sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità tra essi ed i concorrenti” (pag. 18 del ricorso per motivi aggiunti);
5.6. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, in quanto dagli accessi è emerso che la commissione incaricata della rivalutazione degli elaborati, con il verbale n. 1 del 7 luglio 2016, ha adottato gli stessi criteri di valutazione già utilizzati in occasione della prima correzione degli elaborati stessi, trattandosi della pedissequa riproduzione dei criteri stabiliti ai punti 4.2), 4.3) e 4.4.) del decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 193306 del 24 dicembre 2009, che aveva indetto la procedura selettiva in esame; di conseguenza “se i criteri sono rimasti gli stessi risulta altamente illogico ed arbitrario, nonché viziato da erronea considerazione dei presupposti” il nuovo esito valutativo, alquanto difforme dal primo esito, considerato oltretutto che la commissione si è limitata ad esprimere un voto finale “senza dar conto della ponderazione interna attraverso cui avrebbe dovuto (obbligatoriamente) pervenirsi al punteggio finale” (pag. 21 del ricorso per motivi aggiunti);
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5.7. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 in quanto, come già dedotto nel settimo motivo del ricorso introduttivo, in quanto la commissione si sarebbe limitata ad un “generico ancoraggio a quanto già enunciato con l’avviso di indizione della procedura concorsuale, senza rendere comprensibili le ragioni delle componenti analitiche dei giudizi espressi” (pag. 24 del ricorso per motivi aggiunti);
5.8. – eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, travisata considerazione dei presupposti, stante la “disordinata asimmetricità tra la prima e la seconda valutazione”, come già dedotto nell’ottavo motivo del ricorso introduttivo, stante l’enorme scarto valutativo in sede di rivalutazione degli elaborati dei ricorrenti, rispetto al superiore punteggio conseguito in sede di prima valutazione;
5.9. – eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, malgoverno dei presupposti, plurime contraddizioni interne, in quanto per 13 dei 18 ricorrenti sarebbero “evidenti le macroscopiche differenze di valutazione tra la prima e la seconda correzione” (pag. 26 del ricorso per motivi aggiunti);
5.10. – eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, malgoverno dei presupposti, plurime contraddizioni interne, carente applicazione di criteri organizzativi posti dalla stessa commissione e dall’atto di indizione della gara, in quanto la commissione d’esame, in violazione dell’autovincolo fissato nella prima seduta del 7 luglio 2016, non ha proceduto alla previa lettura e valutazione di tutti gli elaborati con quesiti a risposta articolata e poi – solo per coloro che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti – alla successiva lettura e valutazione degli elaborati con quesiti a risposta sintetica, alternando al contrario fasi di correzione degli elaborati a risposta articolata e fasi di correzione degli elaborati a risposta sintetica, considerato poi che le buste grandi sarebbero state tenute aperte per tutta la durata del procedimento di ricorrezione;
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5.11. – eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, malgoverno dei presupposti, plurime contraddizioni interne, carente applicazione di criteri organizzativi posti dalla stessa commissione e dall’atto di indizione della gara, in quanto la commissione, per la correzione dell’elaborato a risposta articolata “ha dovuto necessariamente aprire la c.d. “busta grande” (tutte le “buste grandi”) e ciascuna di esse, avvenuta la correzione dell’elaborato, è necessariamente rimasta aperta per procedere, separatamente e tempo dopo, alla correzione dell’elaborato a risposta sintetica, altresì con rischio molto alto di manipolazione o sostituzione della c.d. “busta piccola”, contenente l’indicazione anagrafica del singolo candidato”, considerata poi la “confusione documentale” dovuta al fatto che “quand’anche in via meramente accidentale, alcuni elaborati avrebbero potuto essere riposti non nella rispettiva busta grande, a sua volta contenente la busta piccola con gli estremi anagrafici del candidato”, non essendovi traccia nei verbali di operazioni di “risigillatura” delle buste grandi dopo la correzione dell’elaborato a risposta articolata.
6. Il Tar per la Puglia, con la gravata sentenza n. -OMISSIS-:
a) con riguardo alla domanda di accesso agli atti, ha affermato che: “nulla è a disporsi, atteso che l’ostensione degli atti richiesti, in corso di causa, ha pienamente soddisfatto la richiesta”;
b) ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’amministrazione resistente;
c) ha rilevato la non utilizzabilità delle dichiarazioni di parte (contenute nel verbale di accesso del 18 dicembre 2017), secondo le quali su alcuni degli elaborati originali sarebbero ancora visibili, nonostante l’utilizzo del correttore a nastro, i numeri e i segni apposti dalla precedente commissione, poiché :
c.1) riguardano soltanto quattro elaborati visionati, sicché non se ne può predicare automaticamente la traslazione ad altri elaborati;
c.2) costituiscono mere dichiarazioni di parte, delle quali il redattore del verbale ha semplicemente preso atto, senza confermarle o smentirle, sicché esse, attesa la provenienza di parte non ulteriormente comprovata, non attestano, né certificano o provano la lamentata visibilità degli elementi identificativi;
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d) ha comunque respinto la doglianza relativa all’asserita violazione dell’anonimato, in quanto “non emerge che la commissione deputata alla rinnovazione delle operazioni di correzione abbia preso visione degli atti inerenti le operazioni preliminari e di valutazione delle precedenti commissioni (quella che ha operato la valutazione la prima volta e quella che ha proceduto al ripristino dell’anonimato) e/o conosciuto i dati anagrafici dei candidati corrispondenti ai numeri identificativi apposti sugli elaborati stessi prima delle operazioni di riesame. Con la dirimente conseguenza che, anche qualora fossero stati visibili i numeri identificativi e/o i segni apposti dalla prima commissione, la commissione di riesame, in sede di valutazione ed attribuzione del punteggio, non avrebbe, comunque, potuto ricollegare i singoli elaborati al relativo candidato estensore”;
e) ha respinto la doglianza relativa all’asserita violazione del principio di trasparenza, in quanto la disposizione invocata regolata specificatamente la composizione delle commissioni esaminatrici, mentre la prima commissione è stata incaricata unicamente di svolgere compiti preparatori; inoltre la conoscenza della composizione della commissione è stata garantita riconoscendo a tutti gli interessati – tra i quali anche i ricorrenti – la possibilità di assistere alle operazioni di anonimizzazione, considerato anche il mancato ricorso all’istituto dell’accesso agli atti da parte dei ricorrenti;
f) ha respinto la censura relativa all’asserita violazione della normativa di genere, in quanto la norma citata stabilisce la quota minima (e non la quota massima) riservata alla componente femminile, e non ha inoltre riscontrato alcun profilo invalidante discendente dal fatto che un membro effettivo sia stato ripetutamente sostituito da un membro supplente “purché sia garantita l’uniformità e la coerenza dei giudizi espressi sulla base dei medesimi criteri di valutazione, rispetto ai quali non risulta evidenziata alcuna deroga”;
g) ha dichiarato improcedibile il quinto motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
h) ha respinto il sesto ed il settimo motivo, ritenendo sufficiente il solo voto numerico “in quanto i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa – o comunque dalla competente commissione centrale – predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti e senza, dunque, che sia ipotizzabile la necessità della predisposizione di una griglia di criteri e sub-criteri, particolarmente articolata, volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione”;
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i) ha respinto la doglianza – contenuta nell’ottavo motivo di ricorso – relativa all’asserito eccesso di potere per manifesta ed illogica diversità del giudizio espresso dalla seconda commissione (incaricata della rivalutazione degli elaborati), dal momento che la composizione della commissione che corresse per prima gli elaborati “era affetta da un vizio di legittimità costituito dalla presenza, in seno a questa, durante la quasi totalità delle riunioni, dei componenti supplenti partecipanti attivi alla correzione, contemporaneamente a quelli effettivi. Tale vizio si è conseguentemente e logicamente riverberato sulla capacità dell’organo esaminatore di esprimere compiute, adeguate e legittime valutazioni degli elaborati che, infatti, sono state annullate dal giudice amministrativo con le citate sentenze. Sicché, il precipitato logico di tale affermazione è costituito dall’impossibilità di tener conto, in questa sede, dei precedenti giudizi, espressi da un organo illegittimamente composto e, pertanto, inidoneo a formulare corretti giudizi valutativi”;
l) ha respinto le ulteriore censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti, reputando corretto il modus procedendi della commissione deputata alla rivalutazione degli elaborati, la quale ha prima suddiviso – per argomento – gli elaborati con quesiti a risposta articolata, dando luogo ad otto fascicoli, ha quindi letto e valutato gli elaborati (con quesiti a risposta articolata) trattanti i primi quattro argomenti e poi ha corretto gli elaborati relativi ai quesiti a risposta sintetica di quei candidati che avevano superato la prima prova; successivamente ha operato nello stesso modo in relazione agli elaborati a risposta articolata trattanti i restanti quattro argomenti; il Tar ha rilevato che: “la commissione, dunque, una volta terminato un blocco di quesiti a risposta articolata, ha proceduto alla correzione dei relativi quesiti a risposta sintetica di quei soli candidati, però, che avevano riportato un punteggio superiore a 18 nella prima prova scritta. Tale procedura ha consentito di definire, nel più breve tempo possibile, la posizione di ogni singolo candidato, senza lasciarla in sospeso sino al termine dell’integrale correzione degli elaborati a risposta articolata, scongiurando così i paventati rischi di confusione ed illegittimità delle operazioni e dei giudizi, nonché di manipolazione o sostituzione della busta piccola”;
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m) ha quindi respinto integralmente il ricorso ed i motivi aggiunti.
7. Con due distinti appelli n. r.g. 1206/2019 e n. r.g. 1229/2019 i ricorrenti in primo grado hanno impugnato la predetta sentenza del Tar per la Puglia n. -OMISSIS-.
8. I due appelli, di contenuto ana, sono articolati nei seguenti sei motivi:
8.1. – violazione della regola dell’anonimato di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 487/1994, travisato apprezzamento delle risultanze istruttorie in primo grado, illogicità, violazione degli articoli 2729 c.c. e 64 c.p.a., per aver il Tar respinto il primo ed il secondo motivo di ricorso, ribaditi con il primo ed il secondo motivo aggiunto;
8.2. – violazione dei principi di trasparenza di cui al d.p.r. n. 487/1994, violazione dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto il terzo motivo di ricorso, ribadito con il terzo motivo aggiunto;
8.3. – violazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1993, violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove il primo giudice ha respinto il quarto motivo di ricorso, ribadito con il quarto motivo aggiunto;
8.4. – violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, dell’art. 112 c.p.c., illogicità, per aver il Tar respinto il sesto ed il settimo motivo di ricorso, ribaditi con il sesto ed il settimo motivo aggiunto;
8.5. – illogicità e difetto di motivazione, travisata considerazione delle circostanze di causa, violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’ottavo motivo di ricorso, ribadito con l’ottavo motivo aggiunto, nonché nella parte in cui è stato respinto il nono motivo aggiunto;
8.6. – travisata considerazione delle circostanze di causa, illogicità e difetto di motivazione, carente applicazione di criteri organizzativi fissati nell’atto indittivo della selezione e fatti propri dalla commissione, violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove il primo giudice ha respinto infine anche il decimo e l’undicesimo motivo aggiunto.
9. Si è costituita in entrambi i giudizi l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto degli appelli e depositando, in data 19 aprile 2021, una memoria difensiva nell’appello n. r.g. 1206/2019.
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10. Gli appellanti (nella causa n. r.g. 1206/2019) e l’Agenzia delle Entrate (nella causa n. r.g. 1229/2019) hanno depositato – rispettivamente in data 10 e 19 maggio 2021 – note di udienza, alternative alla discussione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020, n. 70.
11. All’udienza del 20 maggio 2021 le due cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
12. In via preliminare deve essere disposta la riunione, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., degli appelli n. r.g. 1206/2019 e n. r.g. 1229/2019 in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
13. Il primo motivo dei due appelli – che ripropone il primo ed il secondo motivo del ricorso di primo grado, ribaditi con il primo ed il secondo motivo aggiunto – è infondato.
13.1. Infatti, a prescindere dal valore probatorio da attribuire al verbale delle operazioni di accesso del 18 dicembre 2017 (nel quale il difensore dei ricorrenti aveva affermato di poter scorgere, in controluce, i segni grafici apposti dalla precedente commissione in sede di prima correzione), ed anche a prescindere dalla circostanza che – in ipotesi – le operazioni di “sbianchettamento” non abbiano consentito di procedere alla completa copertura di tutti i segni grafici in precedenza apposti dalla precedente commissione, tuttavia rimane fermo quanto correttamente affermato dal Tar circa l’insussistenza della lamentata violazione della normativa in materia di anonimato degli elaborati scritti, non essendo stato fornito alcun principio di prova – al di là di mere congetture ed ipotesi – che la commissione deputata alla ricorrezione degli elaborati fosse in grado di ricollegare i segni grafici apposti dalla precedente commissione ad uno specifico candidato, né che fosse a conoscenza del numero identificativo attribuito in precedenza ad ogni singolo partecipante, in tal modo venendo meno – anche in astratto – qualunque possibilità che il singolo elaborato scritto fosse riconoscibile e quindi qualunque possibile violazione della invocata normativa: “anche qualora fossero stati visibili i numeri identificativi e/o i segni apposti dalla prima Commissione, la Commissione di riesame, in sede di valutazione ed attribuzione del punteggio, non avrebbe, comunque, potuto ricollegare i singoli elaborati al relativo candidato estensore […]” (pag. 9 della sentenza del Tar).
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13.2. Il primo motivo di gravame, comune ai due appelli, deve quindi essere rigettato.
14. Infondato è altresì il secondo motivo, comune ai due appelli, con il quale è stato riproposto il terzo motivo del ricorso di primo grado, ribadito con il terzo motivo aggiunto.
14.1. Infatti, premesso che l’articolo 9 del d.p.r. n. 487/1994 ha una portata applicativa limitata alle “commissioni esaminatrici” e, pertanto, non estensibile alla commissione incaricata della mera procedura tecnica di anonimizzazione degli elaborati scritti, non risulta sussistere alcuna violazione della lamentata normativa in tema di trasparenza, dal momento che gli stessi ricorrenti hanno dato atto che sul sito internet dell’amministrazione comparve la notizia circa la data di inizio dei lavori della predetta commissione (4 maggio 2016), con conseguente concreta possibilità, in capo ad ogni soggetto interessato, di assistere ai lavori; né è stato compiutamente articolato il motivo di ricorso relativo all’asserita illegittima composizione della commissione stessa, non avendo gli appellanti indicato, al di là di generiche congetture, alcuna concreta violazione della normativa invocata.
14.2. Il secondo motivo gravame, comune ad entrambi gli appelli, deve quindi essere rigettato.
15. Non coglie nel segno e deve essere, pertanto, respinto anche il terzo motivo di gravame, comune ai due appelli, con il quale è stata censurata la sentenza del Tar nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado, ribadito con il quarto motivo aggiunto.
15.1. Al riguardo si ritiene sufficiente rilevare, in primo luogo, che l’articolo 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 – laddove prescrive che: “Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopra citato decreto legislativo” – prevede chiaramente una quota minima riservata alla componente femminile in seno alle commissioni esaminatrici, e non invece una quota massima, come erroneamente dedotto dagli appellanti; in secondo luogo il Collegio osserva che, a prescindere dal numero di assenze di un componente effettivo ed a prescindere, altresì, dal fatto che il soggetto assente (di genere maschile o femminile) sia sempre lo stesso componente effettivo nel corso delle varie sedute della commissione, in ogni caso la commissione esaminatrice è sempre legittimamente costituita con la presenza del componente supplente, senza che possa rintracciarsi alcun “malfunzionamento” nell’azione amministrativa.
16. Il quarto motivo di gravame, comune ai due appelli – con il quale sono stati riproposti il sesto ed il settimo motivo del ricorso di primo grado, ribaditi con il sesto ed il settimo motivo aggiunto – è infondato.
16.1. In primo luogo, con riguardo alla questione relativa al voto numerico, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “Il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi” (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4367 del 2021; conformi ex multis sez. II, sent. n. 4018 del 2021; sez. VI sent. 207 del 2021; sez. V, sent. 5743 del 2021; sez. IV, sent. n. 4745 del 2018).
Concorsi pubblici ed il voto numerico
16.2. In secondo luogo, a differenza di quanto affermato negli appelli, i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione esaminatrice (incaricata della rivalutazione e ricorrezione degli elaborati scritti) non sono affatto generici, né carenti di analiticità, dal momento che – come emerge dal verbale n. 1 del 7 luglio 2016 della commissione – sono stati ripresi gli stringenti e chiari criteri previsti ai punti 4.3 e 4.4 del bando (decreto direttorale prot. n. 2009/193306) e, in particolare, si è stabilito di tener conto: a) “del livello di preparazione, della capacità di approfondimento ed elaborazione critica, della chiarezza espositiva e della coerenza argomentativa” per la valutazione del quesito a risposta articolata; b) “della correttezza, congruenza, completezza e chiarezza espositiva” per la valutazione dei quesiti a risposta sintetica.
16.3. Inoltre è opportuno precisare che la suddivisione del punteggio numerico complessivo (ottenuto con l’utilizzo di chiari criteri di valutazione, come avvenuto nel presente caso) in sub-punteggi (ciascun sub-punteggio per ciascun singolo criterio), seppur auspicabile in teoria, non è tuttavia necessaria ai fini della legittimità dell’iter valutativo concluso con l’attribuzione di un voto numerico, qualora la commissione esaminatrice abbia potuto operare la suddetta valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio, come appunto è avvenuto nel caso di specie.
16.4. Il quarto motivo dei due appelli deve quindi essere respinto.
17. Da respingere, in quanto infondato, è altresì il quinto motivo dei due appelli, con il quale è stato riproposto l’ottavo motivo di ricorso, ribadito con l’ottavo motivo aggiunto, nonché il nono motivo aggiunto.
17.1. Al riguardo è sufficiente rilevare che non è in alcun modo possibile, nella presente fattispecie, prendere a riferimento il punteggio (più alto) conseguito dagli appellanti all’esito della prima correzione, per dedurre l’illogicità, l’irrazionalità e l’abnormità della seconda valutazione che ha portato a valutazioni assai inferiori: infatti non sussiste la lamentata “disordinata asimmetricità tra la prima e la seconda valutazione”, in quanto il primo e più alto giudizio (che gli appellanti prendono a riferimento) deve essere considerato tamquam non esset, non solo perché ormai annullato a seguito delle pronunce di questa Sezione (sentenze nn. 997-1011 del 2016), ma anche perché tale primo giudizio fu annullato proprio a causa dell’illegittima composizione della commissione esaminatrice (indebitamente e costantemente “allargata” a tutti i membri supplenti, contemporaneamente ai membri effettivi), nonché a causa dell’illegittima procedura seguita per la valutazione delle prove (che furono, per la gran parte, oggetto di lettura e valutazione individuale e non collegiale).
17.2. Alla luce di siffatte illegittimità – che condussero all’annullamento di quei precedenti giudizi – il Collegio ritiene corretta e condivisibile la statuizione contenuta nella gravata sentenza, secondo cui: “il precipitato logico di tale affermazione è costituito dall’impossibilità di tener conto, in questa sede, dei precedenti giudizi, espressi da un organo illegittimamente composto e, pertanto, inidoneo a formulare corretti giudizi valutativi”.
18. Infine è infondato anche il sesto motivo di gravame, comune ai due appelli, con il quale si è impugnata la sentenza del Tar laddove ha respinto il decimo e l’undicesimo motivo aggiunto.
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18.1. Infatti, a differenza di quanto affermato negli appelli, la commissione deputata alla rivalutazione degli elaborati scritti, lungi dall’agire in modo “disastrosamente sgangherato”, ha invece operato con modalità precise e lineari, procedendo, come emerge dai documenti depositati in primo grado: a) alla suddivisione per argomento degli elaborati scritti (suddivisi in otto argomenti); b) alla valutazione dei quesiti a risposta articolata relativi ai primi quattro argomenti (dal verbale n. 2 del 19 luglio 2016 al verbale n. 6 del 6 settembre 2016); c) alla valutazione dei quesiti a risposta sintetica del citato primo gruppo di elaborati (dal verbale n. 7 del 7 settembre 2016 al verbale n. 12 del 20 settembre 2016); d) alla valutazione dei quesiti a risposta articolata relativi ai restanti quattro argomenti (dal verbale n. 13 del 26 settembre 2016 al verbale n. 19 del 20 ottobre 2016); e) alla valutazione dei quesiti a risposta sintetica del suddetto secondo gruppo di elaborati (dal verbale n. 20 del 28 ottobre 2016 al verbale n. 35 del 17 gennaio 2017).
18.2. Né è possibile affermare che i quesiti a risposta sintetica siano stati valutati antecedentemente alla correzione dei quesiti a risposta articolata, risultando al contrario che – conformemente a quanto stabilito dal proprio autovincolo – la commissione esaminatrice ha successivamente valutato i quesiti a risposta sintetica dei soli candidati che avevano previamente conseguito un punteggio sufficiente al quesito a risposta articolata: mettendo ad esempio a raffronto il verbale n. 2 del 19 luglio 2016 (di correzione dei quesiti a risposta articolata relativi al primo argomento) ed il verbale n. 7 del 7 settembre 2016 (di correzione dei quesiti a risposta sintetica dei medesimi candidati), si evince con chiarezza che, nella seduta di cui al verbale n. 7/2016, non sono stati corretti i quesiti a risposta sintetica di tutti i candidati, ma solo di quelli che avevano superato la prima prova scritta (sono state esaminate le sole buste nn. 27, 37, 42, 51, 68, 73, 77, 78, 101, 116, 136, 166, 197, 201, 2015 e 227, già esaminate nella seduta di cui al verbale n. 2/2016).
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18.3. Inoltre, se è vero che la commissione esaminatrice, nel verbale n. 1 del 7 luglio 2016, aveva stabilito, in linea generale, di procedere “dapprima alla lettura e alla valutazione di tutti gli elaborati relativi ai quesiti a risposta articolata, divisi per argomento e, successivamente, per quei candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18 punti, alla lettura e alla valutazione degli elaborati relativi ai quesiti a risposta sintetica”, tuttavia è anche vero che l’aspetto principale e fondamentale della procedura valutativa in questione consisteva nella prioritaria lettura e valutazione dei quesiti a risposta articolata, rispetto ai quesiti a risposta sintetica da valutarsi in un secondo tempo ed unicamente per quei candidati che avessero raggiunto un punteggio di 18 punti nella prima prova: ciò è quanto appunto avvenuto nel caso di specie, avendo sempre la commissione esaminatrice prioritariamente letto e valutato i quesiti a risposta articolata, come sopra esposto.
18.4. Di conseguenza nessun effetto invalidante può discendere dal fatto che la commissione esaminatrice, proprio al fine di evitare che il giudizio su un singolo candidato rimanesse sospeso per troppo tempo, abbia suddiviso le prove negli otto argomenti, procedendo alla correzione dapprima degli elaborati relativi ai primi quattro argomenti (primo “blocco”) e poi alla correzione degli elaborati relativi ai restanti quattro argomenti (secondo “blocco”), sempre garantendo, all’interno di ogni “blocco”, la previa lettura e valutazione dei quesiti a risposta articolata rispetto alla successiva lettura e valutazione dei quesiti a riposta sintetica.
18.5. Sono infine manifestamente infondate le censure relative sia ad un paventato ed indimostrato rischio di “manipolazione” o “sostituzione” della c.d. “busta piccola” contenente l’indicazione anagrafica del singolo candidato, sia ad un’asserita possibilità che alcuni elaborati possano essere stati accidentalmente riposti in buste errate, avendo tali doglianze la natura di mere congetture e supposizioni, sfornite di qualunque supporto probatorio.
18.6. Il sesto motivo di gravame, comune ai due appelli, deve quindi essere rigettato.
19. In definitiva i due appelli indicati in epigrafe, previa loro riunione, devono essere entrambi respinti.
20. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli n. r.g. 1206/2019 e n. r.g. 1229/2019, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere, Estensore
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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