Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 29 novembre 2018, n. 6775.
La massima estrapolata:
L’Amministrazione non è tenuta a comunicare previamente l’avvio del procedimento in ipotesi di adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di chi ha formulato domanda di ammissione al concorso stesso.
Sentenza 29 novembre 2018, n. 6775
Data udienza 4 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2014, proposto dal signor Ca. La., rappresentato e difeso dall’avvocato Fa. Ri., con domicilio eletto presso lo studio Vi. Ca. in Roma, viale (…);
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via (…);
il signor Gi. Ta., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 4401/2014, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per avanzamento al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Ca., su delega di Ri., e l’avvocato dello Stato Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio (R.G. n. 10476/2012), il Sig. Ca. La., maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – II Reparto del 4 luglio 2012, chiedendo l’adozione di idonee misure cautelari nelle more della decisione di merito, adottato nell’ambito della procedura concorsuale per l’avanzamento “a scelta per esami” per l’anno 2010 per il conferimento di 60 promozioni al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, bandita dal Ministero della Difesa con decreto Q. 3922 del 21 dicembre 2011.
2. Il T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione I-bis, dopo aver respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2014 del 16 gennaio 2013, con sentenza n. 4401/2014 depositata in data 23 aprile 2014, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:
a) ha respinto il primo mezzo di gravame con cui il ricorrente lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento di correzione degli elaborati e dell’esito delle prove, in quanto “la procedura in questione, di natura concorsuale è disciplinata dalla lex specialis e, in via suppletiva, dalla disciplina sui concorsi pubblici e dai principi generali in materia che non prevedono – né vi sarebbe alcuna ragione di tali previsioni – di avvisare il candidato dell’inizio delle operazioni di correzione degli elaborati”;
b) ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si doleva della mancata registrazione come esatta della risposta data alla domanda n. 52, attesa la corretta applicazione da parte dell’Amministrazione, in relazione all’annerimento di due caselle corrispondenti alle risposte indicate alla lett. c) ed alla lett. d), delle previsioni del manuale di somministrazione delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando, anch’esso da considerare quale lex specialis della procedura, che prevedono l’obbligo in tali casi di qualificare come non valida la risposta;
c) ha escluso la lamentata equivocità della domanda n. 10 (relativa all’età minima come condizione di eleggibilità nell’Unione Europea);
d) non ha ravvisato la “non pertinenza agli argomenti di esame cultura generale” delle domande relative alle encicliche papali, ad affermazioni di Presidenti USA e di geografia (domande nn. 1, 18, 23, 24 e 25).
3. L’originario ricorrente ha quindi proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
i) error in iudicando – violazione di legge per violazione degli artt. 7, 22 e 24 legge n. 241/90;
ii) error in iudicando – eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione;
iii) error in iudicando – eccesso di potere per irragionevolezza e sleale attività amministrativa;
iv) error in iudicando – violazione del principio di certezza e imparzialità dell’attività amministrativa.
3.1. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
4. All’udienza del 4 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Il Collegio preliminarmente ritiene di dover esaminare direttamente i motivi di censura sollevati nel primo grado del giudizio, essendo gli stessi sostanzialmente e criticamente ribaditi nella presente sede di gravame e costituendo il perimetro invalicabile del thema decidendum ex art. 104 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. V n. 5868 del 2015).
6. Con il primo motivo l’appellante denuncia che al ricorrente veniva notificato soltanto l’esito della prima prova (quella di cultura-generale e tecnica-professionale) e gli veniva fornito uno “stralcio” della sua posizione nella graduatoria provvisoria senza che gli venisse indicato l’esito della seconda prova (quella di sola tecnica-professionale). A suo avviso, pertanto, l’omessa comunicazione del punteggio conseguito nella seconda prova d’esame avrebbe determinato una grave compromissione del diritto di difesa.
6.1. La censura è infondata.
6.2. Il Collegio rileva al riguardo che:
a) in capo all’amministrazione non sussiste alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di correzione degli elaborati, tanto più che, in materia di procedure concorsuali, la giurisprudenza è solita affermare che “l’Amministrazione non è tenuta a comunicare previamente l’avvio del procedimento in ipotesi di adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di chi ha formulato domanda di ammissione al concorso stesso” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 261; id., sez. VI, 19 novembre 2009, n. 7283);
b) la norma contenuta nel decreto ministeriale, secondo cui il mancato superamento della prima prova comporta la mancata correzione del secondo elaborato, è norma speciale applicabile alla fattispecie, peraltro non sindacabile nel presente giudizio attesa la mancata impugnazione del decreto stesso;
c) peraltro, come ammesso dallo stesso ricorrente, il paventato danno, consistente nella impossibilità di conoscere l’esito del primo elaborato e quindi di ricorrere avverso di esso, non si è in concreto verificato, essendosi il candidato stesso autonomamente e tempestivamente attivato sia con una domanda di accesso che con il conseguente ricorso giurisdizionale.
7. Con il secondo motivo l’appellante lamenta la mancata registrazione come esatta della risposta data alla domanda n. 52, non considerata valida dall’Amministrazione a causa dell’annerimento di due caselle, corrispondenti alle risposte indicate alla lett. c) ed alla lett. d).
7.1. La censura risulta destituita di fondamento.
7.2 Il Collegio rileva al riguardo che:
a) a fronte della chiara evidenza documentale, dalla quale emerge l’annerimento delle due caselle c) e d) con riferimento ad un’unica domanda (n. 52 della prima prova), la censura risulta sfornita di idonea prova contraria volta a dimostrare le avverse ricostruzioni di parte appellante;
b) l’applicazione delle previsioni del manuale di somministrazione delle prove d’esame di cui all’art. 6 del bando esclude qualsiasi attività ermeneutica della Commissione ove emerga l’annerimento di due caselle di risposta in relazione ad un’unica domanda, in special modo laddove tale erronea compilazione non sia accompagna da alcuna forma di indicazione apposta dal candidato sull’elaborato;
c) ad ogni modo, sono inammissibili le censure aventi specificatamente ad oggetto il manuale di somministrazione delle prove, esso non essendo stato tempestivamente impugnato e, per converso, non potendo valere a tali fini la dicitura presente nel ricorso introduttivo “ogni altro atto presupposto e consequenziale o, comunque, connesso a quello impugnato”.
8. Parimenti infondate sono le censure attinenti alle singole domande della prima prova:
a) con riferimento alla domanda n. 10, non si ravvisa la dedotta ambiguità, non essendovi dubbi che il segno minore davanti ad un numero è indicato dal segno “< ” e non dal segno “-“;
b) in relazione alle domande nn. 1, 18, 23, 24 e 25, premettendo che la scelta delle domande è tipica espressione di discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile negli stringenti limiti della ragionevolezza e della congruità, questo Collegio, da un lato, ravvisa una pertinenza delle stesse al decreto ministeriale n. 3922 de 21 novembre 2011, dall’altro, esclude che la mancata pubblicazione di una sinossi di cultura generale determini la dedotta violazione dei principi di certezza ed imparzialità dell’attività amministrativa.
9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Ministero appellato delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente FF
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
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