Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6465.
In tema di compensi dell’attività svolta dall’avvocato il recesso del cliente, giustificato o meno, non può incidere sulla quantificazione del compenso, salvo che nei termini per cui è dovuto limitatamente all’opera effettivamente svolta e non già per l’integrale opera commissionata; nel caso in cui la pattuizione sia stata forfettaria deve procedersi ad una quantificazione proporzionale rispetto al compenso pattuito.
Ordinanza|28 febbraio 2022| n. 6465. Compensi dell’attività svolta dall’avvocato il recesso del cliente
Data udienza 4 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – ONORARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7000-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 129/2017 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Compensi dell’attività svolta dall’avvocato il recesso del cliente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla scorta di sette motivi, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Forli’ ha rigettato l’appello da lui proposto avversi la sentenza del Giudice di Pace della stessa citta’ che, pronunciandosi sulla sua domanda di pagamento di prestazioni professionali rese in favore del sig. (OMISSIS), aveva liquidato il suo compenso in Euro 600, compensando (recte: dichiarando irripetibili) le spese del giudizio.
In fatto, per quanto qui interessa, e’ pacifico che:
– il sig. (OMISSIS) – guardia giurata presso l’ (OMISSIS) soc.c.oop.p.a. – aveva conferito all’avv. (OMISSIS) un incarico difensivo relativo ai profili civili, penali e amministrativi delle impugnative che egli intendeva proporre avverso due provvedimenti prefettizi, emessi dai Prefetti di Reggio Emilia e di Ferrara, con i quali, a causa di un’indagine aperta a suo carico dai Carabinieri di Codigoro per il delitto di cui all’articolo 378 c.p., era stata sospesa l’efficacia del decreto di approvazione della sua nomina a guardia giurata ed era stata revocata la licenza di porto d’armi a tassa ridotta di cui egli era titolare;
– con un contratto scritto di patrocinio dell’11 ottobre 2013, il sig. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) avevano pattuito un compenso dell’importo di Euro 2.500 per lo studio del contenzioso e la predisposizione di due memorie difensive dirette ai Prefetti di Reggio Emilia e di Ferrara e per eventuali memorie ex articolo 415 bis c.p.c.;
nel gennaio 2014 il sig. (OMISSIS) revoco’ l’incarico all’avv. (OMISSIS) prima che costui avesse prodotto alcun atto.
In seguito al recesso dal rapporto d’opera professionale, il sig. (OMISSIS) non corrispondeva alcun compenso all’avv. (OMISSIS), il quale, pertanto, lo conveniva davanti al Giudice di Pace di Forli’ per sentirlo condannare all’adempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti in base al menzionato contratto di patrocinio. Il Giudice di Pace, nella contumacia del sig. (OMISSIS), riteneva dovuto all’avv. (OMISSIS) solo il compenso per l’attivita’ di studio preparatorio e, a tale titolo, liquidava in favore del medesimo la somma di Euro 600, dichiarando irripetibili, nella contumacia del convenuto, le spese dell’attore.
L’avv. (OMISSIS) proponeva appello contro la sentenza di primo grado, contestando la liquidazione del compenso effettuata dal primo giudice e dolendosi del mancato riconoscimento delle sue spese di lite, giustificato dal Giudice di Pace sul rilievo che egli si era difeso in proprio.
Il Tribunale ha rigettato l’appello sul rilievo che, pur essendo stato il compenso definito contrattualmente tra le parti, l’attivita’ prevista nel contratto di patrocinio era stata espletata solo in parte. Il giudice di appello ha inoltre condiviso la valutazione del primo giudice alla cui stregua doveva ritenersi congruo il compenso di Euro 600 per l’attivita’ di studio svolta dal professionista prima della revoca del mandato ed ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in ragione dell’accoglimento soltanto parziale della domanda, oltre che della complessita’ della causa.
Al ricorso per cassazione dell’avv. (OMISSIS) il sig. (OMISSIS) non ha replicato, restando intimato.
Compensi dell’attività svolta dall’avvocato il recesso del cliente
La causa e’ stata decisa nell’adunanza camerale del 4 novembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, l’avv. (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2233 c.c., comma 3, sostenendo che il compenso convenuto, documentato dalla scrittura contrattuale inter partes, gli spetterebbe nell’integrale misura concordata di Euro 2.500.
Il motivo non puo’ trovare accoglimento, giacche’ l’assunto del ricorrente contrasta con il disposto dell’articolo 2337 c.c., comma 1 alla cui stregua “Il cliente puo’ recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”. Va qui pertanto ribadito il principio, espresso di recente in Cass. 29745/20, secondo cui “In materia di prestazioni professionali, il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso e’ dovuto non per tutta l’opera commessa, ma solo per l’opera svolta. Sicche’, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all’intero compenso”. Il giudice ha operato un apprezzamento di fatto in ordine alle prestazioni eseguite dall’avv. (OMISSIS) (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza) ed ha liquidato il compenso in una frazione del pattuito. Il ricorrente non muove alcuna specifica censura in ordine alla corrispondenza del rapporto proporzionale tra compenso giudizialmente riconosciuto (Euro 600) e compenso pattuito (Euro 2.500) con il rapporto proporzionale tra prestazione eseguita (studio del contenzioso) e prestazione pattuita (studio del contenzioso, predisposizione di due memorie difensive dirette ai Prefetti di Reggio Emilia e di Ferrara, eventuali memorie ex articolo 415 bis c.p.c.). Donde l’infondatezza del motivo.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 1 e del Decreto Ministeriale giustizia n. 140 del 2012, nonche’ del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 9. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice, nel determinare il compenso senza tenere conto del documento scritto, si sarebbe dovuto rifare ai parametri indicati dalle disposizioni sopra richiamate. Il motivo e’ infondato perche’, alla stregua del principio di diritto enunciato dalla gia’ citata sentenza di questa Corte n. 29745/20, il compenso dell’avv. (OMISSIS) per l’attivita’ di studio da lui svolta a favore del sig. (OMISSIS) non andava determinato, come argomentato nel motivo di ricorso in esame, con riferimento alle tariffe forensi, bensi’ in una percentuale del compenso convenuto inter partes proporzionata al rapporto tra attivita’ svolta e attivita’ convenuta.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta nuovamente la violazione dell’articolo 2233 c.c., sostanzialmente sostenendo che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato la complessita’ delle questioni oggetto dell’attivita’ professionale da lui svolta in favore del sig. (OMISSIS).
Compensi dell’attività svolta dall’avvocato il recesso del cliente
Con il quarto motivo, viene reiterata la doglianza sviluppata nel motivo precedente, affrontata, tuttavia, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.
Con il quinto motivo, il ricorrente assume che l’articolo 2233 c.c., comma 2, sarebbe stato violato per effetto della liquidazione del compenso in un importo, a suo dire, praticamente simbolico.
In terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, e vanno rigettati per la stessa ragione su cui si fonda il rigetto del secondo motivo, ossia perche’, qualora il compenso di un’opera professionale sia stato convenuto tra le parti, la somma spettante al professionista in caso di recesso anticipato del cliente va liquidata in una percentuale dell’importo pattuito corrispondente alla proporzione tra l’attivita’ effettivamente svolta e l’opera complessivamente affidata dal cliente al professionista; ne’ il ricorrente sostiene – e, comunque, sarebbe manifestamente apodittico sostenere – che l’importo di 2.500 Euro convenuto per l’intera prestazione fosse inadeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.
Con il sesto motivo viene dedotta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, in cui il Tribunale sarebbe incorso la’ dove, pronunciandosi sul motivo di appello con cui l’odierno ricorrente aveva censurato la statuizione del Giudice di Pace che aveva escluso il suo diritto alla ripetizione delle spese del primo grado, ha rigettato la doglianza adottando, in assenza di appello incidentale del sig. (OMISSIS), una motivazione (la parziale reciproca soccombenza, ravvisata nell’accoglimento della domanda per una somma inferiore a quella richiesta) diversa da quella del primo giudice (l’essersi l’avv. (OMISSIS) difeso in proprio). In tal modo, argomenta il ricorrente, il giudice di appello si sarebbe arrogato un potere – quello di correggere la motivazione del provvedimento impugnato, confermandone la decisione – che l’articolo 384 c.p.c. assegna solo alla Corte di cassazione.
Il motivo e’ infondato perche’ l’effetto devolutivo dell’appello implica che il secondo giudice possa confermare la sentenza gravata per ragioni diverse da quelle spese dal primo giudice: cfr. Cass. n. 513/19 “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ne’ incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”.
Con il settimo, e ultimo, motivo viene ancora dedotta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 384 c.p.c. e si lamenta che il Giudice di Pace abbia escluso il diritto dell’attore alla ripetizione delle spese del primo grado in base alla sola circostanza il medesimo si era difeso in proprio.
Il motivo e’ inammissibile perche’ attinge una argomentazione sviluppata nella sentenza di prime cure e non riproposta nella sentenza qui impugnata.
Il ricorso e’ rigettato.
Non vi e’ luogo a regolazione di spese, in assenza di attivita’ difensiva dell’intimato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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