Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 10 aprile 2019, n. 15838.
La massima estrapolata:
Commette il reato di violazione della pubblica custodia di cose il giornalista che sottrae dall’ufficio del Gip provvedimenti giudiziari tutelati dal segreto e ne faccia copia, a nulla rilevando la complicità eventuale del magistrato o di un pubblico ufficiale.
Sentenza 10 aprile 2019, n. 15838
Data udienza 20 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/03/2018 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha richiesto l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), per mezzo dei difensori Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 17 dicembre 2015 con cui era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena in ordine al delitto di cui agli articoli 110 e 351 c.p., fatto commesso in (OMISSIS).
A (OMISSIS) era stato contestato, in concorso con altri, quale giornalista del quotidiano “(OMISSIS)”, di aver sottratto dall’ufficio del Dott. (OMISSIS), Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, la richiesta formulata dal P.M. in data 12 marzo 2010 per mezzo della quale, L. 30 giugno 2003, n. 140, ex articolo 6, veniva richiesta l’autorizzazione all’utilizzazione di comunicazioni e conversazioni di un parlamentare intercettate nel corso di un procedimento riguardante terzi ed in parte la distruzione di altre conversazioni ritenute irrilevanti, atto custodito in detto ufficio pubblico, in (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito specificati.
2.1. Con il primo motivo vengono dedotti vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine all’articolo 24 Cost., comma 2, articolo 111 Cost., commi 2, 4 e 5, in relazione all’articolo 191 c.p.p., articolo 234 c.p.p., comma 2, articolo 247 c.p.p., comma 1-bis e articolo 254-bis c.p.p..
Il ricorrente premette che agli atti del procedimento non sono stati acquisiti i filmati e le immagini del sistema di videosorveglianza in uso al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Trani, luogo ove si e’ svolta la vicenda in esame, bensi’ copia di parte di file memorizzati nel server dell’impianto e, quindi, documenti informatici. Tale circostanza avrebbe imposto, onde evitarne la manipolazione ovvero l’alterazione, di effettuare un clone di tale materiale attraverso la procedura c.d. “bit to bit”, unica operazione che garantisce una replica integrale di tutti i dati contenuti su un disco o partizione di un disco, idonea a riprodurre una copia identica all’originale.
Nel caso in esame, invece, le copie sono state effettuate da un cancelliere in servizio nell’ufficio attraverso l’estrapolazione di dati dal sistema poi inseriti all’interno di un supporto mobile (c.d. “chiavetta USB”) e “masterizzati” su due DVD, senza procedere a realizzare una copia forense in contraddittorio con la difesa.
E’ stata reiteratamente eccepita l’inutilizzabilita’ dei filmati in quanto l’attivita’ irripetibile era stata posta in essere in violazione dell’articolo 360 c.p.p., articolo 247 c.p.p., comma 1-bis e articolo 354 c.p.p., comma 2, in considerazione del fatto che il sistema informatico del servizio di video sorveglianza avrebbe sovrascritto dopo alcuni giorni sui pregressi dati conservati nella memoria, andando cosi’ a cancellare quanto necessario all’accertamento della cronologica sequenza dei fatti.
Evenienza questa che avrebbe compromesso in maniera irreparabile la conservazione dei dati originali, estrapolati unilateralmente dagli organi inquirenti ed in assenza di contraddittorio.
Da quanto sopra conseguirebbe l’inutilizzabilita’ delle videoriprese poste a fondamento della decisione impugnata, censurando di illogicita’ la motivazione della Corte d’appello in ordine all’assenza di elementi da cui desumere la non corrispondenza delle copie agli atti originali, tenuto conto che la difesa del ricorrente non ha mai potuto esaminare l’originale della documentazione informatica.
Poiche’ l’operazione posta in essere per acquisire i documenti informatici di che trattasi e’ stata compiuta nonostante la consapevolezza che gli stessi sarebbero andati irrimediabilmente dispersi (attraverso la sovrapposizione di altre immagini che hanno sovrascritto i dati precedenti), non essendo possibile una loro indefinita riproduzione, sussiste la violazione dell’articolo 360 c.p.p..
2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli articoli 178, 191, 210, 197 e 197-bis c.p.p. e articolo 142 disp. att. c.p.p..
2.2.1. Si deduce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese ex articolo 210 c.p.p. dal teste (OMISSIS) che risulta essere stato citato in veste di testimone e non di imputato in procedimento connesso, circostanza che gli ha impedito di nominare un difensore di fiducia; la mancata nomina del difensore di fiducia da parte di (OMISSIS) non sarebbe equiparabile alla nomina, avvenuta in udienza, del difensore d’ufficio, alla luce di quanto previsto dall’articolo 142 disp. att. c.p.p., comma 3, lettera d), che, proprio in funzione della possibilita’ dell’imputato in procedimento connesso di nominare un difensore di fiducia, impone che gli si dia l’avviso degli obblighi e delle facolta’ di cui agli articoli 198, 210 e 226 c.p.p..
Tale violazione, quindi, non realizzerebbe, come affermato dalla Corte di merito, una mera irregolarita’, ma una nullita’ della citazione, a nulla rilevando la successiva nomina del difensore d’ufficio in udienza.
2.2.2. Si deduce, comunque l’inutilizzabilita’ della dichiarazione resa da (OMISSIS) in udienza il quale, contrariamente a quanto dichiarato in risposta ai motivi di gravame dalla Corte territoriale, non sarebbe stato avvisato della facolta’ di non rispondere – come previsto dall’articolo 210 c.p.p. quanto, piu’ limitatamente, fermo restando l’obbligo di deporre illogicamente ritenuto insussistente alla luce della sua qualifica ex articolo 210 c.p.p., di non rispondere limitatamente alle accuse inerenti al precedente giudizio terminato con sentenza di non doversi procedere ex articolo 425 c.p.p. per il delitto di ricettazione delle copie del documento sottratto dalla stanza del magistrato; sentenza revocabile che impone di assegnare all’imputato in procedimento connesso la piu’ ampia garanzia prevista dall’articolo 210 c.p.p..
2.3. Vizi cumulativi di motivazione, travisamento della prova ed inosservanza dell’articolo 351 c.p..
2.3.1. Si censura l’assoluta incertezza della ricostruzione degli eventi che e’ stata realizzata attraverso un’elaborazione dei files estrapolati dal sistema di sorveglianza, che non consentirebbe di comprendere il reale intervallo esistente tra i vari frammenti e, conseguentemente, l’effettiva durata delle singole azioni che i soggetti compiono. Si rileva, ancora, che nell’elaborato il consulente del P.M. non ha riportato le indicazioni cronologiche originali come riprodotte dal sistema di sorveglianza tanto da non potersi comprendere non solo la durata dei singoli frammenti di sequenza ma anche la durata delle relative pause che potrebbero celare azioni e spostamenti degli attori, specie con riferimento al momento essenziale in cui si assume che (OMISSIS) sia entrato nell’ufficio del Magistrato; tali pause, determinate dall’insufficiente sensibilita’ del sensore di movimento dell’impianto di videosorveglianza non sempre in grado di percepire tutti i movimenti, potrebbe aver omesso di filmare la presenza di altre persone entrate precedentemente nella stanza del magistrato.
Incertezza che, in mancanza dei files originali, non consente di ricostruire temporalmente gli accadimenti ne’ di ritenere che le copie empiricamente effettuate nel corso delle indagini siano affidabili ed attendibili.
2.3.2. Illogica si palesa la sentenza li’ dove ha valutato non necessaria la prova che il (OMISSIS) fosse entrato nella stanza del magistrato, quasi che la pubblicazione avvenuta il giorno immediatamente successivo sul quotidiano “(OMISSIS)” della notizia corrispondente al contenuto dell’atto, fosse idonea a provarne la sottrazione, tenuto conto della alternativa ricostruzione fornita dal ricorrente in ordine alla possibile acquisizione aliunde della stessa; si rileva egualmente illogica la ritenuta convergente corrispondenza della testimonianza di (OMISSIS) in ordine all’ingresso nella stanza del giudice, evenienza smentita dalla stessa sentenza che precisa come (OMISSIS) avesse dichiarato di non aver visto entrare (OMISSIS), essendo quella del teste niente altro che una supposizione.
2.3.3. Da quanto sopra enunciato in ordine alle carenze motivazionali risulta non dimostrato, non solo che il ricorrente si fosse introdotto nella stanza del magistrato, ma che tanto sia avvenuto all’insaputa del giudice o di altri soggetti comunque autorizzati ad entrare.
Decisivo aspetto che, qualora adeguatamente valutato, sarebbe stato idoneo a far venir meno la condotta di sottrazione che, se fosse avvenuta con consenso del pubblico ufficiale, non avrebbe integrato la condotta penalmente rilevante ex articolo 351 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. In ordine al primo motivo di ricorso per mezzo del quale si deduce l’inutilizzabilita’ dei filmati videoregistrati dall’impianto di sorveglianza degli Uffici giudiziari di Trani, deve rilevarsene l’infondatezza, risultando il motivo, sotto alcuni profili, anche aspecifico laddove non consente di comprendere se si sia inteso censurare l’utilizzazione delle immagini perche’ le stesse sarebbero state acquisite attraverso una non corretta metodica, ovvero se le stesse, originariamente contenute del server dell’impianto di videosorveglianza, in quanto destinate alla definitiva cancellazione e conseguente dispersione dopo alcuni giorni, dovevano essere estrapolate esclusivamente per mezzo della procedura prevista dall’articolo 360 c.p.p. in quanto atto irripetibile.
Logicamente preliminare risulta comunque l’esame del secondo profilo connesso alla dedotta violazione dell’articolo 360 c.p.p..
2.1. Per “atto irripetibile” deve intendersi l’atto contraddistinto da un risultato estrinseco ed ulteriore rispetto alla mera attivita’ investigativa, non piu’ riproducibile in dibattimento se non con la definitiva perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinita’ (v. Sez. 1, n. 14511 del 05/03/2009, Stabile Aversano, Rv. 243150). Ed invero, gli accertamenti ex articolo 360 c.p.p. devono connotarsi per il loro avere carattere valutativo su base tecnico-scientifica; in tal senso depone ormai datata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nozione di “accertamento” non riguarda la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo piu’ su base tecnico-scientifica; tale distinzione trova testuale conferma normativa negli articoli 354, 359 e 360 c.p.p. che menzionano separatamente i termini “rilievi” e “accertamenti” (Sez. 1, n. 301 del 09/02/1990, Duraccio, Rv. 183648).
La nozione di accertamento tecnico, alla base della disciplina degli articoli 359 e 360 c.p.p. che alla prima norma rinvia quanto a nozione, allora, concerne non l’attivita’ di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, bensi’ soltanto il loro studio e la loro valutazione critica (Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101; Sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007, Piras, Rv. 237359).
E che non sia sufficiente la mera irripetibilita’ del dato probatorio affinche’ l’attivita’ posta in essere sia valutata quale accertamento tecnico, in generale, e qualificato come irripetibile, in particolare, lo si comprende se solo si analizzano i principi di diritto fissati da questa Corte in ordine a quei rilievi che, seppur caratterizzati da una loro logica dispersione ovvero da un certa professionalita’ nella attivita’ di recupero dei dati probatori al fine di assicurare gli stessi al procedimento, non sono ritenuti idonei a mutarne la natura.
In tal senso depone quanto affermato in tema di prelievi di polvere da sparo, operazione che necessita’ di un tempestivo intervento e, nonostante siano prodromici all’espletamento di accertamenti tecnici, non sono qualificabili quali accertamenti tecnici e, conseguentemente, non devono essere effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 360 c.p.p. (Sez. 1, n. 45437 del 30/11/2005, Fummo, Rv. 233354). Analogamente e’ a dirsi in ordine all’esaltazione e successiva estrazione delle impronte digitali, specie se effettuata su oggetti che sono esposti all’esterno e, quindi, di certa irreversibile dispersione: anche se tale operazione necessita di elevate professionalita’ ai fini di una sua visualizzazione attraverso l’impiego di sofisticate strumentazioni scientifiche, non perde mai il connotato del rilievo; e’ stato, infatti, affermato che l’attivita’ di individuazione delle impronte digitali mediante un sistema che, attraverso l’uso di un prodotto chimico, evidenzia e fissa le stesse non e’ assoggettato alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili (Sez. 6, n. 10350 del 06/02/2013, Granella, Rv. 254589).
Del tutto logico e consequenziale, quindi, circa l’ambito di applicazione della previsione che disciplina l’accertamento tecnico irripetibile ex articolo 360 c.p.p., risulta l’esclusione dell’attivita’ di estrazione di copia di file da un computer. Ormai da tempo, infatti, la tecnica consente di acquisire il dato attraverso operazioni meramente esecutive e materiali, il cui unico scopo e’ quello di assicurare alla fase processuale quanto di rilevante e’ contenuto all’interno dello stesso in formato digitale, operazione che non necessita di perizia o consulenza tecnica. In tal senso depone ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, seppur nell’esame di un’ipotesi parzialmente differente, ha avuto modo di affermare che non ha natura di accertamento tecnico irripetibile ex articolo 360 c.p.p. l’attivita’ di estrapolazione di fotogrammi da un supporto video (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Bembi, Rv. 268326; Sez. 2, n. 4523 del 10/11/1992, Arena, Rv. 192570), atteso che essa non comporta alcuna attivita’ di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ne’ determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinita’ del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilita’ di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale (Sez. 1, n. 14511 del 05/03/2009, Stabile Aversano, Rv. 243150).
2.2. In ordine alla riproducibilita’, deve sgomberarsi il campo da un equivoco di fondo che spesso si rileva in ordine all’acquisizione di documenti conservati in forma digitale che sono contenuti in computer o, comunque, in supporti fisici che riproducono immagini e videoriprese.
Le videoregistrazioni acquisite, infatti, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, seppure definite “copie” di quanto contenuto nella memoria a servizio dell’impianto di video sorveglianza, divergono da quelle trasferite sul supporto unicamente per il luogo fisico ove le stesse sono state successivamente conservate, non potendosi parlare propriamente di “copia” di un documento che, in quanto acquisito e conservato in formato digitale, permette un’identica riproduzione in un numero non preventivamente definito di “cloni”. In tal senso, infatti, deve intendersi l’espressione secondo cui sono sempre riproducibili le informazioni contenute nell’originale.
Si rileva che, contrariamente a quanto avviene per la copia dei documenti cartacei che, anche in ipotesi di particolare sensibilita’ dello strumento tecnico, non potra’ mai essere identica all’originale – fermo restando l’eventuale verifica della corrispondenza del contenuto del documento originale alla copia -, le immagini di una videoregistrazione dell’impianto di sicurezza sono gia’ una “copia” video di quanto realmente entrato nel raggio di azione delle telecamere che, a sua volta, viene conservata all’interno di uno spazio fisico, talvolta remoto, differente rispetto alla sorgente di registrazione.
Parlare, quindi, di “copia” di una riproduzione di sequenze di immagini di una scena di una vita reale, laddove la videoregistrazione risulta essere ex se gia’ una “copia” riproduzione degli accadimenti che interessano persone o cose di quanto si realizza all’esterno dell’impianto e riprodotto in formato digitale, e’ operazione meramente lessicale non idonea a dimostrare che l’acquisizione del documento effettuato per mezzo del trasferimento dei file dal server dell’impianto e riversato su altro supporto fisico realizzi una “copia”. Certamente piu’ corretto e’, quindi, in tali casi ed in assenza di emergenze che consentano di ipotizzare una loro manomissione, parlare di trasferimento ovvero estrapolazione dei documenti in formato digitale “che riproducono fatti persone o cose”, cosi’ rimarcandosi l’operazione materiale tesa ad acquisire il dato probatorio che viene appreso tal quale a quello originale e di cui e’ ipotizzabile una indefinita possibilita’ di duplicazione.
2.3. Fatta questa necessaria premessa in ordine ai limiti dell’articolo 360 c.p.p. ed evidenziato quale sia stato l’oggetto della apprensione dell’autorita’ giudiziaria, deve ritenersi che i file che riproducono le videoriprese effettuate per mezzo di impianti di videosorveglianza posti a tutela di uffici pubblici risultano essere dei documenti la cui acquisizione e’ regolamentata dall’articolo 234 c.p..
La materia delle riprese visive e delle prove che ne conseguono non e’ regolata specificamente dalla legge, tuttavia le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267), hanno stabilito che le immagini tratte da video riprese in luoghi pubblici effettuate al di fuori delle indagini preliminari, cioe’ al di fuori del procedimento penale ed indipendentemente da esso, non possono essere considerate prove atipiche ex articolo 189 c.p.p., ma devono essere qualificate come documenti da utilizzare quali prove documentali nel processo.
L’articolo 234 c.p.p. dispone che “e’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo”, con cio’ implicitamente escludendo che possa assumere rilevanza l’utilizzazione della modalita’ analogica ovvero digitale per mezzo della quale e’ avvenuta la videoregistrazione e la successiva conservazione.
La norma, invero, per mezzo dell’enunciazione di cosa debba intendersi per documento, non si interessa della concreta modalita’ di conservazione dello stesso, indicandone esclusivamente le caratteristiche oggettive (“documenti che rappresentano fatti, persone o cose”). L’evoluzione tecnologica che ha consentito, grazie al processo di digitalizzazione, la minimizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate e la facilitazione delle modalita’ di archiviazione e successiva estrapolazione dei documenti, non autorizza a ritenere mutata tale natura, certamente conforme a quanto previsto dall’articolo 234 c.p.p. quanto a disciplina delle acquisizioni documentali.
Ineccepibile, quindi, risulta quanto espresso dai Giudici di merito in ordine allo strumento giuridico ex articolo 234 c.p.p. utilizzato al fine di assicurare al procedimento le immagini video dell’impianto di videosorveglianza dell’Ufficio giudiziario di Trani.
I problemi connessi all’eventuale non genuinita’ di tali documenti, di conseguenza, sono estranei al tema dell’utilizzabilita’ o meno degli stessi, dovendosi invece accertare se essi siano stati, se del caso, manipolati; evenienza comune alla corrispondente acquisizione di documenti in formato analogico o cartaceo.
2.4. Inconferente, quindi, risulta il riferimento del ricorrente alla disciplina dell’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis e articolo 254-bis c.p.p..
In primo luogo l’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis, che testualmente prevede che “quando vi e’ fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche’ protetto da misure di sicurezza, ne e’ disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”, e’ previsione chiaramente riferibile all’attivita’ di perquisizione disciplinata dalla stessa norma che nel caso oggetto di censura non e’ stata in alcun modo effettuata: un funzionario di cancelleria in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani (professionalmente istruito dalla societa’ che aveva installato l’impianto), alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria e sotto la supervisione e su disposizione del Pubblico ministero procedente, ha materialmente “acquisito” i file dei video relativi alla registrazione di quanto avvenuto nei luoghi in cui erano state dislocate le telecamere e nei giorni oggetto di specifico accertamento.
In ogni caso, come correttamente rilevato dai Giudici di merito, le cautele di cui e’ cenno, sia nell’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis, in materia di perquisizione, che nell’articolo 254-bis c.p.p., norma che disciplina il sequestro dei dati informatici presso i gestori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, evenienza motivatamente esclusa dai Giudici di merito (il servizio era in capo all’ufficio giudiziario essendosi la societa’ che ebbe ad installare l’impianto limitata a formare professionalmente il personale ai fini della estrapolazione delle immagini senza che fosse in atto alcun servizio), prevedono unicamente il rispetto di non esplicitate modalita’ operative ai fini della conservazione dei dati onde scongiurarne eventuali alterazioni; non e’ invece prevista alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, al piu’, effetti sull’attendibilita’ della prova rappresentata dall’accertamento eseguito (in proposito v. Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, 2016, Branchi, Rv. 266477).
Ed infatti, ormai consolidato e’ il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, in ipotesi di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l’articolo 247 c.p.p., comma 1-bis, che l’articolo 260 c.p.p., comma 2, si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformita’ ed immodificabilita’ delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, R., Rv. 265180).
3. In ordine al motivo per mezzo del quale si deduce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese a dibattimento dal teste assistito (OMISSIS), sia perche’ non citato con l’osservanza degli avviso di cui all’articolo 142 disp. att. c.p.p., sia in quanto non gli sarebbe stato dato avviso della facolta’ di non rispondere, deve rilevarsene la genericita’ alla luce della non evidenziata rilevanza probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova (Sez. 6, n. 159 del 18/10/2000, dep. 2001, Paviglianiti, Rv. 219617).
Costituisce principio consolidato quello secondo cui, quando con il ricorso per cassazione si lamenta l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il pertinente motivo deve illustrare, a pena di inammissibilita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (cosi’ Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 258093, e Sez. 2, n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786).
Evenienza necessaria nel caso sottoposto a scrutinio, tenuto conto che dalla lettura della sentenza di primo grado, se e’ vero che il giudice da’ atto che la responsabilita’ sarebbe comunque desumibile dalle sole dichiarazioni del (OMISSIS) ed a prescindere dall’esito delle analizzate riprese dell’impianto di video sorveglianza, cio’ fa solo dopo aver evidenziato gli elementi posti a sostegno della ritenuta responsabilita’ del (OMISSIS) attraverso la analisi delle riprese e la dichiarazione di altri testi, ed in particolare del (OMISSIS) che aveva affermato che (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero entrati nel suo negozio, che si trova nei pressi dell’Ufficio giudiziario di Trani, per effettuare delle fotocopie, documenti che dalla analisi della sequenza delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’Ufficio giudiziario risultavano essere stati appresi dalla stanza del magistrato.
3.1 A prescindere da tale considerazione, tuttavia, tenuto conto che la Corte di appello ha comunque inteso fare cenno alle dichiarazioni del (OMISSIS) al fine di ricostruire le fasi che avevano portato alla sottrazione del documento ed alla sua copia, deve effettuarsi parziale correzione del contenuto della decisione impugnata: contrariamente all’enunciazione della Corte territoriale in ordine alla qualifica del (OMISSIS), costui aveva la veste di “testimone assistito” ex articolo 197-bis c.p.p., comma 3.
La Corte di merito ha infatti ritenuto, errando, di correggere quanto enunciato sul punto dalla sentenza di primo grado, cosi’ valutando la posizione del (OMISSIS), imputato per ricettazione per essersi ricevuto la copia dei documenti sottratti ed assolto ex articolo 425 c.p.p., sentenza non irrevocabile.
Al riguardo, invece, corretta risultava la valutazione in ordine alla qualifica di “teste assistito” del (OMISSIS) che, gia’ ascoltato durante le indagini ebbe a ricevere gli avvisi ex articolo 64 c.p.p., comma 2, lettera c), evenienza che, non fa venir meno la sua qualifica ex articolo 197-bis c.p.p., comma 2, secondo periodo comma 4.
Ne’ era ipotizzabile la qualifica di imputato/indagato in procedimento connesso in capo al (OMISSIS) che non e’ mai stato imputato per il delitto di cui all’articolo 351 c.p. in concorso con il (OMISSIS), non potendosi neppure ritenere applicabile la disciplina dell’articolo 210 c.p.p., comma 6, che richiama il precedente comma 1, allorche’, nel corso delle precedenti dichiarazioni rese, non sia stato dato l’avviso ex articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera c); avviso che nel caso di specie il primo giudice da’ esplicitamente atto essere stato rivolto in occasione del suo precedente interrogatorio (pag. 6 sentenza Tribunale).
In proposito, quindi, manifestamente infondato risulta il motivo per mezzo del quale il ricorrente censura il mancato avviso di potersi astenere dal rendere le dichiarazioni in dibattimento, tenuto conto che, sulla base della ritenuta qualifica di “teste assistito”, questi non poteva astenersi dal rispondere essendogli riconosciuto il solo diritto al silenzio sui “fatti che concernono la propria responsabilita’ in ordine al reato per cui si procede o si e’ proceduto nei suoi confronti”, avviso corrispondente a quello dato dal Tribunale in occasione dell’esame (v. pag. 7 sentenza Corte di appello).
3.2. Alla luce della qualifica di teste assistito del ricorrente, deve ritenersi anche infondata la dedotta inutilizzabilita’ delle dichiarazioni del (OMISSIS) che e’ stato citato in qualita’ di mero teste all’udienza, senza che la stessa citazione contenesse gli avvisi di cui all’articolo 142 disp. att. c.p.p., comma 3, lettera d).
Innanzitutto, come anche rilevato dal ricorrente, l’articolo 197-bis c.p.p. non risulta richiamato dall’articolo 142 disp. att. c.p.p., evenienza che se certamente non consente di ritenere che il teste assistito non debba essere avvisato di quanto previsto dagli articoli 198, 210 e 226 c.p.p. tenuto conto che l’articolo 210, comma 6, secondo e terzo periodo, fa espresso richiamo alle modalita’ di esame di cui all’articolo 197-bis c.p.p., non autorizza una equiparazione della disciplina in ordine all’omesso avviso in occasione dell’esame del dichiarante, rispetto agli avvisi che devono essere contenuti nell’atto di citazione del “teste assistito” al dibattimento. In assenza di espressa previsione in ordine agli affetti conseguenti alla violazione di tale norma, non puo’ fondatamente sostenersi la dedotta inutilizzabilita’ allorche’ siano stati comunque effettuati, come nel caso sottoposto a scrutinio, gli avvisi al momento dell’esame e la nomina del difensore di ufficio; ne’ risulta pregevole il riferimento, di cui e’ cenno nel ricorso, a decisioni di questa Corte che attengono al differente profilo della omessa notifica al difensore di fiducia della citazione dell’imputato in appello, situazione niente affatto corrispondente alla citazione a comparire del teste, assistito o meno, e coimputato in procedimento connesso affinche’ deponga in udienza.
4. Infondato risulta il terzo motivo di ricorso. Il motivo, seppure distinto sotto tre profili, unitaria mente considerato, censura due aspetti della motivazione della sentenza.
4.1. In ordine al primo si tenta di diversamente ricostruire i frammenti delle videoregistrazioni contrapponendo l’accertamento effettuato dal consulente tecnico del P.M. con l’accertamento del consulente tecnico della difesa, motivo versato in fatto che ancora una volta contesta le modalita’ di estrapolazione delle immagini e loro elaborazione.
Deve, in proposito osservarsi che il ricorso risulta aspecifico laddove i motivi di censura, lungi dall’evidenziare il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Va, infatti, escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del “significato” probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l’errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettivita’, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406), restando inibita la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilita’ delle fonti di prova (tra tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Sotto tale aspetto precisa risulta essere stata la ricostruzione della fase che ha portato all’estrazione dei file da parte del funzionario della Procura della Repubblica di Trani che ha dato atto, al momento delle operazioni di “prelievo” per mezzo dello specifico programma di cui era dotato il sistema e in ordine al quale aveva ricevuto adeguata formazione, della differenza tra l’orario riportato nel programma e quello reale, evenienza non ritenuta rilevante dal Giudice di merito che ha correttamente evidenziato come il preciso orario delle immagine era elemento inconferente ai fini della ricostruzione dei fatti, essendo essenziale la sola sequenza secondo una accertata cronologia seppur differita di dodici minuti. A cio’ e’ seguita la “masterizzazione” su due supporti (DVD) del contenuto (al fine di preservare il contenuto di quanto acquisto) e l’esame da parte del consulente tecnico del P.M. di tale supporti che ha ricostruito sotto il profilo cronologico la sequenza delle videoriprese al fine far comprendere lo svolgimento dei fatti nelle giornate del 15 e 16 marzo 2010. Analogamente ha potuto operare il consulente tecnico (a cui sono stati forniti sia le copie dei supporti su cui erano stati riprodotti i file acquisiti dall’impianto di video sorveglianza che la loro sequenza ricostruita dal consulente del P.M.), che non ha formulato rilievi in ordine alla genuinita’ delle immagini, essendo le problematiche riscontrate, confermate da entrambi i consulenti, dovute alla maggiore o minore sensibilita’ dei sensori di movimento che, allorche’ questo avveniva in determinati quadranti del campo visivo della telecamera, non erano idonei ad attivarne il funzionamento.
Anche in ordine alla dedotta incertezza della sottrazione del documento dalla stanza del Giudice delle indagini preliminari di Trani, se e’ vero, come enunciato per mezzo dell’estrapolazione di una singola frase contenuta dalla sentenza, che la Corte di merito ha affermato che non era necessaria la prova dell’ingresso nella stanza, il Collegio di merito ha comunque ritenuto che cio’ fosse avvenuto sulla base della visione dei filmati e da quanto dichiarato dal (OMISSIS), alle cui dichiarazioni e’ stato assegnato un senso conforme a tale evenienza.
Il ricorrente reitera in questa sede il significato assegnato a tali dichiarazioni senza in alcun modo confrontarsi con quanto sul punto enunciato dalla Corte di merito che, per mezzo di una valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento logica e completa non censurabile in sede di legittimita’ (pagg. 11 e 12 sentenza della Corte di appello), ha attribuito il significato compatibile con l’ingresso nel’ufficio del magistrato del (OMISSIS) che si vorrebbe smentire.
4.2. Irrilevante, poi, risulta l’adombrata circostanza che il (OMISSIS) fosse entrato in possesso del documento dell’Ufficio con la collaborazione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall’articolo 351 c.p. l’espressione “cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio” va intesa con riferimento all’interesse dell’amministrazione all’inviolabilita’ delle cose ufficialmente custodite. La particolarita’ della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo piu’ o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensi’ alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata (Sez. 6, n. 4478 del 21/12/2016, dep. 2017, Pingitore, Rv. 269426).
La condotta contestata al ricorrente consiste nella sottrazione dagli uffici giudiziari di Trani di una richiesta formulata dal P.M. circa l’autorizzazione all’utilizzazione di comunicazioni e conversazioni di un parlamentare intercettate nel corso di un procedimento riguardante terzi e, in parte, la distruzione di altre conversazioni ritenute irrilevanti, che veniva fotocopiata e subito dopo riposta all’interno della stanza del magistrato.
Poiche’ la P.A. subentra nel potere-dovere di prendere in custodia e di conservare la documentazione nel momento in cui l’ufficio la riceve, ogni abusiva manomissione di questa da chiunque effettuata viola il bene giuridico protetto dalla richiamata norma, rappresentato proprio dall’interesse della P.A. ad assicurare la custodia di quanto acquisito, perche’ funzionale all’attivita’ pubblicistica.
Ed invero, qualora l’azione posta in essere dall’autore sia stata ispirata dallo scopo di violare la pubblica custodia dei detti documenti per conoscerne il contenuto, che doveva invece rimanere segreto, l’appropriazione – seppure temporanea – deve essere inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all’articolo 351 c.p.. Se nella maggior parte delle ipotesi tale illecito viene commesso da soggetti estranei alla P.A., cio’ non esclude che lo stesso possa essere realizzato da un intraneo, cio’ anche a cagione dell’esplicito esordio della norma rivolta alla generalita’ dei soggetti (“chiunque sottrae, distrugge, disperde (…)”, non costituendo ostacolo al concorso nel reato del soggetto appartenente alla P.A. la collocazione sistematica della fattispecie sotto il capo dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (in tal senso esplicita Sez. 6, n. 10733 del 28/04/1999, Salerno V, Rv. 214617).
Evenienza, ipotizzata sulla base di un’alternativa ricostruzione delle sequenze, comunque esclusa da parte dei Giudici di merito che hanno negato, sulla base di una ricostruzione in fatti in questa sede non sindacabile, che al momento della apprensione del documento (e successiva restituzione) vi fossero altri soggetti all’interno dell’ufficio in questione.
In ogni caso, la circostanza che il magistrato non fosse stato visto rientrare ed uscire dalla stanza in epoca contestuale alla restituzione del documento (a cagione del sensore di movimento contenuto nell’impianto di videosorveglianza), non assume alcun rilievo ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 351 c.p. che non viene meno con l’eventuale concorso del pubblico ufficiale, circostanza che rende evidente l’infruttuosa deduzione del ricorrente che ipotizza il possibile (ma smentito) concorso del pubblico ufficiale.
5. Alla luce della sollecitata valutazione da parte della difesa in udienza che ha prospettato l’intervenuta prescrizione del reato deve osservarsi che, dall’esame degli atti, non risulta la stessa intervenuta alla data della presente decisione.
In primo grado il processo aveva subito una sospensione di undici mesi e 29 giorni all’esito dei rinvii richiesti dalla difesa del ricorrente alle udienza del 12 dicembre 2014, 10 marzo 2015 e del 1 ottobre 2015 (come anche enunciati a pag. 2 sentenza del Tribunale), a cui devono essere aggiunti ulteriori 111 giorni di sospensione per il rinvio richiesto dalla difesa del ricorrente, per mezzo del sostituto, all’udienza del 6 dicembre 2017.
In considerazione dell’interruzione dei termini ex articolo 160 c.p. (sette anni e sei mesi), in uno alle sospensioni per le richieste di rinvio formulate dalla difesa del ricorrente (mesi undici e giorni 29 in primo grado, 111 giorni in appello) la prescrizione sarebbe intervenuta alla data del 3 gennaio 2019.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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